ARTICOLO 59 In deroga a quanto stabilito dagli articoli 38 e 39, qualora non sussista alcun pericolo da parte degli organismi nocivi specificati negli allegati I e II, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario centrale, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purche' vengano utilizzati in abitazione o in aziende agricole situate nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.