ARTICOLO 56 In deroga a quanto stabilito dagli articoli 36, 37, 38 e 39, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare il transito sul territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinati a Paesi terzi a condizione che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.