ARTICOLO 54 In deroga ai divieti previsti dagli articoli 5, 7, 8 e 9, l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II e dei vegetali menzionati nell'allegato III, e' subordinata ad una speciale autorizzazione, da richiedersi di volta in volta, al Servizio fitosanitario centrale, da parte degli Istituti scientifici o Enti di ricerca e sperimentazione.