ARTICOLO 54
  In  deroga  ai  divieti  previsti  dagli  articoli  5,  7,  8  e 9,
l'introduzione nel territorio della Repubblica  italiana,  per  scopi
attinenti  alla  sperimentazione  ed  alla ricerca scientifica, degli
organismi nocivi menzionati negli allegati I  e  II  e  dei  vegetali
menzionati   nell'allegato   III,  e'  subordinata  ad  una  speciale
autorizzazione,  da  richiedersi  di  volta  in  volta,  al  Servizio
fitosanitario centrale, da parte degli Istituti scientifici o Enti di
ricerca e sperimentazione.