ARTICOLO 48
  Qualora,  dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi
possano  costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o   di
diffusione  di  organismi  nocivi elencati negli allegati I e II o di
organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di  cui  sino  ad
allora  non  era  stata  riscontrata la presenza sul territorio della
Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario  regionale  competente
adotta  immediatamente  le  misure  che  si  rendono  necessarie e ne
informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.