ARTICOLO 52
  I  vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato
VII oltre che attraverso i  punti  di  entrata  di  confine  elencati
nell'allegato  VIII  punto  1.  possono  entrare nel territorio della
Repubblica italiana anche attraverso  i  punti  di  entrata  elencati
nell'allegato VIII punto 3.