ARTICOLO 50 I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai Paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche. Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'Ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.