ARTICOLO 58 In deroga a quanto stabilito dagli articolo 38 e 39 puo' essere ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B in mancanza dei prescritti certificati se trattasi: - di oggetti di trasloco; - di piccoli quantitativi destinati ad essere utilizzati dal possessore ai fini non industriali, ne' commerciali o al consumo durante il trasporto.