ARTICOLO 51 I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.