ARTICOLO 56
  In  deroga  a  quanto  stabilito  dagli articoli 36, 37, 38 e 39, i
Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare  il  transito  sul
territorio  della  Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali
ed altre voci, destinati a  Paesi  terzi  a  condizione  che  i  loro
imballaggi  o  i  loro  mezzi  di  trasporto  siano tali da escludere
qualsiasi  rischio  di   diffusione   di   organismi   nocivi.   Tale
autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.