ARTICOLO 59
  In  deroga  a  quanto stabilito dagli articoli 38 e 39, qualora non
sussista alcun pericolo da parte degli organismi  nocivi  specificati
negli  allegati  I  e II, i Servizi fitosanitari regionali competenti
per territorio possono accordare, dandone comunicazione  al  Servizio
Fitosanitario  centrale,  dei permessi individuali per l'introduzione
nel  territorio  della  Repubblica  italiana  di  vegetali,  prodotti
vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, provenienti
da  terreni  situati  nelle  zone  di frontiera con l'Italia, purche'
vengano utilizzati in abitazione o in aziende agricole situate  nelle
immediate vicinanze della frontiera stessa.