ARTICOLO 50
  I  certificati  fitosanitari  di  esportazione e di riesportazione,
rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci  destinate
ai  Paesi  terzi  devono  essere  conformi  ai modelli indicati negli
allegati della Convenzione Internazionale  per  la  Protezione  delle
Piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.
  Detti  certificati  dovranno  essere  compilati  a  macchina  o  in
stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o  cancellature  non
approvate dall'Ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto
dei  requisiti  previsti  dalle  legislazioni fitosanitarie dei Paesi
importatori.