ARTICOLO 51
  I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V
parte  B  e  nell'allegato  IV,  provenienti  dai Paesi terzi possono
essere introdotti  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  solo
attraverso   i   punti   di   entrata  di  confine  esterni  elencati
nell'allegato VIII del presente decreto.
  Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari
possono  essere  effettuati  presso  uno  degli  aeroporti   elencati
nell'allegato  VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco,
a  condizione  che  eventuali  spostamenti  avvengano  sotto  vincolo
doganale.