ALLEGATO IV Parte A REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI Sezione I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA a) Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci b) Requisiti particolari a) 1.1 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di: - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, - casse, cassette o fusti per imballaggio, - palette, palette a cassa o altre palette di carico, - paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA b) Constatazione, comprovata dall'apposizione di un'indicazione sul legname mediante un sistema approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che si e' proceduto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname stesso e' stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C a) 1.2 Legname di conifere (Coniferales) in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da dette conifere, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA b) a) Constatazione ufficiale che, prima della spedizione, il prodotto e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione a bordo della nave o in contenitore, e che b) il prodotto e' spedito in contenitori sigillati o in altro modo atto ad impedire una reinfestazione a) 1.3 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA b) Il legname e' scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, e presenta un tenore di umidita' inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione. a) 1.4 Legname di Thuja L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA b) Il legname e' scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm a) 1.5 Legname di conifere (Coniferales) escluso quello in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da dette conifere, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei ad eccezione del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA b) a) Il legname e' scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura a) 2.1 Legname di Acer saccharum Marsh. compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione di quello destinato alla produzione di fogli per impiallacciatura, originario di paesi dell'America settentrionale b) Constatazione comprovata dal marchio "Kild-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura a) 2.2 Legname di Acer saccharum Marsh., ad eccezione di quello di cui al punto 2.1, originario di paesi dell'America settentrionale b) Constatazione, risultante dai pertinenti documenti di accompagnamento o fornita con altro mezzo, che il legname e' destinato alla produzione di fogli per impiallacciatura a) 3. Legname di Castanea Mill. e Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi dell'America settentrionale b) Il legname e' scortecciato e: a) e' squadrato in modo che risulti integralmente eliminata la superficie rotonda, oppure b) constatazione ufficiale che il tenore di umidita' del legname non supera il 20% espresso in percentuale di materia secca, oppure c) constatazione ufficiale che il legname e' stato disinfettato mediante un adeguato trattamento ad aria calda o ad acqua calda oppure, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia, constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno e sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura a) 4. Legname di Castanea Mill. b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai prodotti vegetali di cui all'allegato IV. A. I. 3: a) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) il legname e' scortecciato a) 5. Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia b) Constatazione comprovata dal marchio "Kild-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essicazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura a) 6. Legname di Populus L. originario di paesi del continente americano b) Il legname e' scortecciato a) 7. Legname in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. e Quercus L., originari di paesi non europei, e da conifere (Coniferales), originarie di paesi non europei eccetto il Canada, la Cina, il Giappone, la Corea, Taiwan e gli USA b) Il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da legname scortecciato, o da legname sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure a fumigazione, prima della spedizione, a bordo della nave o in un contenitore, ed e' spedito in contenitori sigillati o con qualunque altro mezzo atto ad impedire una reinfestazione a) 8.1 Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei b) Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione e' indenne da Pissodes spp. (specie non europee) a) 8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.1 e all'allegato IV.A.I.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione e' indenne da Scolytidae spp. (specie non europee) a) 9. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.1 e all'allegato IV.A.I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ne' di Scirrhia pini Funk et Parker e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo a) 10. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1 e all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 11.1 Vegetali di Castanea Mill., e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi: a) originari di paesi non europei b) originari di paesi dell'America settentrionale b) Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 2: constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt a) 11.2 Vegetali di Castanea Mill., e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.2 e all'allegato IV.A.I.11.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill), Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 12. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi b) Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3 e all'allegato IV.A.I. 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle imme- diate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dello olmo (Elm phloem necrosis mycoplasm) e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei b) Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato III.B.1 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure b) che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, per i frutti di Prunus L. b) Constatazione ufficiale: - che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure - che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure - che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da Monilinia spp. a) 16.1 Frutti di CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi b) Fermi restando i divieti applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B.2 e 3, i frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio d'origine a) 16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B.2 e 3 e all'allegato IV.A.I.16.1, 16.3 e 16.4, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dall'organismo nocivo in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun sintomo della presenza dell'organismo nocivo in questione e' stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che campioni rappresentativi di foglie prelevati non piu' di 15 giorni prima del raccolto della frutta sono risultati, all'atto di un'adeguata prova ufficiale, esenti dall'organismo nocivo di cui trattasi, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo della presenza di detto organismo nocivo, a condizione che i frutti siano originari di paesi riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che i frutti non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza dello organismo nocivo in questione e sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di cloro o di sodio a) 16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Cercospora angolensis Carv et Mendes o di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.4, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun sintomo della presenza degli organismi nocivi in questione e' stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro gli organismi nocivi di cui trattasi a) 16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee) b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione e' stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria a) 17. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 9 e 18, allo allegato III.B. 1 o all'allegato IV.A.I. 15, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui allo articolo 16 bis, oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a) 18. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae con radici o con terreno di coltura aderente o associato b) Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III.A. 16 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi notariamente indenni da Radopholus citrophilus Huettel et al. e Radopholus similis (Cobb) Thorne, oppure b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus Huettel et al. e Radopholus similis (Cobb) Thorne e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi a) 19.1 Vegetali di Crataegus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e all'allegato IV.A.I.15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. e' stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo a) 19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Ribus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono: - per Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae - Arabis mosaic vi- rus - Raspberry ringspot virus - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus - Tomato black ring virus - Xanthomonas fragariae Kennedy et King - per Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. - per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye - per Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. - per Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry latent ringspot virus - Tomato black ring virus - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18, o all'allegato IV.A.I. 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18 e all'allegato IV.A. 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si e' provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm a) 21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent "C" virus - Strawberry vein banding virus - Strawberry witches' broom mycoplasm b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2 constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Aphelenchoides besseyi Christie b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie a) 21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus (Say) e Anthonomus bisignifer (Schenkling) a) 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Malus Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (isolati americani) - Tomato ringspot virus b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18, all'allegato III.B. 1 e all'allegato IV.A.I.15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, - che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato II.A.9 e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 23.1 Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L. - Prunus blireiana Andre - Prunus brigantina VIII. - Prunus cerasifera Ehrh. - Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl et Fritsch - Prunus domestica ssp. domestica L. - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl. - Prunus glandulosa Thunb. - Prunus holosericea Batal. - Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb. - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne - Prunus maritima Marsh. - Prunus mume Sieb et Zucc. - Prunus nigra Alt. - Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L. - Prunus sibirica L. - Prunus simonii Carr. - Prunus spinosa L. - Prunus tomentosa Thunb. - Prunus triloba Lindl. - altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato IV. A.I. 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, c) che si e' provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili a) 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti - per il caso di cui alla lettera a): - To- mato ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b): - Cherry rasp leaf virus (isolati americani) - Peach mosaic virus (isolati americani) - Peach phony rickettsia - Peach rosette mycoplasm - Peach yellows mycoplasm - Plum line pattern virus (isolati americani) - Peach X-disease mycoplasm - per il caso di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 o all'allegato IV.A.I.15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriao metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di di tale prova b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione, a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Rubus L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus - Black raspberry latent virus - Cherry leafroll virus - Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b): - Raspberry leaf curl virus (isolati americani) - Cherry rasp leaf virus (isolati americani) b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 19.2 a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival b) Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A. 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e' stato osservato ne' sul luogo di produzione, ne' nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunita', per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis. a) 25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. b) Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato II.A. 10, 11 e 12 e all'allegato IV.A.I.25.1, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunita' per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis a) 25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A.10, 11 e 12 e all'allegato IV.A.I. 25.1 e 25.2, soppressione della facolta' germinativa a) 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A.10, 11 e 12 e all'allegato IV.A. 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens a) 25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm b) Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A. 10, 11, 12 e 13, all'allegato IV.A.I. 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 26. Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e Verticillium dahliae Klebahn e' stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hubner o Spodoptera littoralis (Boisd.) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi a) 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.; Dianthus L. e Pelargonium L'Herit. ex Alt., ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.27.1, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi a) 28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si e' rivelato esente da Crysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings e' stato osservato durante tale periodo e nelle cui im- mediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings, - che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx e' stato osservato ne' sulle talee stesse, ne' sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx e' stato osservato ne' sulle talee stesse, ne' nell'ambiente circostante a) 29. Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra e' stato osservato sui vegetali a) 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali e' dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev e' stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 31. Vegetali di Pelargonium L'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di To- mato ringspot virus b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ring spot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da To- mato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus ne' nel suolo, ne' sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici a) 32.1 Vegetali di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC). Des Moul., Dianthus L. ed ibridi, Exacum spp. Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. e Verbena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali e' stato accertato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che non sono note manifestazioni dei seguenti organismi nocivi: - Amauromyza maculosa (Malloch), - Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), - Liriomyza huidobrensis (Blanchard), - Liriomyza sativae Blanchard, - Liriomyza trifolii (Burgess) b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e 13 e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione e' stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi a) 32.2 Vegetali di specie di cui all'allegato IV.A.I. 32.1, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi d'America o di altri paesi terzi cui non si applica l'allegato IV.A.I. 32.1 b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale che nessun indizio di Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard o Liriomyza trifolii (Burgess) e' stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione a) 32.3 Vegetali di specie erbacee non compresi nell'allegato IV.A.I. 32.1 destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi cui non si applica l'allegato IV.A.I. 32.1 b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e 13 e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di Amauromyza maculosa (Malloch) o Liriomyza sativae Blanchard e' stato osservato nel luogo di produzione all'atto di un'ispezione ufficiale eseguita prima dell'esportazione, oppure b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi a) 33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto b) Constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival a) 34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o qualsiasi altra sostanza organica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di: b) Constatazione ufficiale che: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione, - non conteneva terra e materie organiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che b) dopo la piantagione, - sono state prese adeguate misure per far si che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a) a) 35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.35.1, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 36. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Thrips palmi Karny b) Constatazione ufficiale: a) che il luogo di produzione e' risultato indenne da Thrips palmi Kerny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che la partita e' stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera a) 37. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei b) Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III.A.17, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinaze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid e' stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si e' provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee, c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b) a) 38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegatativo completo, su piante in fiore a) 38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari degli USA o del Brasile b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer e' stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops Fuchsiae Keifer a) 39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, e - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus- simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi a) 40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1, e all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 e 39, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie a) 41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 e 36, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi a) 42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae e Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechioa Mak., ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Screb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 33, 34, e 36, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus- simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi a) 43. Vegetali del tipo "bonsai", destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B.1., e allo allegato IV.A.I.8.1., 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai "bonsai" ufficialmente riconosciuti e soggetti a controlli ufficiali, b) che i vegetali: aa) almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione: - sono stati coltivati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento termico, in modo da renderlo esente da organismi nocivi, e sono stati oggetto di misure atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, - sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra - sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee - sono collocati esclusivamente in strutture protettive che impediscono lo ingresso di insetti bb) nelle due settimane precedenti la spedizione, sono stati liberati del substrato di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il substrato di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera aa), c) che i vegetali coltivati in vivai "bonsai" registrati e le piante nelle immediate vicinanze degli stessi devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, nei momenti opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, e che le ispezioni devono essere effettuate almeno mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura di ogni filare del campo o del vivaio, reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende piu' di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende piu' di 3000 vegetali; gli organismi nocivi di cui trattasi sono quelli elencati negli allegati della presente direttiva, nonche' qualsiasi altro organismo nocivo che non sia presente nella Comunita', d) che i vegetali esaminati devono essere risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione; quelli che risultano infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza dei citati organismi nocivi, e che il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo da riprodurre sul certificato fitosanitario di cui allo articolo 7 della presente direttiva, che consenta l'identificazione delle partite a) 44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae (tranne Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne Fragaria L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 e 36, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus- simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi a) 45. Vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) e' notoriamente presente b) Constatazione ufficiale: - che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure - che nessun indizio di Bemisia tabaci Genn. e' stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti l'esportazione a) 46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus - Lattuce infectious yellows virus - Pepper mild tigre' virus - Squash leaf curl virus - altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn. a) Dove non e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi b) Dove e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 13 e allo allegato IV.A.I. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 e 45: constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi e' stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo, constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi e' stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione e' risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn. a) 47. Sementi di Helianthus annuus L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varieta' resistenti a tutte le razze di Plamopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni pesenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni a) 48. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. b) Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doldge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi a) 49.1 Sementi di Medicago sativa L. b) Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione e' stata effettuata una fumigazione a) 49.2 Sementi di Medicago sativa L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.49.1, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ne' nella azienda, ne' nelle immediate vicinanze, b) - che la coltura appartiene ad una varieta' riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunita', non supera, in peso, lo 0,1% c) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. e' stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura e' avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina a) 50. Sementi di Oryza sativa L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamentocontro Aphelenchoides besseyi Christie a) 51. Sementi di Phaseolus L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi e' stato esaminato e, all'atto di tali esami, e' risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye a) 52. Sementi di Zea mais L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi e' stato esaminato e, all'atto di tale esame, e' risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye Sezione II VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA a) Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci b) Requisiti particolari a) 1. Legname di Castanea Mill. b) a) Constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) il legname deve essere scortecciato a) 2. Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la supeficie rotonda naturale b) a) Constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura a) 3. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill. b) Constatazione ufficiale: a) che la corteccia e' originaria di zone notoriamente indenne da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che la partita e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento adeguato contro Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a) 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia pini Funk et Parker e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo a) 5. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo a) 6. Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 7. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 8. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cotoneeaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya L., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a) 10. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (isolati europei), oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (isolati europei) e Citrus vein enation woody gall, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osserrvato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus tristeza virus (isolati europei) e Citrus vein enation woody gall oppure c) che i vegetali: - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che ess provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (isolati europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e risultati, all'atto di tali prove, esenti almeno da Citrus tristeza virus (isolati europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, - sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), e' stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 11. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato b) Constatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne e' stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove a) 12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. e Rubus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione e' stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo Gli organismi nocivi di cui sopra sono - per Fragaria L.: - Phytophtora fragariae Hickman var fragariae - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus - Tomato black ring virus - Xanthomonas fragariae Kennedy et King - per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye - per Prunus persica (L) Batsch: Pseudomonas siringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot virus - Strawberry latent ringspot virus - Tomato black ring virus a) 13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si e' provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm a) 14. Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie e' stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie a) 15. Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze a) 16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L. - Prunus blireiana Andre - Prunus brigantina VIII. - Prunus cerasifera Ehrh. - Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl e Fritsch. - Prunus domestica ssp. domestica L. - Prunus domestica ssp. instititia (L.) C.K. Schneid. - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl. - Prunus glandulosa Thunb. - Prunus holosericea Batal. - Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb. - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne - Prunus maritima Marsh. - Prunus mume Sieb. et Zucc. - Prunus nigra Alt. - Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L. - Prunus sibirica L. - Prunus simonii Carr. - Prunus spinosa L. - Prunus tomentosa Thunb - Prunus triloba Lindl. - altre specie di Prunus L. sensibili al Plun pox virus b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali consevati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, ne' sui vegetali del luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze cc) che si e' provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi d malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili a) 17. Espunto b) a) 18. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dore'e MLO e Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. e' stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi a) 19.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione b) Constatazione ufficiale: a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., e c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Berhrens a) 19.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varieta' ufficialmente ammesse in uno o piu' Stati membri ai sensi della Direttiva 70/457/CEE del Consiglio b) Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV.A.II.19.1, constatazione ufficiale che i tuberi: - appartengono a selezioni avanzate; tale costatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi, - sono stati prodotti nella Comunita' e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunita' a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi a) 19.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV.A.II.19.1 o 19.2, nonche' del materiale per la salvaguardia delle varieta' colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici b) a) i vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi, b) i controlli di quarantena di cui alla lettera a): aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto, bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate sufficienti per conservare gli organsimi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi, cc) vengono effettuati su ogni unita' del materiale, - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 16 bis, e relativo: - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: - Andean po- tato latent virus - Arracacha virus B, oca strain - Potato black ringspot virus - Potato spindle tuber viroid - Potato virus T - Andean potato motte virus - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. - nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi, c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), e' immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi, d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro a) 19.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici b) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro a) 19.5 Tuberi di solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.A.II.19.1, 19.2, 19.3 o 19.4 b) Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e che a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonche', b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicum (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., sono state rispettate a) 19.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.4 o 19.5 b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 20. Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e Verticillium dahliae Klebahn e' stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 21. Vegetali di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L. e Pelargonium L'Herit ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hubner o Spodoptera littoralis (Boisd.) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi a) 22.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si e' rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da ditte - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si e' avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure - la partita e' stata sottoposta ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx e' stato osservato ne' sulle talee stesse, ne' sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx e' stato osservato ne' sulle talee stesse, ne' nel luogo di radicazione a) 22.2 Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale: a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phia- lophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, b) che sui vegetali non e' stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra a) 23. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali e' dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi b) Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev e' stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 24. Vegetali di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ed ibridi, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. e Verbena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato IV.A.II.21, 22.1 o 22.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza hudobrebsis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure b) che nessun indizio di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) o Liriomyza trifolii (Burgess) e' stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) a) 25. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto b) Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione e' notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival a) 26. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si e' avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus e' stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo a) 27. Sementi di Helianthus annuus L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varieta' resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni a) 28. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. b) Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. o di Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nociivi e' stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi a) 29.1 Sementi di Medicago sativa L. b) Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione e' stata effettuata una fumigazione a) 29.2 Sementi di Medicago sativa L. b) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II. 29.1, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al., ne' nell'azienda, ne' nelle immediate vicinanze, - e che: - la coltura appartiene ad una varieta' riconosciuta molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunita', non supera, in peso, lo 0,1%, - che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. e' stato osservato nel luogo di produzione, o in culture adiacenti di Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, - che la coltivazione e' stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina a) 30. Sementi di Phaseolus L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi e' stato esaminato e, all'atto di tali esami, e' risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye a) 31.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi b) L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine a) 31.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka, originari della Francia (Corsica) b) Fermi restando i requisiti applicabili ai frutti di cui all'allegato IV.A.II.31.1, i frutti sono privi di foglie e peduncoli Parte B REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI a) Vegetali, prodotti vegetali e altri voci b) Requisiti particolari c) Zone protette a) 1. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) EL, E, IRL, I, P, UK (*) a) 2. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B.1: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlberg, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) EL, E, IRL, I, P, UK a) 3. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 1 e 2: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln- dried", "K.D." o da altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compita, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) EL, E, IRL, P, UK a) 4. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1, 2 e 3: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) a) 5. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1, 2, 3 e 4: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) EL, E, IRL, P, UK, (N-IRL, Isola di Man) a) 6.1. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1, 2, 3, 4, 5 e 6: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Pissodes spp. (specie europee), oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname e' stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura c) a) 6.2. Legname di conifere (Coniferales) b) Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A.I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 4: a) il legno e' scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Matsucoccus feytaudi Duc. c) F (Corsica) a) 7. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A. 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV.A.II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Dendroctonus micans Kugelan c) EL, E, IRL, I, P, UK* a) 8. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Ips duplicatus Sahlberg c) EL, E, IRL, I, P, UK a) 9. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5 e all'allegato IV.B. 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Ips typographus Heer c) EL, E, IRL, P, UK a) 10. Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5 o all'allegato IV.B. 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Ips amitinus Eichhof c) EL, E, F (Corsica) IRL, I, P, UK a) 11. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Ips cembrae Heer c) EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 12. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5, o all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Ips sexdentatus Boerner c) EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 13. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali, di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5, e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11 e 12, constatazione ufficiale che il luogo di produzione e' indenne da Pissodes spp. (specie europee) c) IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 14.1 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan c) EL, E, IRL, I, P, UK(*) a) 14.2 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B 14.1, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichof c) EL, E, F (Corsica), IRL, I, P, UK a) 14.3 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer c) EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 14.4 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlberg c) EL, E, IRL, I, P, UK a) 14.5 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Boerner c) EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 14.6 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer c) EL, E, IRL, P, UK a) 14.7 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.2, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Matsucoccus feytaudi Duc. c) F (Corsica) a) 14.8 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco b) Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, constatazione ufficiale che la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) e' originaria di zone notoriamente indenni da Pissodes spp. (specie europee) c) IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man) a) 15. Vegetali di Larix Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 10, allo allegato IV.A.II. 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e' indenne da Cephalcia lariciphila (Klug.) c) F, IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man) a) 16. Vegetali di Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. e Pseudotsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, e 9, all'allegato IV.A.II. 4 e all'allegato IV.B.7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e' indenne da Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet c) IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 17. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 9, allo allegato IV.A.II. 4 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e le immediate vicinanze sono indenni da Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) c) E (Ibiza) a) 18. Vegetali di Picea A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 10, allo allegato IV.A.II. 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e' indenne da Gilpinia Hercyniae (Hartig.) c) EL, F, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) a) 19. Vegetali di Eucalyptus l'Herit., ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro Gonipterus scutellatus Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Gonipterus scutellatus Gyll c) EL, P a) 20.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione b) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 10 e 11, allo allegato IV.A.I. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra c) DK, IRL, P (Azzorre) UK a) 20.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.B. 20.1 e di quelli destinati alla produzione di fecola presso aziende dotate di impianti approvati per lo smaltimento dei rifiuti b) La partita o il lotto non contengono piu' dell'1% in peso, di terra c) DK, IRL, P (Azzorre) UK a) 21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi b) Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato III.B.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Champagne-Ardennes, Alsace - escluso il dipartimento del Bas Rhin -, Lorraine, Franche-Comte', Rhone- Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica), oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", in un campo: aa) situato in una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 Kmq, ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati, bb) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, cc) che, come le altre parti della "zona tampone", dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e' risultato esente da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. all'atto di: - ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante avente un raggio di almeno 250 m, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre, - sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta nel periodo da luglio ad ottobre nella zona circostante avente un raggio di almeno 1 Km, in luoghi adeguati e in particolare dove sono presenti vegetali che possono fungere da indicatori, e - prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati, dopo l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della "zona tampone", e dd) dal quale, come dalle altre parti della "zona tampone", non sono state rimosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante- ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. c) E, F (Champagne-Ardennes, Alsace - escluso il dipartimento del Bas Rhin-Lorraine, Franche Comte', Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK, (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica) a) 22. Vegetali di Allium porrum., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., e Daucus L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione b) La partita o il lotto non contengono piu' dell'1%, in peso, di terra c) DK, IRL, P (Azzorre), UK a) 23. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 35.1 e 35.2, all'allegato IV.A.II.26 e all'allegato IV.B. 22, constatazione ufficiale che i vegetali: aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV.B. 27, e - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e - sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto c) DK, IRL, P (Azzorre), UK a) 24. Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., esclusi quelli per i quali e' dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi b) Constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn., oppure b) nessun indizio di Bemisia tabaci Genn. e' stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti al commercializzazione, oppure c) immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn., sono stati ispezionati e sono risultati esenti da indizi della presenza di forme vitali di detto organismo nocivo c) DK, IRL, P, UK a) 25.1 Vegetali di Beta vulgaris L. da foraggio b) Constatazione ufficiale che la partita di vegetali a) e' stata sottoposta a trattamento termico atto ad eliminare un'eventuale contaminazione con Beet necrotic yellow vein virus, oppure b) e' stata sottoposta a trattamento di rimozione della terra e delle radici laterali e di devitalizzazione dei vegetali stessi c) DK, IRL, P (Azzorre) UK a) 25.2 Vegetali di Beta vulgaris L. destinati alla lavorazione industriale b) Constatazione ufficiale che i vegetali sono destinati alla lavorazione industriale, consegnati ad aziende di trasformazione dotate di adeguati impianti di eliminazione controllata dei rifiuti atti ad impedire la diffusione del BNYVV, e trasportati in modo da garantire che non si corra alcun rischio di diffusione di detto organismo nocivo c) DK, IRL, P (Azzorre) UK a) 26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole b) Constatazione ufficiale che la terra o i residui sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con Beet necrotic yellow vein virus c) DK, IRL, P (Azzorre), UK a) 27. Sementi di Beta vulgaris L. b) Constatazione ufficiale: a) che le sementi soddisfano le condizioni di cui all'allegato I.B. 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure b) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da Beet necrotic yellow vein vi- rus c) DK, IRL, P (Azzorre) UK a) 28. Sementi di Gossypium spp. b) Constatazione ufficiale: a) che la lanugine del seme e' stata rimossa con acido, e b) che nessun sintomo di Glomerella Gossypii Edgerton e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo e' stato analizzato e trovato esente da Glomerella gossypii Edgerton in queste analisi c) EL, I (Sicilia) a) 29. Sementi di Mangifera spp. b) Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Sternochetus mangifera Fabricius c) E, P a) 30. Macchine agricole usate b) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali c) DK, IRL, P (Azzorre UK (*) (Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isola di Man, Isola di Wight, Isole di Schilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a nord del limite meridionale dell'autostrada M4; Derbyshire: i distretti di North East Derbyshire, Chesterfield, Bolsover; Leicestershire: i distretti di Charnwood, Melton, Ruthland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby; Yorkshire North: i distretti di Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby)