ARTICOLO 58
  In  deroga  a  quanto  stabilito dagli articolo 38 e 39 puo' essere
ammessa l'introduzione nel territorio della  Repubblica  italiana  di
vegetali,  prodotti  vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V,
parte B in mancanza dei prescritti certificati se trattasi:
- di oggetti di trasloco;
-  di  piccoli  quantitativi  destinati  ad  essere  utilizzati   dal
possessore  ai  fini  non  industriali,  ne' commerciali o al consumo
durante il trasporto.