ARTICOLO 57
  In  deroga a quanto stabilito dagli articoli 37, 38 e 39 e' ammessa
l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di  vegetali,
prodotti  vegetali  ed  altre voci elencati nell'allegato V, parte A,
originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un
Paese  terzo,  a  condizione  che  non  vi  siano  stati  rischi   di
contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo
passaporto delle piante.