ARTICOLO 57 In deroga a quanto stabilito dagli articoli 37, 38 e 39 e' ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.