(all. 4 - art. 1)
                             ALLEGATO IV
                               Parte A
REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI
   MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI
              VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI
                              Sezione I
VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA
                  a)  Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
            b)  Requisiti particolari
            a)  1.1 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello
                di  Thuja L., ad eccezione del legname in forma di: -
                piccole  placche,  particelle,  avanzi   o   cascami,
                ottenuti  completamente o in parte da dette conifere,
                - casse, cassette o fusti per imballaggio, - palette,
                palette  a  cassa  o  altre  palette  di  carico,   -
                paglioli,   distanziatori  e  supporti,  ma  compreso
                quello che non ha conservato  la  superficie  rotonda
                naturale,  originario  del  Canada,  della  Cina, del
                Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
            b)  Constatazione,   comprovata    dall'apposizione    di
                un'indicazione   sul   legname  mediante  un  sistema
                approvato  conformemente  alla   procedura   di   cui
                all'articolo  16  bis,  che  si  e'  proceduto  ad un
                adeguato trattamento  termico  durante  il  quale  la
                parte  piu'  interna  del  legname  stesso  e'  stata
                mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di  almeno
                56 C
            a)  1.2  Legname  di  conifere  (Coniferales) in forma di
                piccole  placche,  particelle,  avanzi   o   cascami,
                ottenuto  completamente o in parte da dette conifere,
                originario del  Canada,  della  Cina,  del  Giappone,
                della Corea, di Taiwan e degli USA
            b)  a)   Constatazione   ufficiale   che,   prima   della
                spedizione,  il  prodotto  e'  stato  sottoposto   ad
                adeguata   fumigazione   a  bordo  della  nave  o  in
                contenitore, e che  b)  il  prodotto  e'  spedito  in
                contenitori   sigillati  o  in  altro  modo  atto  ad
                impedire una reinfestazione
            a)  1.3 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello
                di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti  per
                imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette
                di   carico,   paglioli,  distanziatori  e  supporti,
                compreso quello che non ha conservato  la  superficie
                rotonda  naturale  originario del Canada, della Cina,
                del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
            b)  Il  legname  e'  scortecciato e privo di perforazioni
                provocate da insetti del genere Monochamus (spp.  non
                europee),  in quest'ambito considerate se di diametro
                superiore a 3 mm, e presenta un  tenore  di  umidita'
                inferiore  al 20%, espresso in percentuale di materia
                secca, raggiunto al momento della lavorazione.
            a)  1.4 Legname di Thuja L., compreso il legname che  non
                ha   conservato   la   superficie  rotonda  naturale,
                originario del Canada, della  Cina,  Giappone,  della
                Corea, di Taiwan e degli USA
            b)  Il  legname  e'  scortecciato e privo di perforazioni
                provocate da insetti del genere Monochamus (spp.  non
                europee),  in quest'ambito considerate se di diametro
                superiore a 3 mm
            a)  1.5 Legname di conifere (Coniferales) escluso  quello
                in  forma  di  piccole  placche, particelle, avanzi o
                cascami, ottenuto completamente o in parte  da  dette
                conifere,   ma   compreso   il  legname  che  non  ha
                conservato la superficie rotonda naturale, originario
                di paesi non europei ad eccezione del  Canada,  della
                Cina,  del  Giappone,  della Corea, di Taiwan e degli
                USA
            b)  a) Il legname e' scortecciato e privo di perforazioni
                provocate da insetti del genere Monochamus (spp.  non
                europee),  in quest'ambito considerate se di diametro
                superiore a 3 mm, oppure b) constatazione, comprovata
                dal  marchio  "Kiln-dried",  "K.D."  o  da  un  altro
                marchio  internazionalmente riconosciuto, apposto sul
                legno o sul suo imballaggio  conformemente  agli  usi
                commerciali   correnti,   che  il  legname  e'  stato
                sottoposto  ad  essiccazione  in  forno   sino   alla
                riduzione  del suo tenore di umidita' a meno del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            a)  2.1 Legname di  Acer  saccharum  Marsh.  compreso  il
                legname  che  non ha conservato la superficie rotonda
                naturale,  ad  eccezione  di  quello  destinato  alla
                produzione  di fogli per impiallacciatura, originario
                di paesi dell'America settentrionale
            b)  Constatazione comprovata  dal  marchio  "Kild-dried",
                "K.D."  o  da  un  altro  marchio  internazionalmente
                riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio
                conformemente agli usi commerciali  correnti  che  il
                legname  e' stato sottoposto ad essiccazione in forno
                sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al
                momento in cui l'operazione e' compiuta,  secondo  un
                adeguato schema tempo/temperatura
            a)  2.2 Legname di Acer saccharum Marsh., ad eccezione di
                quello  di  cui  al  punto  2.1,  originario di paesi
                dell'America settentrionale
            b)  Constatazione, risultante dai pertinenti documenti di
                accompagnamento o fornita con  altro  mezzo,  che  il
                legname  e'  destinato  alla  produzione di fogli per
                impiallacciatura
            a)  3.  Legname  di Castanea Mill. e Quercus L., compreso
                il  legname  che  non  ha  conservato  la  superficie
                rotonda  naturale,  originario  di paesi dell'America
                settentrionale
            b)  Il legname e' scortecciato e: a) e' squadrato in modo
                che risulti  integralmente  eliminata  la  superficie
                rotonda,  oppure  b)  constatazione  ufficiale che il
                tenore di umidita' del  legname  non  supera  il  20%
                espresso  in  percentuale di materia secca, oppure c)
                constatazione  ufficiale  che  il  legname  e'  stato
                disinfettato mediante un adeguato trattamento ad aria
                calda  o  ad  acqua calda oppure, nel caso di legname
                segato   con   o   senza   residui   di    corteccia,
                constatazione,  comprovata  dal marchio "Kiln-dried",
                "K.D."  o  da  un  altro  marchio  internazionalmente
                riconosciuto, apposto sul legno e sul suo imballaggio
                conformemente  agli  usi commerciali correnti, che il
                legname e' stato sottoposto ad essiccazione in  forno
                sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                del  20%, espresso in percentuale di materia secca al
                momento in cui l'operazione e' compiuta,  secondo  un
                adeguato schema tempo/temperatura
            a)  4. Legname di Castanea Mill.
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                prodotti vegetali di cui all'allegato IV. A. I. 3: a)
                constatazione ufficiale che il legname e'  originario
                di   zone   notoriamente   indenni  da  Cryphonectria
                parasitica (Murrill) Barr, oppure b)  il  legname  e'
                scortecciato
            a)  5.  Legname  di  Platanus L., compreso il legname che
                non ha conservato  la  superficie  rotonda  naturale,
                originario degli USA o dell'Armenia
            b)  Constatazione  comprovata  dal  marchio "Kild-dried",
                "K.D."  o  da  un  altro  marchio  internazionalmente
                riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio
                conformemente  agli  usi commerciali correnti, che il
                legname e' stato sottoposto ad essicazione  in  forno
                sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                del  20%, espresso in percentuale di materia secca al
                momento in cui l'operazione e' compiuta,  secondo  un
                adeguato schema tempo/temperatura
            a)  6.  Legname  di  Populus  L.  originario di paesi del
                continente americano
            b)  Il legname e' scortecciato
            a)  7. Legname in forma di piccole  placche,  particelle,
                avanzi  o  cascami, ottenuto completamente o in parte
                da Acer saccharum Marsh.,  Castanea  Mill.,  Platanus
                L.,  Populus  L. e Quercus L., originari di paesi non
                europei, e da conifere (Coniferales),  originarie  di
                paesi  non  europei  eccetto  il  Canada, la Cina, il
                Giappone, la Corea, Taiwan e gli USA
            b)  Il  prodotto  e'  stato  ottenuto  esclusivamente  da
                legname scortecciato,  o  da  legname  sottoposto  ad
                essiccazione  in  forno  sino  alla riduzione del suo
                tenore di  umidita'  a  meno  del  20%,  espresso  in
                percentuale  di  materia  secca  al  momento  in  cui
                l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato  schema
                tempo/temperatura,  oppure a fumigazione, prima della
                spedizione, a bordo della nave o in  un  contenitore,
                ed   e'   spedito  in  contenitori  sigillati  o  con
                qualunque  altro   mezzo   atto   ad   impedire   una
                reinfestazione
            a)  8.1  Vegetali  di conifere (Coniferales) ad eccezione
                dei frutti e delle sementi, originari  di  paesi  non
                europei
            b)  Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai
                vegetali  di  cui all'allegato III.A.1, constatazione
                ufficiale che  i  vegetali  sono  stati  ottenuti  in
                vivaio  e  che  il  luogo di produzione e' indenne da
                Pissodes spp. (specie non europee)
            a)  8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad  eccezione
                dei  frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3
                m, originari di paesi non europei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.1  e
                all'allegato  IV.A.I.1, constatazione ufficiale che i
                vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo
                di produzione e' indenne da Scolytidae  spp.  (specie
                non europee)
            a)  9.  Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione,
                ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali  di  cui all'allegato III.A.1 e all'allegato
                IV.A.I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che  nessun
                sintomo  di  Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ne' di
                Scirrhia pini Funk et Parker e' stato  osservato  nel
                luogo  di  produzione  o  nelle  immediate  vicinanze
                dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  10. Vegetali di Abies Mill., Larix  Mill.,  Picea  A.
                Dietr.,  Pinus  L.,  Pseudotsuga  Carr. e Tsuga Carr.
                destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti  e
                delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A. 1 e  all'allegato
                IV.A.I.   8.1,   8.2   o   9,  a  seconda  dei  casi,
                constatazione  ufficiale  che   nessun   sintomo   di
                Melampsora  medusae  Thumen  e'  stato  osservato nel
                luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo
                inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  11.1 Vegetali di Castanea Mill.,  e  Quercus  L.,  ad
                eccezione dei frutti e delle sementi: a) originari di
                paesi  non europei b) originari di paesi dell'America
                settentrionale
            b)  Fermi restando i divieti applicabili ai  vegetali  di
                cui  all'allegato  III.A.  2: constatazione ufficiale
                che nessun sintomo di  Cronartium  spp.  (specie  non
                europee) e' stato osservato nel luogo di produzione o
                nelle  immediate  vicinanze  dall'inizio dello ultimo
                ciclo vegetativo  completo,  constatazione  ufficiale
                che  i  vegetali  sono originari di zone notoriamente
                indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
            a)  11.2  Vegetali  di  Castanea  Mill.,  e  Quercus  L.,
                destinati   alla   piantagione,  ad  eccezione  delle
                sementi
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali  di  cui all'allegato III.A.2 e all'allegato
                IV.A.I.11.1,  constatazione  ufficiale:  a)   che   i
                vegetali  sono originari di zone notoriamente indenni
                da Cryphonectria parasitica (Murrill),  Barr,  oppure
                b)  che  nessun  sintomo  di Cryphonectria parasitica
                (Murrill)  Barr  e'  stato  osservato  nel  luogo  di
                produzione  o  nelle immediate vicinanze dallo inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  12.  Vegetali  di   Platanus   L.,   destinati   alla
                piantagione,  ad  eccezione  delle sementi, originari
                degli USA o dell'Armenia
            b)  Constatazione  ufficiale  che   nessun   sintomo   di
                Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter e' stato
                osservato  nel  luogo di produzione o nelle immediate
                vicinanze dallo inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo
                completo
            a)  13.1   Vegetali   di   Populus   L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi terzi
            b)  Fermi restando i divieti applicabili ai  vegetali  di
                cui all'allegato III.A.3, constatazione ufficiale che
                nessun  sintomo di Melampsora medusae Thumen e' stato
                osservato nel luogo di produzione o  nelle  immediate
                vicinanze  dallo  inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
                completo
            a)  13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei  frutti
                e delle sementi, originari di paesi d'America
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A.3  e  all'allegato
                IV.A.I.  13.1,  constatazione  ufficiale  che  nessun
                sintomo di Mycosphaerella populorum G.E.  Thompson e'
                stato osservato nel luogo di produzione o nelle imme-
                diate   vicinanze   dall'inizio   dell'ultimo   ciclo
                vegetativo completo
            a)  14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione,
                ad   eccezione  delle  sementi,  originari  di  paesi
                dell'America settentrionale
            b)  Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi
                micoplasmatica del  floema  dello  olmo  (Elm  phloem
                necrosis  mycoplasm)  e' stato osservato nel luogo di
                produzione o nelle  immediate  vicinanze  dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  15.  Vegetali  di  Chaenomeles  Lindl., Crataegus L.,
                Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus
                L.,  Pyrus  L.,  destinati   alla   piantagione,   ad
                eccezione  delle  sementi,  originari  di  paesi  non
                europei
            b)  Fermi  restando  i divieti applicabili, a seconda dei
                casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18  e
                all'allegato  III.B.1 constatazione ufficiale: a) che
                i vegetali sono originari di  un  paese  notoriamente
                indenne   da  Monilinia  fructicola  (Winter)  Honey,
                oppure b) che i vegetali sono originari di  una  zona
                riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter)
                Honey,    conformemente   alla   procedura   di   cui
                all'articolo  16  bis,  e  che  nessun   sintomo   di
                Monilinia   fructicola   (Winter)   Honey   e'  stato
                osservato  nel  luogo   di   produzione   dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  16.  Dal 15 febbraio al 30 settembre, per i frutti di
                Prunus L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  -  che   i   frutti   sono
                originari   di   un  paese  notoriamente  indenne  da
                Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure -  che  i
                frutti   sono  originari  di  una  zona  riconosciuta
                indenne  da  Monilinia  fructicola  (Winter)   Honey,
                conformemente  alla  procedura di cui all'articolo 16
                bis,  oppure  -   che,   prima   del   raccolto   e/o
                dell'esportazione,  i frutti sono stati sottoposti ad
                adeguati controlli e trattamenti,  atti  a  garantire
                che sono esenti da Monilinia spp.
            a)  16.1 Frutti di CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus
                Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi
            b)  Fermi restando i divieti applicabili ai frutti di cui
                all'allegato  III.B.2  e  3,  i  frutti sono privi di
                peduncoli e foglie e l'imballaggio reca  un  adeguato
                marchio d'origine
            a)  16.2   Frutti   di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
                Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di  paesi
                terzi   nei   quali   siano  note  manifestazioni  di
                Xanthomonas campestris (tutti i  ceppi  patogeni  per
                Citrus)
            b)  Ferme  restando le disposizioni applicabili ai frutti
                di  cui  all'allegato  III.B.2  e  3  e  all'allegato
                IV.A.I.16.1, 16.3 e 16.4, constatazione ufficiale: a)
                che  i  frutti  sono  originari  di zone notoriamente
                indenni dall'organismo nocivo in  questione,  oppure,
                qualora    questo    requisito   non   possa   essere
                soddisfatto, b) che  nessun  sintomo  della  presenza
                dell'organismo nocivo in questione e' stato osservato
                nel  luogo  di produzione e nelle immediate vicinanze
                dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e
                che campioni rappresentativi di foglie prelevati  non
                piu'  di  15  giorni  prima del raccolto della frutta
                sono  risultati,  all'atto   di   un'adeguata   prova
                ufficiale,   esenti   dall'organismo  nocivo  di  cui
                trattasi, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo
                di  produzione  ha  evidenziato,  nel  corso  di   un
                adeguato   esame   ufficiale,   alcun  sintomo  della
                presenza  di detto organismo nocivo, a condizione che
                i  frutti  siano  originari  di  paesi   riconosciuti
                conformemente  alla  procedura di cui all'articolo 16
                bis, oppure, qualora nemmeno questo  requisito  possa
                essere   soddisfatto,  c)  che  i  frutti  non  hanno
                evidenziato  alcun  sintomo  della   presenza   dello
                organismo nocivo in questione e sono stati sottoposti
                ad   idoneo   trattamento,   ad  esempio  a  base  di
                ortofenilfenato di cloro o di sodio
            a)  16.3  Frutti  di  Citrus  L.,   Fortunella   Swingle,
                Poncirus  Raf., e relativi ibridi, originari di paesi
                terzi  nei  quali  siano   note   manifestazioni   di
                Cercospora  angolensis Carv et Mendes o di Guignardia
                citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili ai  frutti
                di  cui  all'allegato  III.B.  2  e  3 e all'allegato
                IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.4,  constatazione  ufficiale:
                a)  che  i frutti sono originari di zone notoriamente
                indenni dagli organismi nocivi in questione,  oppure,
                qualora    questo    requisito   non   possa   essere
                soddisfatto, b) che  nessun  sintomo  della  presenza
                degli   organismi   nocivi   in  questione  e'  stato
                osservato nel luogo di produzione e  nelle  immediate
                vicinanze  dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,
                e che  nessuno  dei  frutti  raccolti  nel  luogo  di
                produzione  ha  evidenziato, nel corso di un adeguato
                esame ufficiale, alcun  sintomo  di  detti  organismi
                nocivi,  oppure,  qualora  nemmeno  questo  requisito
                possa essere soddisfatto, c) che i frutti sono  stati
                sottoposti ad idoneo trattamento contro gli organismi
                nocivi di cui trattasi
            a)  16.4   Frutti   di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
                Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di  paesi
                terzi non europei nei quali siano note su tali frutti
                manifestazioni di Tephritidae (specie non europee)
            b)  Ferme  restando le disposizioni applicabili ai frutti
                di cui all'allegato  III.B.  2  e  3  e  all'allegato
                IV.A.I.  16.1,  16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:
                a) che i frutti sono originari di  zone  notoriamente
                indenni  dagli organismi nocivi in questione, oppure,
                qualora   questo   requisito   non    possa    essere
                soddisfatto,  b)  che  nessun  indizio della presenza
                degli  organismi  nocivi  in   questione   e'   stato
                osservato  nel  luogo di produzione e nelle immediate
                vicinanze dallo inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo
                completo,   in   occasione   di  ispezioni  ufficiali
                effettuate almeno una volta  al  mese  nei  tre  mesi
                precedenti  il  raccolto,  e  che  nessuno dei frutti
                raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato,  nel
                corso  di  un  adeguato esame ufficiale, indizi della
                presenza di detti organismi nocivi,  oppure,  qualora
                nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c)
                che,  all'atto  di  un  adeguato  esame  ufficiale su
                campione rappresentativo,  i  frutti  sono  risultati
                esenti  dagli  organismi  nocivi  di  cui trattasi in
                qualsivoglia  stadio  del  loro   sviluppo,   oppure,
                qualora   nemmeno   questo   requisito  possa  essere
                soddisfatto, d) che i frutti sono stati sottoposti ad
                idoneo trattamento;  vale  a  dire  ad  un  qualsiasi
                trattamento  ammissibile  che preveda l'uso di vapore
                caldo, del freddo  o  di  un  raffreddamento  rapido,
                dimostratosi  efficace contro gli organismi nocivi di
                cui trattasi senza danneggiare il frutto, e,  qualora
                un  tale  trattamento  non  sia  disponibile,  ad  un
                trattamento   chimico   ammesso   a    norma    della
                legislazione comunitaria
            a)  17.   Vegetali  di  Chaenomeles  Lindl.,  Cotoneaster
                Ehrh.,  Crataegus  Mill.,  Eriobotrya  Lindl.,  Malus
                Mill.,  Mespilus  L.,  Pyracantha  Roem.,  Pyrus  L.,
                Sorbus L. escluso Sorbus  intermedia  (Ehrh.)  Pers.,
                Stranvaesia  Lindl.  destinati  alla  piantagione, ad
                eccezione delle sementi
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 9 e
                18, allo allegato III.B. 1 o all'allegato IV.A.I. 15,
                constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari  di  paesi  riconosciuti indenni da Erwinia
                amylovora (Burr.) Winsl. et  al.  conformemente  alla
                procedura  di cui allo articolo 16 bis, oppure b) che
                sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di
                produzione   e   nelle   immediate   vicinanze    che
                presentavano  sintomi  di  Erwinia  amylovora (Burr.)
                Winsl. et al.
            a)  18.  Vegetali  di  Citrus  L.,  Fortunella   Swingle,
                Poncirus  Raf.  o  relativi  ibridi, ad eccezione dei
                frutti  e  delle  sementi,  e  vegetali  di  Araceae,
                Marantaceae,  Musaceae,  Persea spp. e Strelitziaceae
                con radici  o  con  terreno  di  coltura  aderente  o
                associato
            b)  Fermi  restando  i divieti applicabili se del caso ai
                vegetali di cui all'allegato III.A. 16  constatazione
                ufficiale:  a) che i vegetali sono originari di paesi
                notariamente  indenni   da   Radopholus   citrophilus
                Huettel  et  al.  e Radopholus similis (Cobb) Thorne,
                oppure b) che campioni rappresentativi di terra e  di
                radici  prelevati  dal luogo di produzione sono stati
                sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo  vegetativo
                completo,  a prove nematologiche ufficiali almeno per
                quanto riguarda Radopholus citrophilus Huettel et al.
                e Radopholus similis  (Cobb)  Thorne  e  all'atto  di
                dette  prove sono risultati indenni da tali organismi
                nocivi
            a)  19.1  Vegetali  di  Crataegus  L.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi   nei   quali   siano  note  manifestazioni  di
                Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A.9  e  all'allegato
                IV.A.I.15  e  17,  constatazione ufficiale che nessun
                sintomo di Phyllosticta solitaria Ell.  et  Ev.    e'
                stato  osservato  su vegetali nel luogo di produzione
                dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  19.2 Vegetali di Cydonia Mill.,  Fragaria  L.,  Malus
                Mill.,  Prunus  L.,  Pyrus  L.,  Ribes  L.,  Ribus L.
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi,  originari  di  paesi  nei  quali siano note
                manifestazioni di determinati  organismi  nocivi  sui
                generi  di  cui trattasi. Gli organismi nocivi di cui
                sopra sono:  -  per  Fragaria  L.:    -  Phytophthora
                fragariae  Hickman var. fragariae - Arabis mosaic vi-
                rus - Raspberry ringspot virus -  Strawberry  crinkle
                virus - Strawberry latent ringspot virus - Strawberry
                mild  yellow  edge  virus - Tomato black ring virus -
                Xanthomonas fragariae Kennedy et  King  -  per  Malus
                Mill.:  -  Phyllosticta  solitaria  Ell. et Ev. - per
                Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll  mycoplasm  -
                Xanthomonas  campestris  pv.  pruni (Smith) Dye - per
                Prunus persica (L.) Batsch:  -  Pseudomonas  syringae
                pv.  persicae  (Prunier  et  al.)  Young et al. - per
                Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. -  per
                Rubus  L.: - Arabis mosaic virus - Raspberry ringspot
                virus - Strawberry latent  ringspot  virus  -  Tomato
                black  ring virus - per tutte le specie:  altri virus
                ed organismi virus-simili, non europei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9  e
                18,  o  all'allegato IV.A.I.   15 e 17, constatazione
                ufficiale che nessun sintomo  di  malattie  provocate
                dagli   organismi   nocivi   in  questione  e'  stato
                osservato  sui  vegetali  del  luogo  di   produzione
                dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  20.  Vegetali  di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati
                alla  piantagione,  ad   eccezione   delle   sementi,
                originari    di    paesi   nei   quali   siano   note
                manifestazioni di Pear decline mycoplasm
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali   di  cui  all'allegato  III.A.  9  e  18  e
                all'allegato  IV.A.  15,  17  e  19.2,  constatazione
                ufficiale  che  negli  ultimi  tre  cicli  vegetativi
                completi si e' provveduto ad estirpare i vegetali del
                luogo di produzione e delle immediate  vicinanze  che
                hanno   mostrato   sintomi  tali  da  far  sospettare
                un'infezione da Pear decline mycoplasm
            a)  21.1  Vegetali  di  Fragaria   L.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi   nei   quali   siano  note  manifestazioni  di
                determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi  di
                cui  sopra  sono  i seguenti: - Strawberry latent "C"
                virus - Strawberry vein banding  virus  -  Strawberry
                witches' broom mycoplasm
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato
                IV.A.I.  19.2  constatazione  ufficiale:  a)  che   i
                vegetali,  ad eccezione delle piantine germogliate da
                semi:  -   hanno   ottenuto   certificati   ufficiali
                nell'ambito  di  un  sistema  di  certificazione  che
                richieda che essi  provengono  in  linea  diretta  da
                materiali   conservati   in   condizioni  adeguate  e
                sottoposti a prove ufficiali riguardanti  almeno  gli
                organismi  nocivi  in  questione  mediante indicatori
                appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi  esenti
                dai  suddetti  organismi  nocivi  all'atto  di  dette
                prove,  oppure  -  provengono  in  linea  diretta  da
                materiali   conservati   in   condizioni  adeguate  e
                sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi
                ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno  gli
                organismi  nocivi  in  questione  mediante indicatori
                appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi  esenti
                dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
                b)  che  dall'inizio  dello  ultimo  ciclo vegetativo
                completo nessun sintomo di malattie  provocate  dagli
                organismi  nocivi in questione e' stato osservato ne'
                sui  vegetali  del  luogo  di  produzione,  ne'   sui
                vegetali sensibili delle immediate vicinanze
            a)  21.2   Vegetali   di   Fragaria  L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi  nei  quali  siano   note   manifestazioni   di
                Aphelenchoides besseyi Christie
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato
                IV.A.I. 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a)  che
                nessun  sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie e'
                stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione,
                dall'inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo  completo,
                oppure  b)  che,  in  caso  di  coltura  tissutale, i
                vegetali  sono  derivati  da   altri   vegetali   che
                soddisfano  le  condizioni di cui alla lettera a) del
                presente  punto  o  sono  stati  sottoposti  a  prove
                ufficiali  con  metodi  nematologici  adeguati e sono
                risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie
            a)  21.3  Vegetali  di  Fragaria   L.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato
                IV.A.I. 19.2, 21.1 e  21.2,  constatazione  ufficiale
                che   i   vegetali   sono   originari   di  una  zona
                notoriamente indenne da Anthonomus signatus  (Say)  e
                Anthonomus bisignifer (Schenkling)
            a)  22.1   Vegetali   di   Malus  Mill.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi  nei  quali  siano   note   manifestazioni   di
                determinati  organismi  nocivi  su  Malus  Mill.  Gli
                organismi nocivi di cui  sopra  sono  i  seguenti:  -
                Cherry  rasp  leaf virus (isolati americani) - Tomato
                ringspot virus
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  III.A.   9   e   18,
                all'allegato  III.B. 1 e all'allegato IV.A.I.15, 17 e
                19.2 constatazione ufficiale: a) che  i  vegetali:  -
                hanno  ottenuto  certificati ufficiali nell'ambito di
                un sistema di certificazione che  richieda  che  essi
                provengano  in  linea diretta da materiali conservati
                in condizioni adeguate, sottoposti a prove  ufficiali
                riguardanti  almeno gli organismi nocivi in questione
                mediante indicatori appropriati o metodi  equivalenti
                e  rivelatisi  esenti  dai  suddetti organismi nocivi
                all'atto di dette prove, oppure - provengano in linea
                diretta  da  materiali   conservati   in   condizioni
                adeguate   e   sottoposti   negli  ultimi  tre  cicli
                vegetativi completi ad  almeno  una  prova  ufficiale
                riguardante  almeno gli organismi nocivi in questione
                mediante indicatori appropriati o metodi  equivalenti
                e  rivelatisi  esenti  dai  suddetti organismi nocivi
                all'atto di tale prova, -  che  dall'inizio  dei  tre
                ultimi  cicli  vegetativi  completi nessun sintomo di
                malattie  provocate   dagli   organismi   nocivi   in
                questione  e'  stato  osservato  ne' sui vegetali del
                luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle
                immediate vicinanze
            a)  22.2  Vegetali  di  Malus   Mill.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi  nei  quali  siano note manifestazioni di Apple
                proliferation mycoplasm
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali   di   cui   all'allegato   II.A.9   e   18,
                all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 15, 17,
                19.2  e  22.1,  constatazione  ufficiale:  a)  che  i
                vegetali  sono originari di zone notoriamente indenni
                da Apple proliferation mycoplasm, oppure b) aa) che i
                vegetali, escluse le piantine  generate  da  semi:  -
                hanno  ottenuto  certificati ufficiali nell'ambito di
                un sistema di certificazione che  richieda  che  essi
                provengano  in  linea diretta da materiali conservati
                in condizioni adeguate, sottoposti a prove  ufficiali
                riguardanti  almeno  l'Apple  proliferation mycoplasm
                mediante indicatori appropriati o metodi  equivalenti
                e  rivelatisi  esenti  dal  suddetto organismo nocivo
                all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea
                diretta  da  materiali   conservati   in   condizioni
                adeguate,   sottoposti   negli   ultimi   sei   cicli
                vegetativi completi ad  almeno  una  prova  ufficiale
                riguardante  almeno  l'Apple  proliferation mycoplasm
                mediante indicatori appropriati o metodi  equivalenti
                e  rivelatisi  esenti  dal  suddetto organismo nocivo
                all'atto di tali prove,  bb)  che  dall'inizio  degli
                ultimi  tre  cicli vegetativi completi nessun sintomo
                di  malattie   provocate   dall'Apple   proliferation
                mycoplasm  e'  stato  osservato  ne' sui vegetali del
                luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle
                immediate vicinanze
            a)  23.1  Vegetali  delle  seguenti  specie di Prunus L.,
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi,  originari  di  paesi  nei  quali siano note
                manifestazioni di Plum pox virus: - Prunus  amygdalus
                Batsch - Prunus armeniaca L. - Prunus blireiana Andre
                - Prunus brigantina VIII. - Prunus cerasifera Ehrh. -
                Prunus  cistena  Hansen  -  Prunus  curdica  Fenzl et
                Fritsch - Prunus  domestica  ssp.    domestica  L.  -
                Prunus  domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. -
                Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl. - Prunus
                glandulosa  Thunb.  -  Prunus  holosericea  Batal.  -
                Prunus  hortulana  Bailey  - Prunus japonica Thunb. -
                Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne - Prunus  maritima
                Marsh.  -  Prunus  mume  Sieb et Zucc. - Prunus nigra
                Alt. - Prunus persica (L.) Batsch -  Prunus  salicina
                L.  -  Prunus  sibirica L.   - Prunus simonii Carr. -
                Prunus spinosa L. - Prunus tomentosa Thunb.  - Prunus
                triloba Lindl. - altre specie di Prunus L.  sensibili
                al Plum pox virus
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  III.A.9   e   18   e
                all'allegato   IV.  A.I.  15  e  19.2,  constatazione
                ufficiale: a) che i  vegetali,  escluse  le  piantine
                generate   da  semi:  -  hanno  ottenuto  certificati
                ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
                che richieda che essi provengano in linea diretta  da
                materiali    conservati   in   condizioni   adeguate,
                sottoposti a prove ufficiali  riguardanti  almeno  il
                Plum  pox  virus  mediante  indicatori  appropriati o
                metodi equivalenti e rivelatisi esenti  dal  suddetto
                organismo  nocivo  all'atto  di dette prove, oppure -
                provengono in linea diretta da  materiali  conservati
                in  condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre
                cicli  vegetativi  completi  ad  almeno   una   prova
                ufficiale   riguardante  almeno  il  Plum  pox  virus
                mediante indicatori appropriati o metodi  equivalenti
                e  rivelatisi  esenti  dal  suddetto organismo nocivo
                all'atto di tali  prove,  b)  che  dall'inizio  degli
                ultimi  tre  cicli vegetativi completi nessun sintomo
                di malattie provocate dal Plum  pox  virus  e'  stato
                osservato  ne'  sui vegetali del luogo di produzione,
                ne' sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,
                c) che si e' provveduto ad estirpare i  vegetali  del
                luogo  di  produzione che abbiano mostrato sintomi di
                malattie dovute ad altri  virus  od  agenti  patogeni
                virus-simili
            a)  23.2   Vegetali   di   Prunus   L.,   destinati  alla
                piantagione, a) originari di paesi  nei  quali  siano
                note  manifestazioni  di determinati organismi nocivi
                su Prunus L. b) ad eccezione delle sementi, originari
                di paesi  nei  quali  siano  note  manifestazioni  di
                determinati  organismi  nocivi  c) ad eccezione delle
                sementi, originari di paesi  non  europei  nei  quali
                siano  note  manifestazioni  di determinati organismi
                nocivi Gli organismi  nocivi  di  cui  sopra  sono  i
                seguenti  - per il caso di cui alla lettera a): - To-
                mato ringspot virus - per il caso di cui alla lettera
                b): - Cherry rasp leaf virus  (isolati  americani)  -
                Peach  mosaic virus (isolati americani) - Peach phony
                rickettsia - Peach rosette mycoplasm - Peach  yellows
                mycoplasm   -   Plum   line  pattern  virus  (isolati
                americani) - Peach X-disease mycoplasm - per il  caso
                di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  III.A.9   e   18   o
                all'allegato  IV.A.I.15,  19.2  e 23.1, constatazione
                ufficiale:  a)  che  i  vegetali:  -  hanno  ottenuto
                certificati  ufficiali  nell'ambito  di un sistema di
                certificazione che richieda che  essi  provengano  in
                linea  diretta  da materiali conservati in condizioni
                adeguate, sottoposti a  prove  ufficiali  riguardanti
                almeno  gli  organismi  nocivi  in questione mediante
                indicatori  appropriati  o   metodi   equivalenti   e
                rivelatisi   esenti  dai  suddetti  organismi  nocivi
                all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea
                diretta  da  materiali   conservati   in   condizioni
                adeguate,   sottoposti   negli   ultimi   tre   cicli
                vegetativi completi ad  almeno  una  prova  ufficiale
                riguardante  almeno gli organismi nocivi in questione
                mediante indicatori appropriao metodi  equivalenti  e
                rivelatisi   esenti  dai  suddetti  organismi  nocivi
                all'atto di di tale prova b) che dall'inizio dei  tre
                ultimi  cicli  vegetativi  completi nessun sintomo di
                malattie  provocate   dagli   organismi   nocivi   in
                questione  e'  stato  osservato  ne' sui vegetali del
                luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle
                immediate vicinanze
            a)  24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,
                a)  originari  di  paesi   nei   quali   siano   note
                manifestazioni  di  determinati  organismi  nocivi su
                Rubus L. b) ad eccezione delle sementi, originari  di
                paesi   nei   quali   siano  note  manifestazioni  di
                determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi  di
                cui  sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla
                lettera a): - Tomato ringspot virus - Black raspberry
                latent  virus  -  Cherry  leafroll  virus  -   Prunus
                necrotic  ringspot  virus  -  per il caso di cui alla
                lettera b):   - Raspberry leaf  curl  virus  (isolati
                americani)   -   Cherry   rasp  leaf  virus  (isolati
                americani)
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  IV.A.I.  19.2  a)  i
                vegetali sono esenti da afidi  e  da  loro  uova,  b)
                constatazione  ufficiale: aa) che i vegetali: - hanno
                ottenuto  certificati  ufficiali  nell'ambito  di  un
                sistema  di  certificazione  che  richieda  che  essi
                provengano in linea diretta da  materiali  conservati
                in  condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali
                riguardanti almeno gli organismi nocivi in  questione
                mediante  indicatori appropriati o metodi equivalenti
                e rivelatisi esenti  dai  suddetti  organismi  nocivi
                all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea
                diretta   da   materiali   conservati  in  condizioni
                adeguate,   sottoposti   negli   ultimi   tre   cicli
                vegetativi  completi  ad  almeno  una prova ufficiale
                riguardante almeno gli organismi nocivi in  questione
                mediante  indicatori appropriati o metodi equivalenti
                e rivelatisi esenti  dai  suddetti  organismi  nocivi
                all'atto  di  tale prova, bb) che dall'inizio dei tre
                ultimi cicli vegetativi completi  nessun  sintomo  di
                malattie   provocate   dagli   organismi   nocivi  in
                questione e' stato osservato  ne'  sui  vegetali  del
                luogo di produzione, ne' sui vegetali sensibili delle
                immediate vicinanze
            a)  25.1  Tuberi  di  Solanum  tuberosum L., originari di
                paesi  nei  quali  siano   note   manifestazioni   di
                Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
            b)  Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui
                all'allegato   III.A.  10,  11  e  12,  constatazione
                ufficiale: a) che i tuberi  sono  originari  di  zone
                notoriamente   indenni  da  Synchytrium  endobioticum
                (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza  1,
                corrispondente  alla  razza  comune  europea)  e  che
                nessun   sintomo    di    Synchytrium    endobioticum
                (Schilbersky)  Percival  e'  stato  osservato ne' sul
                luogo di produzione, ne' nelle  immediate  vicinanze,
                per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b)
                che   nel   paese   d'origine   risultano  rispettate
                disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della
                Comunita',   per   la   lotta   contro    Synchytrium
                endobioticum  (Schilbersky)  Percival,  conformemente
                alla procedura di cui all'articolo 16 bis.
            a)  25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.
            b)  Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'allegato
                II.A.   10,  11  e  12  e  all'allegato  IV.A.I.25.1,
                constatazione  ufficiale:  a)  che  i   tuberi   sono
                originari    di   paesi   notoriamente   indenni   da
                Clavibacter    michiganensis     ssp.     sepedonicus
                (Spieckermann  et  Kotthoff)  Davis et al., oppure b)
                che  nel   paese   d'origine   risultano   rispettate
                disposizioni  riconosciute equivalenti a quelle della
                Comunita'   per   la   lotta    contro    Clavibacter
                michiganensis   ssp.   sepedonicus  (Spieckermann  et
                Kotthoff) Davis et al., conformemente alla  procedura
                di cui all'articolo 16 bis
            a)  25.3  Tuberi  di  Solanum  tuberosum L., ad eccezione
                delle patate di  primizia,  originari  di  paesi  nei
                quali  siano  note  manifestazioni del Potato spindle
                tuber viroid
            b)  Ferme  restando le disposizioni applicabili ai tuberi
                di cui all'allegato III.A.10, 11 e 12 e  all'allegato
                IV.A.I.  25.1  e  25.2,  soppressione  della facolta'
                germinativa
            a)  25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L.,  destinati  alla
                piantagione
            b)  Ferme  restando le disposizioni applicabili ai tuberi
                di cui all'allegato III.A.10, 11 e 12 e  all'allegato
                IV.A.  25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che
                i tuberi sono originari di  un  campo  di  produzione
                notoriamente   indenne   da  Globodera  rostochiensis
                (Wollenweber) Behrens  e  Globodera  pallida  (Stone)
                Behrens
            a)  25.5   Vegetali   di   Solanaceae,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi nei quali siano note manifestazioni  di  Potato
                stolbur mycoplasm
            b)  Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui
                all'allegato  III.A.  10,  11,  12 e 13, all'allegato
                IV.A.I.  25.1,  25.2,  25.3  e  25.4,   constatazione
                ufficiale   che  nessun  sintomo  di  Potato  stolbur
                mycoplasm e' stato osservato sui vegetali  nel  luogo
                di    produzione    dall'inizio   dell'ultimo   ciclo
                vegetativo completo
            a)  25.6   Vegetali   di   Solanaceae,   destinati   alla
                piantagione,  ad  eccezione  dei  tuberi  di  Solanum
                tuberosum  L.  e  delle   sementi   di   Lycopersicon
                lycopersicum  (L.)  Karsten  ex.  Farw., originari di
                paesi nei quali siano note manifestazioni  di  Potato
                spindle tuber viroid
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e
                13,  e  all'allegato  IV.A.I.    25.5,  constatazione
                ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle  tuber
                viroid  e'  stato osservato sui vegetali nel luogo di
                produzione dall'inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo
                completo
            a)  26.  Vegetali  di  Humulus lupulus L., destinati alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale  che   nessun   sintomo   di
                Verticillium   albo-atrum   Reinke   e   Berthold   e
                Verticillium dahliae Klebahn e'  stato  osservato  su
                luppolo   nel   luogo   di   produzione   dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  27.1  Vegetali  di  Dendranthema  (DC.)  Des   Moul.,
                Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Alt., destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  nessun indizio di
                Heliothis armigera  Hubner  o  Spodoptera  littoralis
                (Boisd.)  e'  stato osservato nel luogo di produzione
                dall'inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo  completo,
                oppure  b)  che  i  vegetali sono stati sottoposti ad
                idoneo trattamento atto  a  proteggerli  contro  tali
                organismi nocivi
            a)  27.2   Vegetali  di  Dendranthema  (DC.)  Des  Moul.;
                Dianthus  L.  e  Pelargonium  L'Herit.  ex  Alt.,  ad
                eccezione delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali    di    cui    all'allegato    IV.A.I.27.1,
                constatazione  ufficiale:  a)  che  nessun indizio di
                Spodoptera  eridania  Cramer,  Spodoptera  frugiperda
                Smith   o  Spodoptera  litura  (Fabricius)  e'  stato
                osservato nel luogo di produzione  dall'inizio  dello
                ultimo  ciclo  vegetativo  completo,  oppure b) che i
                vegetali sono stati sottoposti ad idoneo  trattamento
                atto a proteggerli contro tali organismi nocivi
            a)  28.   Vegetali   di  Dendranthema  (DC.)  Des  Moul.,
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui  all'allegato  IV.A.I.27.1  e 27.2, constatazione
                ufficiale: a) che i vegetali sono  al  massimo  della
                terza   generazione   e   provengono   da   materiali
                rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti  da
                Chrysanthemum   stunt   viroid,   oppure   provengono
                direttamente  da  materiali  di   cui   un   campione
                rappresentativo  del 10% almeno si e' rivelato esente
                da Crysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo
                ufficiale effettuato al momento della  fioritura,  b)
                che  i  vegetali  e  le  talee: - provengono da ditte
                ispezionate ufficialmente almeno una  volta  al  mese
                durante  i  tre  mesi precedenti la spedizione, nelle
                quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings  e'
                stato  osservato durante tale periodo e nelle cui im-
                mediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di
                Puccinia  horiana  Hennings  durante   i   tre   mesi
                precedenti   l'esportazione,   oppure  -  sono  stati
                sottoposti  ad  idoneo  trattamento  contro  Puccinia
                horiana  Hennings,  -  che,  nel  caso di talee senza
                radici,  nessun  sintomo  di   Didymella   ligulicola
                (Baker,  Dimock  et  Davis) v. Arx e' stato osservato
                ne' sulle talee  stesse,  ne'  sui  vegetali  da  cui
                provengono,  oppure che nel caso di talee con radici,
                nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock
                et Davis) v. Arx e' stato osservato ne'  sulle  talee
                stesse, ne' nell'ambiente circostante
            a)  29.   Vegetali   di   Dianthus   L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.I. 27.1  e  27.2  constatazione
                ufficiale:  -  che  i  vegetali  provengono  in linea
                diretta da piante madri risultate esenti  da  Erwinia
                chysanthemi   pv.   dianthicola   (Hellmers)  Dickey,
                Pseudomonas   caryophylli   (Burkholder)   Starr   et
                Burkholder  e  Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van
                Beyma all'atto di prove  ufficialmente  riconosciute,
                eseguite  almeno una volta nel corso degli ultimi due
                anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi  di
                cui sopra e' stato osservato sui vegetali
            a)  30.  Bulbi  di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione
                di  quelli  per  i   quali   e'   dimostrato,   dalle
                caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi,
                che   sono  destinati  alla  vendita  diretta  ad  un
                consumatore finale non  interessato  alla  produzione
                professionale di fiori recisi
            b)  Constatazione   ufficiale   che   nessun  sintomo  di
                Ditylenchus  dipsaci   (Kuhn)   Filipjev   e'   stato
                osservato  sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo
                vegetativo completo
            a)  31.  Vegetali  di  Pelargonium  L'Herit.   ex   Alt.,
                destinati   alla   piantagione,  ad  eccezione  delle
                sementi, originari di  paesi  nei  quali  siano  note
                manifestazioni di Tomato ringspot virus: a) nei quali
                non  sono  notoriamente presenti Xiphinema americanum
                Cobb sensu lato (popolazioni  non  europee)  o  altri
                vettori  di  Tomato  ringspot virus b) nei quali sono
                notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu
                lato (popolazioni non europee) o altri vettori di To-
                mato ringspot virus
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  IV.A.I. 27.1 e 27.2,
                constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono
                direttamente da luoghi di produzione  nei  quali  non
                siano  note manifestazioni di Tomato ring spot virus,
                oppure   b)   derivano,   al   massimo   da   quattro
                generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da To-
                mato  ringspot  virus  e  sottoposte  ad  un  sistema
                ufficialmente   approvato    di    test    virologici
                constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono
                direttamente  da  luoghi  di produzione nei quali non
                siano note manifestazioni di  Tomato  ringspot  virus
                ne'  nel suolo, ne' sui vegetali, oppure b) derivano,
                al  massimo  da  due  generazioni,  da  piante  madri
                rivelatesi  esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad
                un  sistema,   ufficialmente   approvato,   di   test
                virologici
            a)  32.1  Vegetali  di Apium graveolens L., Argyranthemum
                spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum  L.,
                Cucumis  spp., Dendranthema (DC). Des Moul., Dianthus
                L. ed ibridi, Exacum spp. Gerbera  Cass.,  Gypsophila
                L.,   Lactuca  spp.,  Leucanthemum  L.,  Lupinus  L.,
                Lycopersicon  lycopersicum  (L.)  Karsten  ex  Farw.,
                Solanum  melongena  L.,  Tanacetum  L.  e Verbena L.,
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi,  originari  di  paesi  nei  quali  e'  stato
                accertato,  conformemente  alla  procedura   di   cui
                all'articolo 16 bis, che non sono note manifestazioni
                dei  seguenti organismi nocivi: - Amauromyza maculosa
                (Malloch),  -  Liriomyza  bryoniae  (Kaltenbach),   -
                Liriomyza   huidobrensis   (Blanchard),  -  Liriomyza
                sativae Blanchard, - Liriomyza trifolii (Burgess)
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e
                13  e  all'allegato  IV.A.I.    27.1,  27.2, 28 e 29,
                constatazione ufficiale: a) che nessun indizio  della
                presenza degli organismi nocivi in questione e' stato
                osservato   nel   luogo  di  produzione  all'atto  di
                ispezioni ufficiali eseguite almeno  mensilmente  nei
                tre  mesi  precedenti  l'esportazione,  oppure b) che
                immediatamente  prima  dell'esportazione  i  vegetali
                sono   stati  sottoposti  ad  ispezione  che  non  ha
                evidenziato  alcun  indizio  della   presenza   degli
                organismi  nocivi  in  questione, e hanno ricevuto un
                idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi
                nocivi
            a)  32.2 Vegetali di specie di cui  all'allegato  IV.A.I.
                32.1,  destinati alla piantagione, ad eccezione delle
                sementi, originari di  paesi  d'America  o  di  altri
                paesi  terzi  cui  non  si applica l'allegato IV.A.I.
                32.1
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.  11
                e  13,  e all'allegato IV.A.I.   27.1, 27.2, 28, 29 e
                32.1, constatazione ufficiale che nessun  indizio  di
                Amauromyza  maculosa  (Malloch),  Liriomyza  bryoniae
                (Kaltenbach),  Liriomyza  huidobrensis   (Blanchard),
                Liriomyza  sativae  Blanchard  o  Liriomyza  trifolii
                (Burgess) e' stato osservato nel luogo di  produzione
                all'atto   di  ispezioni  ufficiali  eseguite  almeno
                mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione
            a)  32.3  Vegetali  di  specie   erbacee   non   compresi
                nell'allegato    IV.A.I.      32.1   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi cui non si applica l'allegato IV.A.I. 32.1
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e
                13 e all'allegato IV.A.I.    27.1,  27.2,  28  e  29,
                constatazione  ufficiale:  a)  che  nessun indizio di
                Amauromyza maculosa  (Malloch)  o  Liriomyza  sativae
                Blanchard  e' stato osservato nel luogo di produzione
                all'atto di  un'ispezione  ufficiale  eseguita  prima
                dell'esportazione, oppure b) che immediatamente prima
                dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad
                ispezione  che non ha evidenziato alcun indizio della
                presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno
                ricevuto un idoneo  trattamento  volto  ad  eradicare
                detti organismi nocivi
            a)  33.  Vegetali  con  radici, piantati o destinati alla
                piantagione, coltivati all'aperto
            b)  Constatazione ufficiale che il luogo di produzione e'
                notoriamente  indenne  da  Clavibacter  michiganensis
                spp.  sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
                al., Globodera  pallida  (Stone)  Behrens,  Globodera
                rostochiensis  (Wollenweber)  Behrens  e  Synchytrium
                endobioticum (Schilbersky) Percival
            a)  34.  Terra  e terreno di coltura aderenti o associati
                ai vegetali, costituiti integralmente o  parzialmente
                di  terra o di sostanze solide organiche, quali parti
                di vegetali, humus,  compresa  torba  e  corteccia  o
                qualsiasi   altra  sostanza  organica,  destinati  ad
                assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari
                di:
            b)  Constatazione  ufficiale  che:  a)  il   terreno   di
                coltura,   al   momento   della  piantagione,  -  non
                conteneva terra e materie  organiche,  oppure  -  era
                esente  da  insetti  e  nematodi  nocivi ed era stato
                sottoposto ad idoneo esame o  trattamento  termico  o
                fumigazione  atti  ad  assicurare che fosse esente da
                altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto
                ad idoneo trattamento termico o fumigazione  atti  ad
                eliminare  gli  organismi  nocivi,  e  che b) dopo la
                piantagione, - sono state prese adeguate  misure  per
                far  si che il terreno di coltura rimanesse esente da
                organismi  nocivi,  oppure  -  nelle  due   settimane
                precedenti  la  spedizione,  i  vegetali  sono  stati
                liberati del terreno  di  coltura  fino  a  lasciarne
                soltanto  il  quantitativo  minimo  necessario per la
                loro sopravvivenza durante il trasporto  e,  se  sono
                stati  ripiantati, il terreno di coltura usato a tale
                scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)
            a)  35.1 Vegetali di Beta  vulgaris  L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale  che  nessun sintomo di Beet
                curly  top  virus  (isolati  non  europei)  e'  stato
                osservato   nel   luogo   di  produzione  dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  35.2 Vegetali di Beta  vulgaris  L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi  nei  quali  siano  note manifestazioni di Beet
                leaf curl virus
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali    di    cui    all'allegato    IV.A.I.35.1,
                constatazione  ufficiale:  a)  che  nella   zona   di
                produzione  non sono note manifestazioni di Beet leaf
                curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl
                virus e' stato osservato nel luogo  di  produzione  o
                nelle  immediate  vicinanze  dallo inizio dell'ultimo
                ciclo vegetativo completo
            a)  36.  Vegetali,   destinati   alla   piantagione,   ad
                eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali
                siano note manifestazioni di Thrips palmi Karny
            b)  Constatazione   ufficiale:   a)   che   il  luogo  di
                produzione e' risultato indenne da Thrips palmi Kerny
                all'atto  di  ispezioni  ufficiali  eseguite   almeno
                mensilmente  nei  tre mesi precedenti l'esportazione,
                oppure b) che  la  partita  e'  stata  sottoposta  ad
                idoneo  trattamento,  atto  a  garantire l'assenza di
                contaminazione da Thysanoptera
            a)  37.  Vegetali  di Palmae, destinati alla piantagione,
                ad eccezione delle sementi, originari  di  paesi  non
                europei
            b)  Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai
                vegetali  di cui all'allegato III.A.17, constatazione
                ufficiale: a) che i vegetali sono  originari  di  una
                zona  notoriamente  indenne  da Palm lethal yellowing
                mycoplasm e da Cadang-Cadang  viroid,  e  che  nessun
                sintomo  e' stato osservato nel luogo di produzione o
                nelle sue immediate vicinaze dallo inizio dell'ultimo
                ciclo  vegetativo  completo,  oppure  b)  che  nessun
                sintomo  di  Palm  lethal  yellowing  mycoplasm  e di
                Cadang-Cadang viroid e' stato osservato sui  vegetali
                dall'inizio  dell'ultimo  ciclo  vegetativo completo,
                che si e' provveduto  ad  estirpare  i  vegetali  del
                luogo  di  produzione che hanno mostrato sintomi tali
                da far sospettare un contaminazione dai  patogeni,  e
                che  i  vegetali  sono  stati  sottoposti  ad  idoneo
                trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee,
                c) nel caso di vegetali in coltura tessutale,  che  i
                vegetali  sono  stati  ottenuti da altri vegetali che
                hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere  a)
                o b)
            a)  38.1   Vegetali   di   Camellia  L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi non europei
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari   di   zone   nelle  quali  non  sono  note
                manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure b)
                che nessun sintomo di  Ciborinia  camelliae  Kohn  e'
                stato  osservato  nel luogo di produzione dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegatativo completo, su  piante  in
                fiore
            a)  38.2   Vegetali   di   Fuchsia   L.,  destinati  alla
                piantagione, ad  eccezione  delle  sementi  originari
                degli USA o del Brasile
            b)  Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops
                fuchsiae  Keifer  e'  stato  osservato  nel  luogo di
                produzione     e     che     immediatamente     prima
                dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e
                sono risultati indenni da Aculops Fuchsiae Keifer
            a)  39.  Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad
                eccezione delle sementi e  dei  vegetali  in  coltura
                tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei
                paesi europei e mediterranei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei  casi,  ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1,
                2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B.  1
                e  allo allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1,
                11.2, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, 19.1, 19.2, 20,  22.1,
                22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
                29,  32.1,  32.2,  33,  34,  36,  37,  38.1  e  38.2,
                constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti
                (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi  di
                fiori  e frutti, - sono cresciuti in vivaio, e - sono
                stati  sottoposti  ad  ispezione in tempi opportuni e
                prima dell'esportazione, e trovati esenti da  sintomi
                di  batteri,  virus  ed altri organismi nocivi virus-
                simili, e sono inoltre risultati esenti da  indizi  o
                sintomi  di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi,
                oppure hanno subito un idoneo  trattamento,  atto  ad
                eliminare tali organismi
            a)  40.  Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla
                piantagione,  ad  eccezione  delle  sementi,  e   dei
                vegetali  in  coltura  tessutale,  originari di paesi
                terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.  1,
                2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1, e
                all'allegato  IV.A.I.  8.1,  8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1,
                11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2,  20,  22.1,
                22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
                29,  32.1,  32.2,  33,  34,  36, 37, 38.1, 38.2 e 39,
                constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo
                vegetativo e privi di foglie
            a)  41. Vegetali annuali e biennali,  eccetto  Gramineae,
                destinati   alla   piantagione,  ad  eccezione  delle
                sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei
                e mediterranei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.11 e
                13, e all'allegato IV.A.I.  25.5, 25.6,  32.1,  32.2,
                32.3,   33,   34,  35.1,  35.2  e  36,  constatazione
                ufficiale che i vegetali: - sono stati  coltivati  in
                vivaio,  -  sono  privi  di frammenti di vegetali, di
                fiori e di frutti, e  -  sono  stati  ispezionati  in
                tempi  opportuni prima dell'esportazione, e - trovati
                esenti  da  sintomi  di  batteri,  virus   ed   altri
                organismi  nocivi virus-simili, e - trovati esenti da
                indizi o  sintomi  di  nematodi,  insetti,  acari,  e
                funghi   nocivi,   oppure   hanno  subito  un  idoneo
                trattamento, atto ad eliminare tali organismi
            a)  42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni
                ornamentali  delle   sottofamiglie   Bambusoideae   e
                Panicoideae  e  dei  generi  Buchloe, Bouteloua Lag.,
                Calamagrostis,  Cortaderia  Stapf.,  Glyceria  R.Br.,
                Hakonechioa   Mak.,   ex   Honda,  Hystrix,  Molinia,
                Phalaris L., Shibataea, Spartina Screb., Stipa  L.  e
                Uniola  L.,  destinati alla piantagione, ad eccezione
                delle sementi, originari di paesi diversi  dai  paesi
                europei e mediterranei
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 33, 34,
                e  36, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono
                stati  coltivati  in  vivaio,  e  -  sono  privi   di
                frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono
                stati    ispezionati   in   tempi   opportuni   prima
                dell'esportazione, e - trovati esenti da  sintomi  di
                batteri,  virus  ed  altri  organismi  nocivi  virus-
                simili,  e  -  trovati  esenti da indizi o sintomi di
                nematodi, insetti, acari,  e  funghi  nocivi,  oppure
                hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare
                tali organismi
            a)  43.   Vegetali  del  tipo  "bonsai",  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
                paesi non europei
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato  III.A.  1,
                2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B.1.,
                e allo allegato IV.A.I.8.1., 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1,
                11.2,  12,  13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1,
                22.2, 23.1, 23.2, 33, 34, 36, 37, 38.1,  38.2, 39, 40
                e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono
                stati  coltivati  e  curati  per  almeno   due   anni
                consecutivi    in    vivai   "bonsai"   ufficialmente
                riconosciuti e soggetti a controlli ufficiali, b) che
                i vegetali: aa) almeno durante gli  ultimi  due  anni
                precedenti  la  spedizione: - sono stati coltivati in
                un substrato di coltura artificiale che non sia stato
                utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura
                naturale  trattato,  mediante  fumigazione  o   altro
                idoneo  trattamento  termico,  in  modo  da  renderlo
                esente da organismi nocivi, e sono stati  oggetto  di
                misure  atte  a garantire che il substrato di coltura
                rimanesse esente da organismi nocivi,  -  sono  stati
                posti  in  vasi  collocati  su  scaffalature distanti
                almeno 50 cm da terra  -  sono  stati  sottoposti  ad
                idonei  trattamenti  atti  a  garantire  l'assenza di
                ruggini non europee - sono  collocati  esclusivamente
                in  strutture  protettive che impediscono lo ingresso
                di insetti bb)  nelle  due  settimane  precedenti  la
                spedizione,  sono  stati  liberati  del  substrato di
                coltura fino a  lasciarne  soltanto  il  quantitativo
                minimo  necessario  per la loro sopravvivenza durante
                il  trasporto  e,  se  sono  stati   ripiantati,   il
                substrato di coltura usato a tale scopo rispondeva ai
                requisiti  di cui alla lettera aa), c) che i vegetali
                coltivati in vivai "bonsai" registrati  e  le  piante
                nelle  immediate vicinanze degli stessi devono essere
                stati sottoposti ad ispezione  ufficiale  almeno  sei
                volte    all'anno,   nei   momenti   opportuni,   per
                l'accertamento della presenza degli organismi  nocivi
                in  questione,  e  che  le  ispezioni  devono  essere
                effettuate almeno mediante esame oculare di tutte  le
                parti  che  fuoriescono  dal  substrato di coltura di
                ogni filare del campo o del  vivaio,  reperendo,  con
                scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di
                un genere, se quest'ultimo non comprende piu' di 3000
                vegetali,  oppure  del 10% dei vegetali di un genere,
                se quest'ultimo comprende piu' di 3000 vegetali;  gli
                organismi nocivi di cui trattasi sono quelli elencati
                negli  allegati  della  presente  direttiva,  nonche'
                qualsiasi altro organismo nocivo che non sia presente
                nella  Comunita',  d) che i vegetali esaminati devono
                essere risultati esenti,  all'atto  delle  ispezioni,
                dagli  organismi  nocivi  in  questione;  quelli  che
                risultano  infestati  devono  essere   eliminati;   i
                rimanenti  devono  essere sottoposti, se del caso, ad
                un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un
                periodo  che  consenta  di  accertare  l'assenza  dei
                citati  organismi  nocivi,  e  che  il materiale deve
                essere imballato in contenitori chiusi, ufficialmente
                sigillati, sui quali deve essere apposto  un  marchio
                distintivo     da    riprodurre    sul    certificato
                fitosanitario di cui allo articolo 7  della  presente
                direttiva,   che   consenta  l'identificazione  delle
                partite
            a)  44.  Vegetali  di  erbacee  perenni  destinati   alla
                piantagione,   ad   eccezione  delle  sementi,  delle
                famiglie  Caryophyllaceae   (tranne   Dianthus   L.),
                Compositae  (tranne  Dendranthema  (DC.)  Des Moul.),
                Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae  (tranne  Fragaria
                L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi
                europei e mediterranei
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi,  ai  vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 32.1,
                32.2, 32.3, 33, 34 e 36, constatazione ufficiale  che
                i  vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono
                privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,
                e - sono stati ispezionati in tempi  opportuni  prima
                dell'esportazione,  e  - trovati esenti da sintomi di
                batteri,  virus  ed  altri  organismi  nocivi  virus-
                simili,  e  -  trovati  esenti da indizi o sintomi di
                nematodi, insetti, acari,  e  funghi  nocivi,  oppure
                hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare
                tali organismi
            a)  45.   Vegetali   di   Euphorbia   pulcherrima  Willd.
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi,  originari di paesi nei quali Bemisia tabaci
                Genn.  (popolazioni  non  europee)  e'   notoriamente
                presente
            b)  Constatazione   ufficiale:  -  che  i  vegetali  sono
                originari di zone  notoriamente  indenni  da  Bemisia
                tabaci  Genn., oppure - che nessun indizio di Bemisia
                tabaci Genn. e' stato osservato su vegetali nel luogo
                di  produzione  all'atto   di   ispezioni   ufficiali
                effettuate  almeno mensilmente nel corso dei tre mesi
                precedenti l'esportazione
            a)  46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione
                delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei
                rizomi,   originari   di   paesi   nei   quali   sono
                notoriamente  presenti  determinati  organismi nocivi
                Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:  -
                Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus -
                Lattuce infectious yellows virus - Pepper mild tigre'
                virus   -  Squash  leaf  curl  virus  -  altri  virus
                trasmessi da Bemisia tabaci Genn. a) Dove non e' nota
                la  presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non
                europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di
                cui trattasi b) Dove e' nota la presenza  di  Bemisia
                tabaci  Genn.  (popolazioni  non  europee) o di altri
                vettori degli organismi nocivi di cui trattasi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, ai vegetali di cui  all'allegato  III.A.  13  e
                allo  allegato  IV.A.I. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3,
                35.1, 35.2, 36, 44 e 45: constatazione ufficiale  che
                nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi
                e'  stato  osservato sui vegetali durante il completo
                ciclo vegetativo, constatazione ufficiale che  nessun
                sintomo  degli  organismi  nocivi  di cui trattasi e'
                stato osservato  sui  vegetali  durante  un  adeguato
                periodo,  e  a) che i vegetali sono originari di zone
                notoriamente indenni da Bemisia  tabaci  Genn.  e  da
                altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi,
                oppure  b)  che  il  luogo di produzione e' risultato
                indenne da Bemisia tabaci Genn. e  da  altri  vettori
                degli  organismi  nocivi  di cui trattasi all'atto di
                ispezioni ufficiali effettuate  in  tempi  opportuni,
                oppure  c)  che  i  vegetali sono stati sottoposti ad
                idoneo trattamento atto ad eradicare  Bemisia  tabaci
                Genn.
            a)  47. Sementi di Helianthus annuus L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  le  sementi  sono
                originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara
                halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le
                sementi, ad eccezione di quelle prodotte da  varieta'
                resistenti  a  tutte  le razze di Plamopara halstedii
                (Farlow) Berl. et  de  Toni  pesenti  nella  zona  di
                produzione,   sono   state   sottoposte   ad   idoneo
                trattamento  contro  Plasmopara  halstedii   (Farlow)
                Berl. et de Toni
            a)  48. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
                ex Farw.
            b)  Constatazione  ufficiale  che  le  sementi sono state
                ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o
                con un  metodo  equivalente  approvato  conformemente
                alla  procedura  di cui all'articolo 16 bis, e a) che
                le  sementi  sono  originarie  di  zone  nelle  quali
                Clavibacter  michiganensis spp. michiganensis (Smith)
                Davis et al., Xanthomonas campestris pv.  vesicatoria
                (Doldge)  Dye  e Potato spindle tuber viroid non sono
                notoriamente presenti, oppure b) che  nessun  sintomo
                di   malattie  causate  dai  summenzionati  organismi
                nocivi e' stato osservato sui vegetali nel  luogo  di
                produzione durante il loro ciclo vegetativo completo,
                oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una
                prova  ufficiale  riguardante  almeno  gli  organismi
                nocivi  in  parola,   effettuata   su   un   campione
                rappresentativo   ed  in  base  a  metodi  idonei,  e
                all'atto di tale  prova  sono  risultate  esenti  dai
                citati organismi nocivi
            a)  49.1 Sementi di Medicago sativa L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  nessun sintomo di
                Ditylenchus  dipsaci   (Kuhn)   Filipjev   e'   stato
                osservato   nel   luogo   di  produzione  dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove  di
                laboratorio  eseguite  su un campione rappresentativo
                non hanno  evidenziato  la  presenza  di  Ditylenchus
                dipsaci   (Kuhn)   Filipjev,   oppure  b)  che  prima
                dell'esportazione e' stata effettuata una fumigazione
            a)  49.2 Sementi di Medicago  sativa  L.,  originarie  di
                paesi   nei   quali   siano  note  manifestazioni  di
                Clavibacter michiganensis spp.   insidiosus Davis  et
                al.
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui     all'allegato    IV.A.I.49.1,    constatazione
                ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci  anni  non
                sono  state  osservate  manifestazioni di Clavibacter
                michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ne' nella
                azienda, ne' nelle immediate vicinanze, b) -  che  la
                coltura  appartiene  ad  una  varieta'  riconosciuta,
                molto resistente  a  Clavibacter  michiganensis  ssp.
                insidiosus  Davis et al., oppure - che al momento del
                raccolto delle sementi la coltura  non  aveva  ancora
                iniziato  il  quarto  ciclo vegetativo completo dalla
                semina e vi era stato un  solo  raccolto  di  sementi
                precedente,  oppure  -  che  il  contenuto di materie
                inerti, determinato conformemente alle norme relative
                alla certificazione  delle  sementi  commercializzate
                nella  Comunita', non supera, in peso, lo 0,1% c) che
                nessun  sintomo  di  Clavibacter  michiganensis  ssp.
                insidiosus  Davis et al. e' stato osservato nel luogo
                di produzione o  in  colture  adiacenti  di  Medicago
                sativa  L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i
                due ultimi  cicli  vegetativi  completi,  d)  che  la
                coltura e' avvenuta su un campo non utilizzato per la
                produzione  di  Medicago sativa L. durante i tre anni
                precedenti la semina
            a)  50. Sementi di Oryza sativa L.
            b)  Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono state
                ufficialmente   sottoposte    ad    adeguate    prove
                nematologiche    e    sono    risultate   esenti   da
                Aphelenchoides besseyi Christie,  oppure  b)  che  le
                sementi   sono   state   sottoposte   ad   un  idoneo
                trattamento con acqua calda o ad  un  altro  adeguato
                trattamentocontro Aphelenchoides besseyi Christie
            a)  51. Sementi di Phaseolus L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  le  sementi  sono
                originarie  di  un  paese  notoriamente  indenne   da
                Xanthomonas  campestris  pv.  phaseoli  (Smith)  Dye,
                oppure  b)  che  un  campione  rappresentativo  delle
                sementi e' stato esaminato e, all'atto di tali esami,
                e'  risultato  esente  da  Xanthomonas campestris pv.
                phaseoli (Smith) Dye
            a)  52. Sementi di Zea mais L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  le  sementi  sono
                originarie di zone notoriamente  indenni  da  Erwinia
                stewartii  (Smith)  Dye,  oppure  b)  che un campione
                rappresentativo delle sementi e' stato  esaminato  e,
                all'atto  di  tale  esame,  e'  risultato  esente  da
                Erwinia stewartii (Smith) Dye
                             Sezione II
   VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA
            a)  Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
            b)  Requisiti particolari
            a)  1. Legname di Castanea Mill.
            b)  a)  Constatazione  ufficiale  che   il   legname   e'
                originario    di   zone   notoriamente   indenni   da
                Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) il
                legname deve essere scortecciato
            a)  2. Legname di Platanus L., compreso  il  legname  che
                non ha conservato la supeficie rotonda naturale
            b)  a)   Constatazione   ufficiale   che  il  legname  e'
                originario   di   zone   notoriamente   indenni    da
                Ceratocystis  fimbriata  f.sp. platani Walter, oppure
                b) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried",
                "K.D."   o da  un  altro  marchio  internazionalmente
                riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio
                conformemente  agli  usi commerciali correnti, che il
                legname e' stato sottoposto ad essiccazione in  forno
                sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al
                momento  in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un
                adeguato schema tempo/temperatura
            a)  3. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  la  corteccia  e'
                originaria    di   zone   notoriamente   indenne   da
                Cryphonectria parasitica (Murrill)  Barr,  oppure  b)
                che la partita e' stata sottoposta a fumigazione o ad
                altro   trattamento   adeguato  contro  Cryphonectria
                parasitica (Murrill) Barr
            a)  4. Vegetali di Pinus L., destinati alla  piantagione,
                ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione   ufficiale   che   nessun  sintomo  di
                Scirrhia pini Funk et Parker e' stato  osservato  nel
                luogo  di  produzione  o  nelle  immediate  vicinanze
                dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  5. Vegetali di Abies Mill.,  Larix  Mill.,  Picea  A.
                Dietr.,  Pinus  L.,  Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.,
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi
            b)  Fermi  restando i requisiti applicabili, se del caso,
                ai   vegetali   di   cui   all'allegato    IV.A.II.4,
                constatazione   ufficiale   che   nessun  sintomo  di
                Melampsora medusae  Thumen  e'  stato  osservato  nel
                luogo  di  produzione  o  nelle  immediate  vicinanze
                dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  6.   Vegetali   di   Populus   L.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale  che   nessun   sintomo   di
                Melampsora  medusae  Thumen  e'  stato  osservato nel
                luogo  di  produzione  o  nelle  immediate  vicinanze
                dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  7. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari   di   zone   notoriamente    indenni    da
                Cryphonectria  parasitica  (Murrill)  Barr, oppure b)
                che  nessun  sintomo  di   Cryphonectria   parasitica
                (Murrill)  Barr  e'  stato  osservato  nel  luogo  di
                produzione o nelle  immediate  vicinanze  dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  8.   Vegetali   di   Platanus   L.,   destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari   di   una  zona  notoriamente  indenne  da
                Ceratocystis fimbriata f.sp. platani  Walter,  oppure
                b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp.
                platani  Walter  e'  stato  osservato  nel  luogo  di
                produzione o nelle immediate vicinanze  dallo  inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  9.   Vegetali  di  Chaenomeles  Lindl.,  Cotoneeaster
                Ehrh., Crataegus L., Cydonia  Mill.,  Eriobotrya  L.,
                Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.,
                Sorbus  L.  escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e
                Stranvaesia Lindl., destinati  alla  piantagione,  ad
                eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari di zone  riconosciute  indenni  da  Erwinia
                amylovora  (Burr.)  Winsl. et al.  conformemente alla
                procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure  b)  che
                sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di
                produzione    e   nelle   immediate   vicinanze   che
                presentavano sintomi  di  Erwinia  amylovora  (Burr.)
                Winsl. et al.,
            a)  10.   Vegetali  di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
                Poncirus Raf., e relativi ibridi,  ad  eccezione  dei
                frutti e delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma
                citri  Saglio  et  al.,  Phoma  tracheiphila  (Petri)
                Kanchaveli  e  Gikashvili,  Citrus vein enation woody
                gall  e  Citrus  tristeza  virus  (isolati  europei),
                oppure  b)  che  i  vegetali  sono stati ottenuti nel
                rispetto di un sistema di certificazione che richieda
                che essi provengano in  linea  diretta  da  materiali
                conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove
                ufficiali  riguardanti  almeno  Citrus tristeza virus
                (isolati europei) e Citrus vein enation  woody  gall,
                mediante  indicatori appropriati o metodi equivalenti
                riconosciuti  conformemente  alla  procedura  di  cui
                all'articolo 16 bis, e che  la  coltura  abbia  avuto
                luogo permanentemente in una serra a prova di insetti
                o  in  una  gabbia isolata, nelle quali non sia stato
                osserrvato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio
                et  al.,  Phoma  tracheiphila  (Petri)  Kanchaveli  e
                Gikashvili, Citrus tristeza virus (isolati europei) e
                Citrus  vein  enation  woody  gall  oppure  c)  che i
                vegetali: - sono stati ottenuti nel  rispetto  di  un
                sistema   di  certificazione  che  richieda  che  ess
                provengano in linea diretta da  materiali  conservati
                in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali
                riguardanti  almeno  Citrus vein enation woody gall e
                Citrus tristeza  virus  (isolati  europei),  mediante
                indicatori    appropriati    o   metodi   equivalenti
                riconosciuti  conformemente  alla  procedura  di  cui
                all'articolo  16  bis,  e risultati, all'atto di tali
                prove,  esenti  almeno  da  Citrus   tristeza   virus
                (isolati  europei)  e  come  tali certificati in test
                individuali effettuati secondo i metodi menzionati in
                questo  paragrafo,  -  sono   stati   sottoposti   ad
                ispezione  e  nessun  sintomo  di  Spiroplasma  citri
                Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)  Kanchaveli
                e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus
                tristeza  virus  (ceppi  europei), e' stato osservato
                dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  11.  Vegetali  di  Araceae,  Marantaceae,   Musaceae,
                Persea  spp.  e  Strelitziaceae,  con  radici  o  con
                terreno di coltura aderente o associato
            b)  Constatazione    ufficiale:    a)     che     nessuna
                contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne e'
                stata  osservata  nel luogo di produzione dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b)  che
                terra  e  radici  di  vegetali  sospetti  sono  stati
                sottoposti, dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
                completo, a prove nematologiche ufficiali almeno  per
                quanto  riguarda  Radopholus  similis (Cobb) Thorne e
                sono  risultati  esenti  da  tale  organismo   nocivo
                all'atto di dette prove
            a)  12.  Vegetali  di  Fragaria L., Prunus L. e Rubus L.,
                destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari di zone notoriamente indenni da determinati
                organismi  nocivi,  oppure  b)  che nessun sintomo di
                malattie  provocate   dagli   organismi   nocivi   in
                questione e' stato osservato su vegetali sul luogo di
                produzione  dall'inizio  dell'ultimo ciclo vegetativo
                completo Gli organismi nocivi di cui sopra sono - per
                Fragaria L.:  -  Phytophtora  fragariae  Hickman  var
                fragariae - Arabis mosaic virus  - Raspberry ringspot
                virus  - Strawberry crinkle virus - Strawberry latent
                ringspot virus - Strawberry mild yellow edge virus  -
                Tomato  black  ring  virus  -  Xanthomonas  fragariae
                Kennedy et King - per Prunus L.: - Apricot  chlorotic
                leafroll mycoplasm - Xanthomonas campestris pv. pruni
                (Smith)   Dye   -  per  Prunus  persica  (L)  Batsch:
                Pseudomonas siringae pv. persicae  (Prunier  et  al.)
                Young  et al. - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus -
                Raspberry ringspot virus - Strawberry latent ringspot
                virus - Tomato black ring virus
            a)  13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus  L.,  destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui  all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale:
                a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente
                indenni da Pear  decline  mycoplasm,  oppure  b)  che
                negli  ultimi  tre  cicli  vegetativi  completi si e'
                provveduto ad  estirpare  i  vegetali  del  luogo  di
                produzione  e  delle  immediate  vicinanze  che hanno
                mostrato sintomi tali da far sospettare  un'infezione
                da Pear decline mycoplasm
            a)  14.   Vegetali   di   Fragaria   L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:
                a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente
                indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b)
                che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie
                e'  stato  osservato  su  vegetali   nel   luogo   di
                produzione  dall'inizio  dell'ultimo ciclo vegetativo
                completo,  oppure  c)  che,  in   caso   di   coltura
                tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali
                che  soddisfano  le condizioni di cui alla lettera b)
                del presente punto o sono stati  sottoposti  a  prove
                ufficiali  con  metodi  nematologici  adeguati e sono
                risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie
            a)  15.  Vegetali  di   Malus   Mill.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui  all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale:
                a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente
                indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:  b)
                aa)  che  i vegetali, escluse le piantine generate da
                semi:  -   hanno   ottenuto   certificati   ufficiali
                nell'ambito  di  un  sistema  di  certificazione  che
                richieda che essi  provengano  in  linea  diretta  da
                materiali   conservati   in   condizioni  adeguate  e
                sottoposti  a  prove  ufficiali  riguardanti   almeno
                l'Apple  proliferation  mycoplasm mediante indicatori
                appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi  esenti
                dal  suddetto  organismo  nocivo  all'atto  di  dette
                prove,  oppure  -  provengono  in  linea  diretta  da
                materiali    conservati   in   condizioni   adeguate,
                sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi
                ad almeno  una  prova  ufficiale  riguardante  almeno
                l'Apple  proliferation  mycoplasm mediante indicatori
                appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi  esenti
                dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
                bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi
                completi non sono stati osservati sintomi di malattie
                provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, ne' sui
                vegetali  del  luogo  di produzione, ne' sui vegetali
                sensibili delle immediate vicinanze
            a)  16. Vegetali delle  seguenti  specie  di  Prunus  L.,
                destinati   alla   piantagione,  ad  eccezione  delle
                sementi: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca
                L. - Prunus blireiana Andre - Prunus brigantina VIII.
                - Prunus cerasifera Ehrh. - Prunus cistena  Hansen  -
                Prunus  curdica  Fenzl  e Fritsch. - Prunus domestica
                ssp. domestica L. - Prunus domestica ssp.  instititia
                (L.)  C.K. Schneid.   - Prunus domestica ssp. italica
                (Borkh.) Hegl. - Prunus glandulosa  Thunb.  -  Prunus
                holosericea Batal. - Prunus hortulana Bailey - Prunus
                japonica  Thunb. - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
                - Prunus maritima Marsh. - Prunus mume Sieb. et Zucc.
                - Prunus nigra Alt. - Prunus persica  (L.)  Batsch  -
                Prunus  salicina  L.  - Prunus sibirica L.   - Prunus
                simonii Carr. - Prunus spinosa L. - Prunus  tomentosa
                Thunb  -  Prunus  triloba  Lindl.  -  altre specie di
                Prunus L. sensibili al Plun pox virus
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:
                a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente
                indenni da Plum  pox  virus,  oppure  b)  aa)  che  i
                vegetali,  escluse  le  piantine generate da semi:  -
                hanno ottenuto certificati ufficiali  nell'ambito  di
                un  sistema  di  certificazione che richieda che essi
                provengano in linea diretta da  materiali  conservati
                in  condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali
                riguardanti  almeno  il  Plum  pox   virus   mediante
                indicatori   appropriati   o   metodi  equivalenti  e
                rivelatisi  esenti  dal  suddetto  organismo   nocivo
                all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea
                diretta   da   materiali   consevati   in  condizioni
                adeguate,   sottoposti   negli   ultimi   tre   cicli
                vegetativi  completi  ad  almeno  una prova ufficiale
                riguardante  almeno  il  Plum  pox   virus   mediante
                indicatori   appropriati   o   metodi  equivalenti  e
                rivelatisi  esenti  dal  suddetto  organismo   nocivo
                all'atto  di  tali  prove  bb)  che dall'inizio degli
                ultimi tre cicli vegetativi completi non  sono  stati
                osservati  sintomi di malattie provocate dal Plum pox
                virus, ne' sui vegetali del luogo di produzione,  ne'
                sui  vegetali sensibili delle immediate vicinanze cc)
                che si e' provveduto  ad  estirpare  i  vegetali  del
                luogo  di  produzione  che abbiano mostrato sintomi d
                malattie dovute ad altri  virus  od  agenti  patogeni
                virus-simili
            a)  17. Espunto
            b)
            a)  18.  Vegetali  di Vitis L., ad eccezione dei frutti e
                delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale  che   nessun   sintomo   di
                Grapevine   Flavescence   dore'e   MLO  e  Xylophilus
                ampelinus (Panagopoulos)  Willems  et  al.  e'  stato
                osservato  sulle piante madri nel luogo di produzione
                dall'inizio  degli  ultimi   due   cicli   vegetativi
                completi
            a)  19.1  Tuberi  di Solanum tuberosum L., destinati alla
                piantagione
            b)  Constatazione ufficiale: a) che sono state  osservate
                le  disposizioni  comunitarie  per  la  lotta  contro
                Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b)
                che i tuberi sono originari di una zona  notoriamente
                indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
                (Spieckermann  et  Kotthoff) Davis et al., o che sono
                state osservate le disposizioni  comunitarie  per  la
                lotta    contro    Clavibacter   michiganensis   ssp.
                sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et  al.,
                e  c)  che  i  tuberi  sono  originari  di  un  campo
                notoriamente  indenne  da   Globodera   rostochiensis
                (Wollenweber)  Behrens  e  Globodera  pallida (Stone)
                Berhrens
            a)  19.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.,  destinati  alla
                piantagione,  ad  eccezione  di quelli delle varieta'
                ufficialmente ammesse in uno o piu' Stati  membri  ai
                sensi della Direttiva 70/457/CEE del Consiglio
            b)  Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai
                tuberi     di    cui    all'allegato    IV.A.II.19.1,
                constatazione ufficiale che i tuberi: -  appartengono
                a   selezioni   avanzate;   tale   costatazione  deve
                opportunamente figurare nel documento  che  scorta  i
                tuberi  di  cui trattasi, - sono stati prodotti nella
                Comunita'  e  -  provengono  in  linea   diretta   da
                materiali  che,  conservati  in condizioni adeguate e
                sottoposti nella Comunita' a controlli  ufficiali  di
                quarantena   secondo   metodi   appropriati   e  sono
                risultati esenti,  all'atto  di  tali  controlli,  da
                organismi nocivi
            a)  19.3  Vegetali  di specie stolonifere o tuberifere di
                Solanum  L.,  o  relativi  ibridi,   destinati   alla
                piantagione,  ad  eccezione  dei  tuberi  di  Solanum
                tuberosum L. di cui all'allegato IV.A.II.19.1 o 19.2,
                nonche'  del  materiale  per  la  salvaguardia  delle
                varieta'  colturali conservato in banche di geni o in
                collezioni di materiali genetici
            b)  a)  i  vegetali  devono  essere   stati   tenuti   in
                condizioni  di quarantena ed essere risultati esenti,
                all'atto dei controlli di  quarantena,  da  organismi
                nocivi,  b)  i  controlli  di  quarantena di cui alla
                lettera  a):  aa)  sono  sorvegliati   dal   servizio
                ufficiale  di  protezione  dei  vegetali  dello Stato
                membro interessato e vengono effettuati da  personale
                con  formazione  scientifica di tale servizio o di un
                altro ente ufficialmente  riconosciuto,  bb)  vengono
                effettuati   in  un  luogo  munito  di  installazioni
                adeguate  sufficienti  per  conservare  gli organsimi
                nocivi e per mantenere il materiale, ivi  compresi  i
                vegetali-indicatori,  in  modo da eliminare qualsiasi
                rischio di  propagazione  di  organismi  nocivi,  cc)
                vengono  effettuati  su  ogni unita' del materiale, -
                mediante esame  visivo  per  la  ricerca  di  sintomi
                causati  da  organismi nocivi, condotto ad intervalli
                regolari per tutta  la  durata  di  almeno  un  ciclo
                vegetativo,  tenendo  conto  del  tipo di materiale e
                dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il
                programma di controllo,  -  mediante  esame  condotto
                secondo  metodi  adeguati,  presentati al comitato di
                cui all'articolo 16 bis, e relativo: -  nel  caso  di
                tutto  il materiale di patate, almeno a: - Andean po-
                tato latent virus - Arracacha virus B, oca  strain  -
                Potato  black  ringspot  virus - Potato spindle tuber
                viroid - Potato virus T - Andean potato motte virus -
                virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn
                e  Yc)  e  Potato  leaf  roll  virus  -   Clavibacter
                michiganensis   ssp.   sepedonicus  (Spieckermann  et
                Kotthoff) Davis et al. - nel caso di veri tuberi seme
                di patata, almeno ai virus  e  viroidi  summenzionati
                dd)  mediante  esame appropriato relativo a qualsiasi
                altro sintomo osservato all'atto  dell'esame  visivo,
                al  fine  di  identificare  gli  organismi nocivi che
                hanno causato tali sintomi,  c)  Qualsiasi  materiale
                non  trovato  esente, all'atto dei controlli definiti
                alla lettera b), da  organismi  nocivi  di  cui  alla
                medesima  lettera  b),  e' immediatamente distrutto o
                sottoposto  a  procedimenti  atti  ad  eliminare  gli
                organismi  nocivi,  d)  Ogni  ente  od  organismo  di
                ricerca che detiene il materiale di cui  trattasi  ne
                informa  il  servizio  ufficiale  di  protezione  dei
                vegetali del proprio Stato membro
            a)  19.4 Vegetali di specie stolonifere o  tuberifere  di
                Solanum   L.,   o  relativi  ibridi,  destinati  alla
                piantagione,  conservati  in  banche  di  geni  o  in
                collezioni di materiali genetici
            b)  Ogni  ente  od  organismo  di  ricerca che detiene il
                materiale di cui  trattasi  ne  informa  il  servizio
                ufficiale  di  protezione  dei  vegetali  del proprio
                Stato membro
            a)  19.5 Tuberi di solanum tuberosum L., ad eccezione  di
                quelli di cui all'allegato IV.A.II.19.1, 19.2, 19.3 o
                19.4
            b)  Dev'essere  dimostrato, da un numero di registrazione
                apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel
                caso di patate caricate  alla  rinfusa  e  come  tali
                trasportate,   che  le  patate  medesime  sono  state
                coltivate da un produttore  ufficialmente  registrato
                oppure provengono da magazzini collettivi o da centri
                di  spedizione  ufficialmente riconosciuti ed ubicati
                in una zona di produzione, in modo che risulti che  i
                tuberi   sono   esenti  da  Pseudomonas  solanacearum
                (Smith)  Smith  e  che a) le disposizioni comunitarie
                per  la   lotta   contro   Synchytrium   endobioticum
                (Schilbersky)  Percival,  nonche', b) se del caso, le
                disposizioni  comunitarie   per   la   lotta   contro
                Clavibacter    michiganensis   ssp.       sepedonicum
                (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,  sono  state
                rispettate
            a)  19.6   Vegetali   di   Solanaceae,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri
                vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.4 o 19.5
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, a seconda
                dei casi, constatazione ufficiale: a) che i  vegetali
                sono originari di zone notoriamente indenni da Potato
                stolbur  mycoplasm,  oppure  b) che nessun sintomo di
                Potato  stolbur  mycoplasm  e'  stato  osservato  sui
                vegetali   nel   luogo   di   produzione  dall'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  20. Vegetali di Humulus lupulus  L.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione   ufficiale   che   nessun  sintomo  di
                Verticillium   albo-atrum   Reinke   e   Berthold   e
                Verticillium  dahliae  Klebahn  e' stato osservato su
                luppolo  nel  luogo  di   produzione   dallo   inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo
            a)  21.   Vegetali   di  Dendranthema  (DC)  Des.  Moul.,
                Dianthus L. e Pelargonium L'Herit ex Alt.,  destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  nessun indizio di
                Heliothis armigera  Hubner  o  Spodoptera  littoralis
                (Boisd.)  e'  stato osservato nel luogo di produzione
                dall'inizio dell'ultimo  ciclo  vegetativo  completo,
                oppure  b)  che  i  vegetali sono stati sottoposti ad
                idoneo trattamento atto  a  proteggerli  contro  tali
                organismi nocivi
            a)  22.1   Vegetali  di  Dendranthema  (DC.)  Des  Moul.,
                destinati  alla  piantagione,  ad   eccezione   delle
                sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:
                a)  che  i  vegetali  sono  al  massimo  della  terza
                generazione e  provengono  da  materiali  rivelatisi,
                all'atto    di    prove    virologiche,   esenti   da
                Chrysanthemum   stunt   viroid,   oppure   provengono
                direttamente   da   materiali   di  cui  un  campione
                rappresentativo del 10% almeno si e' rivelato  esente
                da   Chrysanthemum   stunt   viroid  all'atto  di  un
                controllo  ufficiale  effettuato  al  momento   della
                fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da
                ditte - ispezionate ufficialmente almeno una volta al
                mese  durante  i  tre mesi precedenti la spedizione e
                nelle quali  non  sono  stati  osservati  sintomi  di
                Puccinia  horiana  Hennings  durante  tale  periodo e
                nelle  cui  immediate  vicinanze  non  si  e'   avuta
                conoscenza  del  manifestarsi  di sintomi di Puccinia
                horiana Hennings durante i  tre  mesi  precedenti  la
                commercializzazione,  oppure  -  la  partita e' stata
                sottoposta  ad  idoneo  trattamento  contro  Puccinia
                horiana  Hennings,  c)  che,  nel caso di talee senza
                radici,  nessun  sintomo  di   Didymella   ligulicola
                (Baker,  Dimock  et  Davis) v. Arx e' stato osservato
                ne' sulle talee  stesse,  ne'  sui  vegetali  da  cui
                provengono, oppure che, nel caso di talee con radici,
                nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock
                et  Davis)  v. Arx e' stato osservato ne' sulle talee
                stesse, ne' nel luogo di radicazione
            a)  22.2  Vegetali  di  Dianthus   L.,   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:
                a)  che  i  vegetali  provengono  in linea diretta da
                piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi
                pv.  dianthicola   (Hellmers)   Dickey,   Pseudomonas
                caryophylli  (Burkholder) Starr et Burkholder e Phia-
                lophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto  di
                prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una
                volta  nel  corso  degli  ultimi due anni, b) che sui
                vegetali non e' stato osservato alcun  sintomo  degli
                organismi nocivi di cui sopra
            a)  23.  Bulbi  di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione
                di  quelli  per  i   quali   e'   dimostrato,   dalle
                caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi,
                che   sono  destinati  alla  vendita  diretta  ad  un
                consumatore finale non  interessato  alla  produzione
                professionale di fiori recisi
            b)  Constatazione   ufficiale   che   nessun  sintomo  di
                Ditylenchus  dipsaci   (Kuhn)   Filipjev   e'   stato
                osservato  sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo
                vegetativo completo
            a)  24. Vegetali di Apium  graveolens  L.,  Argyranthemum
                spp.,  Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L.,
                Cucumis spp., Dendranthema (DC.)  Des Moul., Dianthus
                L. ed ibridi, Exacum spp., Gerbera Cass.,  Gypsophila
                L.,   Lactuca  spp.,  Leucanthemum  L.,  Lupinus  L.,
                Lycopersicon Lycopersicum  (L.)  Karsten  ex.  Farw.,
                Solanum  melongena  L.,  Spinacia  L., Tanacetum L. e
                Verbena L., destinati alla piantagione, ad  eccezione
                delle sementi
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi,  ai  vegetali  di cui allo allegato IV.A.II.21,
                22.1  o  22.2,  constatazione  ufficiale:  a)  che  i
                vegetali  sono  originari  di  una  zona notoriamente
                indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza
                hudobrebsis   (Blanchard)   e   Liriomyza    trifolii
                (Burgess),  oppure b) che nessun indizio di Liriomyza
                bryoniae   (Kaltenbach),    Liriomyza    huidobrensis
                (Blanchard)  o  Liriomyza trifolii (Burgess) e' stato
                osservato  nel  luogo  di  produzione   all'atto   di
                ispezioni  ufficiali  eseguite almeno mensilmente nei
                tre  mesi  precedenti  il  raccolto,  oppure  c)  che
                immediatamente   prima  della  commercializzazione  i
                vegetali sono stati sottoposti ad ispezione  che  non
                ha  evidenziato  alcun  indizio  della presenza degli
                organismi nocivi in questione, e  hanno  ricevuto  un
                idoneo   trattamento  volto  ad  eradicare  Liriomyza
                bryoniae   (Kaltenbach),    Liriomyza    huidobrensis
                (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess)
            a)  25.  Vegetali  con  radici, piantati o destinati alla
                piantagione, coltivati all'aperto
            b)  Dev'essere dimostrato che il luogo di  produzione  e'
                notoriamente  indenne  da  Clavibacter  michiganensis
                spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis  et
                al.,  Globodera  pallida  (Stone)  Behrens, Globodera
                rostochiensis  (Wollenweber)  Behrens  e  Synchytrium
                endobioticum (Schilbersky) Percival
            a)  26.  Vegetali  di  Beta  vulgaris  L., destinati alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  i  vegetali  sono
                originari  di  zone notoriamente indenni da Beet leaf
                curl virus, oppure b) che nella  zona  di  produzione
                non  si  e'  avuta conoscenza della comparsa del Beet
                leaf curl virus, e che nessun sintomo  di  Beet  leaf
                curl virus e' stato osservato nel luogo di produzione
                o  nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo
                ciclo vegetativo completo
            a)  27. Sementi di Helianthus annuus L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  le  sementi  sono
                originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara
                halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le
                sementi,  ad eccezione di quelle prodotte da varieta'
                resistenti a tutte le razze di  Plasmopara  halstedii
                (Farlow)  Berl.  et  de  Toni  presenti nella zona di
                produzione,   sono   state   sottoposte   ad   idoneo
                trattamento   contro  Plasmopara  halstedii  (Farlow)
                Berl. et de Toni
            a)  28. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
                ex Farw.
            b)  Constatazione ufficiale che  le  sementi  sono  state
                ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o
                con  un  metodo  equivalente  approvato conformemente
                alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e: a)  che
                le  sementi  sono  originarie di zone nelle quali non
                sono note manifestazioni di Clavibacter michiganensis
                spp.  michiganensis  (Smith)  Davis  et  al.   o   di
                Xanthomonas  campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,
                oppure b) che nessun sintomo di malattie causate  dai
                summenzionati  organismi  nociivi  e' stato osservato
                sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo
                ciclo vegetativo completo, oppure c) che  le  sementi
                sono   state   sottoposte   ad  una  prova  ufficiale
                riguardante almeno gli organismi  nocivi  in  parola,
                effettuata  su un campione rappresentativo ed in base
                a  metodi  idonei,  e  all'atto  di  tale  prova sono
                risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi
            a)  29.1 Sementi di Medicago sativa L.
            b)  Constatazione ufficiale: a)  che  nessun  sintomo  di
                Ditylenchus   dipsaci   (Kuhn)   Filipjev   e'  stato
                osservato  nel  luogo   di   produzione   dall'inizio
                dell'ultimo  ciclo vegetativo completo e che prove di
                laboratorio eseguite su un  campione  rappresentativo
                non  hanno  evidenziato  la  presenza  di Ditylenchus
                dipsaci (Kuhn) Filipjev, oppure b)  che  prima  della
                commercializzazione    e'    stata   effettuata   una
                fumigazione
            a)  29.2 Sementi di Medicago sativa L.
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di
                cui   all'allegato   IV.A.II.   29.1,   constatazione
                ufficiale:  a) che le sementi sono originarie di zone
                notoriamente  indenni  da  Clavibacter  michiganensis
                ssp.  insidiosus  Davis  et al., b) - che durante gli
                ultimi  dieci   anni   non   sono   state   osservate
                manifestazioni   di  Clavibacter  michiganensis  spp.
                insidiosus Davis et al., ne' nell'azienda, ne'  nelle
                immediate vicinanze, - e che: - la coltura appartiene
                ad  una  varieta'  riconosciuta  molto  resistente  a
                Clavibacter michiganensis ssp.  insidiosus  Davis  et
                al.,  oppure  - al momento del raccolto delle sementi
                la coltura non aveva ancora iniziato il quarto  ciclo
                vegetativo  completo  dalla  semina e vi era stato un
                solo raccolto di  sementi  precedente,  oppure  -  il
                contenuto     di    materie    inerti,    determinato
                conformemente alle norme relative alla certificazione
                delle sementi commercializzate nella  Comunita',  non
                supera,  in  peso,  lo  0,1%, - che nessun sintomo di
                Clavibacter michiganensis ssp.  insidiosus  Davis  et
                al.  e' stato osservato nel luogo di produzione, o in
                culture adiacenti  di  Medicago  sativa  L.,  durante
                l'ultimo  o,  se del caso, durante i due ultimi cicli
                vegetativi completi, - che la coltivazione  e'  stata
                effettuata   su   un  campo  non  utilizzato  per  la
                produzione di Medicago sativa L. durante i  tre  anni
                precedenti la semina
            a)  30. Sementi di Phaseolus L.
            b)  Constatazione  ufficiale:  a)  che  le  sementi  sono
                originarie   di   zone   notoriamente   indenni    da
                Xanthomonas  campestris  pv.  phaseoli  (Smith)  Dye,
                oppure  b)  che  un  campione  rappresentativo  delle
                sementi e' stato esaminato e, all'atto di tali esami,
                e'  risultato  esente  da  Xanthomonas campestris pv.
                phaseoli (Smith) Dye
            a)  31.1  Frutti  di  Citrus  L.,   Fortunella   Swingle,
                Poncirus Raf., e relativi ibridi
            b)  L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine
            a)  31.2   Frutti   di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
                Poncirus Raf., e relativi ibridi,  ad  eccezione  dei
                frutti   di  Citrus  clementina  Hort.    ex  Tanaka,
                originari della Francia (Corsica)
            b)  Fermi  restando  i requisiti applicabili ai frutti di
                cui all'allegato IV.A.II.31.1, i frutti sono privi di
                foglie e peduncoli
                               Parte B
REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI
 MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI
              VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI
            a)  Vegetali, prodotti vegetali e altri voci
            b)  Requisiti particolari
            c)  Zone protette
            a)  1. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2,  1.3, 1.4, 1.5 e 7: a) il legno e' scortecciato,
                oppure b) constatazione ufficiale che il  legname  e'
                originario    di   zone   notoriamente   indenni   da
                Dendroctonus micans Kugelan, oppure c) constatazione,
                comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o  da  un
                altro    marchio   internazionalmente   riconosciuto,
                apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente
                agli usi commerciali  correnti,  che  il  legname  e'
                stato  sottoposto  ad essiccazione in forno sino alla
                riduzione del suo tenore di umidita' a meno  del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK (*)
            a)  2. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2,  1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B.1: a) il
                legno  e'  scortecciato,  oppure   b)   constatazione
                ufficiale  che  il  legname  e'  originario  di  zone
                notoriamente  indenni  da  Ips  duplicatus  Sahlberg,
                oppure   c)  constatazione,  comprovata  dal  marchio
                "Kiln-dried",  "K.D."   o   da   un   altro   marchio
                internazionalmente  riconosciuto, apposto sul legno o
                sul   suo   imballaggio   conformemente   agli    usi
                commerciali   correnti,   che  il  legname  e'  stato
                sottoposto  ad  essiccazione  in  forno   sino   alla
                riduzione  del suo tenore di umidita' a meno del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK
            a)  3. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 1 e 2: a)
                il  legno  e'  scortecciato,  oppure b) constatazione
                ufficiale  che  il  legname  e'  originario  di  zone
                notoriamente  indenni da Ips typographus Heer, oppure
                c)  constatazione,  comprovata  dal  marchio   "Kiln-
                dried",  "K.D." o da altro marchio internazionalmente
                riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio
                conformemente agli usi commerciali correnti,  che  il
                legname  e' stato sottoposto ad essiccazione in forno
                sino alla riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al
                momento in cui l'operazione e'  compita,  secondo  un
                adeguato schema tempo/temperatura
            c)  EL, E, IRL, P, UK
            a)  4. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi,  al  legname  di  cui all'allegato IV.A.I. 1.1,
                1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,  2  e
                3:   a)   il   legno   e'   scortecciato,  oppure  b)
                constatazione ufficiale che il legname e'  originario
                di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof,
                oppure   c)  constatazione,  comprovata  dal  marchio
                "Kiln-dried",  "K.D."   o   da   un   altro   marchio
                internazionalmente  riconosciuto, apposto sul legno o
                sul   suo   imballaggio   conformemente   agli    usi
                commerciali   correnti,   che  il  legname  e'  stato
                sottoposto  ad  essiccazione  in  forno   sino   alla
                riduzione  del suo tenore di umidita' a meno del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            c)
            a)  5. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2,  1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1, 2, 3
                e  4:  a)  il  legno  e'  scortecciato,   oppure   b)
                constatazione  ufficiale che il legname e' originario
                di zone notoriamente indenni  da  Ips  cembrae  Heer,
                oppure   c)  constatazione,  comprovata  dal  marchio
                "Kiln-dried",  "K.D."   o   da   un   altro   marchio
                internazionalmente  riconosciuto, apposto sul legno o
                sul   suo   imballaggio   conformemente   agli    usi
                commerciali   correnti,   che  il  legname  e'  stato
                sottoposto  ad  essiccazione  in  forno   sino   alla
                riduzione  del suo tenore di umidita' a meno del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            c)  EL, E, IRL, P, UK, (N-IRL, Isola di Man)
            a)  6.1. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1, 2, 3,
                4,  5  e  6:  a)  il legno e' scortecciato, oppure b)
                constatazione ufficiale che il legname e'  originario
                di zone notoriamente indenni da Pissodes spp. (specie
                europee),  oppure  c)  constatazione,  comprovata dal
                marchio "Kiln-dried", "K.D." o da  un  altro  marchio
                internazionalmente  riconosciuto, apposto sul legno o
                sul   suo   imballaggio   conformemente   agli    usi
                commerciali   correnti,   che  il  legname  e'  stato
                sottoposto  ad  essiccazione  in  forno   sino   alla
                riduzione  del suo tenore di umidita' a meno del 20%,
                espresso in percentuale di materia secca, al  momento
                in  cui l'operazione e' compiuta, secondo un adeguato
                schema tempo/temperatura
            c)
            a)  6.2. Legname di conifere (Coniferales)
            b)  Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei
                casi, al legname di  cui  all'allegato  IV.A.I.  1.1,
                1.2,  1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 4: a) il
                legno  e'  scortecciato,  oppure   b)   constatazione
                ufficiale  che  il  legname  e'  originario  di  zone
                notoriamente indenni da Matsucoccus feytaudi Duc.
            c)  F (Corsica)
            a)  7. Vegetali di conifere (Coniferales),  ad  eccezione
                dei  frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato  III.A.  1,
                all'allegato  IV.A.  8.1,  8.2, 9 e 10 e all'allegato
                IV.A.II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il  luogo
                di  produzione  e'  indenne  da  Dendroctonus  micans
                Kugelan
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK*
            a)  8. Vegetali di conifere (Coniferales),  ad  eccezione
                dei  frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato  III.A.  1,
                all'allegato  IV.A.I  8.1,  8.2, 9 e 10, all'allegato
                IV.A.II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il  luogo
                di produzione e' indenne da Ips duplicatus Sahlberg
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK
            a)  9.  Vegetali  di conifere (Coniferales), ad eccezione
                dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a  3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei  casi,  ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1,
                all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e  10,  all'allegato
                IV.A.II.   4   e  5  e  all'allegato  IV.B.  7  e  8,
                constatazione ufficiale che il luogo di produzione e'
                indenne da Ips typographus Heer
            c)  EL, E, IRL, P, UK
            a)  10. Vegetali di conifere (Coniferales)  ad  eccezione
                dei  frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato  III.A.  1,
                all'allegato  IV.A.I.  8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato
                IV.A.II. 4 e  5  o  all'allegato  IV.B.  7,  8  e  9,
                constatazione ufficiale che il luogo di produzione e'
                indenne da Ips amitinus Eichhof
            c)  EL, E, F (Corsica) IRL, I, P, UK
            a)  11.  Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione
                dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a  3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei  casi,  ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1,
                all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e  10,  all'allegato
                IV.A.II.  4  e  5  e all'allegato IV.B. 7, 8, 9 e 10,
                constatazione ufficiale che il luogo di produzione e'
                indenne da Ips cembrae Heer
            c)  EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  12. Vegetali di conifere (Coniferales), ad  eccezione
                dei  frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3
                m
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei casi, ai vegetali di cui all'allegato  III.A.  1,
                all'allegato  IV.A.I.  8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato
                IV.A.II. 4 e 5, o all'allegato IV.B. 7, 8,  9,  10  e
                11,   constatazione   ufficiale   che   il  luogo  di
                produzione e' indenne da Ips sexdentatus Boerner
            c)  EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  13. Vegetali di conifere (Coniferales), ad  eccezione
                dei frutti e delle sementi
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei  casi, ai vegetali, di cui all'allegato III.A. 1,
                all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e  10,  all'allegato
                IV.A.II.  4 e 5, e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11
                e  12,  constatazione  ufficiale  che  il  luogo   di
                produzione   e'  indenne  da  Pissodes  spp.  (specie
                europee)
            c)  IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  14.1 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Fermi  restando  i divieti applicabili alla corteccia
                di cui all'allegato III.A. 4, constatazione ufficiale
                che la partita: a) e' stata sottoposta a  fumigazione
                o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi,
                oppure  b) e' originaria di zone notoriamente indenni
                da Dendroctonus micans Kugelan
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK(*)
            a)  14.2 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Ferme   restando  le  disposizioni  applicabili  alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B 14.1, constatazione ufficiale che la partita: a)
                e' stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato
                trattamento  contro  gli  scolitidi,  oppure  b)   e'
                originaria   di  zone  notoriamente  indenni  da  Ips
                amitinus Eichof
            c)  EL, E, F (Corsica), IRL, I, P, UK
            a)  14.3  Corteccia  di  conifere (Coniferales), separata
                dal tronco
            b)  Ferme  restando  le  disposizioni  applicabili   alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B.  14.1  e  14.2,  constatazione ufficiale che la
                partita: a) e' stata sottoposta a  fumigazione  o  ad
                altro  adeguato  trattamento  contro  gli  scolitidi,
                oppure b) e' originaria di zone notoriamente  indenni
                da Ips cembrae Heer
            c)  EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  14.4  Corteccia  di  conifere (Coniferales), separata
                dal tronco
            b)  Ferme  restando  le  disposizioni  applicabili   alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B.  14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che
                la partita: a) e' stata sottoposta a fumigazione o ad
                altro  adeguato  trattamento  contro  gli  scolitidi,
                oppure  b) e' originaria di zone notoriamente indenni
                da Ips duplicatus Sahlberg
            c)  EL, E, IRL, I, P, UK
            a)  14.5 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Ferme   restando  le  disposizioni  applicabili  alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B.  14.1,  14.2,  14.3   e   14.4,   constatazione
                ufficiale  che  la  partita: a) e' stata sottoposta a
                fumigazione o ad altro  adeguato  trattamento  contro
                gli  scolitidi,  oppure  b)  e'  originaria  di  zone
                notoriamente indenni da Ips sexdentatus Boerner
            c)  EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  14.6 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Ferme   restando  le  disposizioni  applicabili  alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4  e  14.5,  constatazione
                ufficiale  che  la  partita: a) e' stata sottoposta a
                fumigazione o ad altro  adeguato  trattamento  contro
                gli  scolitidi,  oppure  b)  e'  originaria  di  zone
                notoriamente indenni da Ips typographus Heer
            c)  EL, E, IRL, P, UK
            a)  14.7 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Ferme   restando  le  disposizioni  applicabili  alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B. 14.2, constatazione ufficiale che  la  partita:
                a)  e'  stata  sottoposta  a  fumigazione  o ad altro
                adeguato trattamento, oppure b) e' originaria di zone
                notoriamente indenni da Matsucoccus feytaudi Duc.
            c)  F (Corsica)
            a)  14.8 Corteccia di  conifere  (Coniferales),  separata
                dal tronco
            b)  Ferme   restando  le  disposizioni  applicabili  alla
                corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato
                IV.B.  14.1,  14.2,  14.3,   14.4,   14.5   e   14.6,
                constatazione  ufficiale  che la partita: a) e' stata
                sottoposta   a   fumigazione   o  ad  altro  adeguato
                trattamento  contro  gli  scolitidi,  oppure  b)   e'
                originaria  di  zone notoriamente indenni da Pissodes
                spp. (specie europee)
            c)  IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man)
            a)  15.  Vegetali   di   Larix   Mill.   destinati   alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A.  1,  all'allegato
                IV.A.I.  8.1,  8.2,  10,  allo  allegato IV.A.II. 5 e
                all'allegato  IV.B.  7,  8,  9,  10,  11,   12,   13,
                constatazione  ufficiale  che  i  vegetali sono stati
                ottenuti in vivai e che il  luogo  di  produzione  e'
                indenne da Cephalcia lariciphila (Klug.)
            c)  F, IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man)
            a)  16.  Vegetali  di  Pinus  L.,  Picea A. Dietr., Larix
                Mill., Abies Mill.   e Pseudotsuga  Carr.,  destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
                dei  casi,  ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1,
                all'allegato IV.A.I.  8.1,  8.2,  e  9,  all'allegato
                IV.A.II.  4 e all'allegato IV.B.7, 8, 9, 10, 11, 12 e
                15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati
                ottenuti in vivai e che il  luogo  di  produzione  e'
                indenne da Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet
            c)  IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  17. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione,
                ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A.  1,  all'allegato
                IV.A.I.  8.1,  8.2  e  9,  allo allegato IV.A.II. 4 e
                all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10,  11,  12,  13  e  16,
                constatazione  ufficiale  che  i  vegetali sono stati
                ottenuti in vivai e che il luogo di produzione  e  le
                immediate  vicinanze  sono  indenni  da  Thaumetopoea
                pityocampa (Den. et Schiff.)
            c)  E (Ibiza)
            a)  18. Vegetali  di  Picea  A.  Dietr.,  destinati  alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Ferme   restando   le   disposizioni  applicabili  ai
                vegetali di cui all'allegato III.A.  1,  all'allegato
                IV.A.I.  8.1,  8.2  e  10, allo allegato IV.A.II. 5 e
                all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10,  11,  12,  13  e  16,
                constatazione  ufficiale  che  i  vegetali sono stati
                ottenuti in vivai e che il  luogo  di  produzione  e'
                indenne da Gilpinia Hercyniae (Hartig.)
            c)  EL, F, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
            a)  19. Vegetali di Eucalyptus l'Herit., ad eccezione dei
                frutti e delle sementi
            b)  Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi
                di  terra  e  che sono stati sottoposti a trattamento
                contro Gonipterus scutellatus Gyll., oppure b) che  i
                vegetali  sono originari di zone notoriamente indenni
                da Gonipterus scutellatus Gyll
            c)  EL, P
            a)  20.1  Tuberi  di Solanum tuberosum L., destinati alla
                piantagione
            b)  Ferme  restando  le   disposizioni   applicabili   ai
                vegetali  di  cui  all'allegato  III.A. 10 e 11, allo
                allegato IV.A.I. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e  25.6
                e  all'allegato  IV.A.II.  19.1,  19.2,  19.3, 19.4 e
                19.6, constatazione ufficiale che i tuberi:  a)  sono
                stati coltivati in una zona nella quale non sono note
                manifestazioni  di  Beet  necrotic  yellow vein virus
                (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno
                o in un substrato  di  coltura  costituiti  da  terra
                notoriamente  indenne  da  BNYVV  o  sottoposta ad un
                esame  ufficiale  con  metodi  adeguati  e  risultata
                indenne  da  BNYVV,  oppure  c) sono stati lavati per
                mondarli dalla terra
            c)  DK, IRL, P (Azzorre) UK
            a)  20.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione  di
                quelli  di  cui  all'allegato  IV.B. 20.1 e di quelli
                destinati alla produzione di  fecola  presso  aziende
                dotate  di  impianti approvati per lo smaltimento dei
                rifiuti
            b)  La partita o il lotto non contengono piu' dell'1%  in
                peso, di terra
            c)  DK, IRL, P (Azzorre) UK
            a)  21.  Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di:
                Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus  L.,
                Cydonia   Mill.,   Eriobotrya  Lindl.,  Malus  Mill.,
                Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus  L.,  Sorbus  L.
                tranne  Sorbus  intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia
                Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi
            b)  Fermi restando i divieti applicabili, a  seconda  dei
                casi,  ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e
                all'allegato III.B.1, constatazione ufficiale: a) che
                i vegetali sono originari delle zone protette di E, F
                (Champagne-Ardennes, Alsace - escluso il dipartimento
                del Bas  Rhin  -,  Lorraine,  Franche-Comte',  Rhone-
                Alpes,   Bourgogne,   Auvergne,   Provence-Alpes-Cote
                d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK
                (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica), oppure  b)
                che  i  vegetali  sono  stati  ottenuti, o sono stati
                conservati per almeno un anno, nel caso  siano  stati
                introdotti  in  una  "zona tampone", in un campo: aa)
                situato   in   una    "zona    tampone"    delimitata
                ufficialmente  e  con un'estensione di almeno 50 Kmq,
                ossia  in  una  zona  dove  le   piante-ospiti   sono
                sottoposte   ad  un  regime  di  lotta  ufficialmente
                approvato e  controllato,  inteso  a  minimizzare  il
                rischio  di  diffusione  di Erwinia amylovora (Burr.)
                Winsl. et al. a partire dai vegetali  ivi  coltivati,
                bb)   ufficialmente   approvato,   prima  dell'inizio
                dell'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura
                di  vegetali  alle  condizioni  indicate nel presente
                punto, cc) che,  come  le  altre  parti  della  "zona
                tampone",  dall'inizio  dell'ultimo  ciclo vegetativo
                completo e' risultato  esente  da  Erwinia  amylovora
                (Burr.)  Winsl.  et  al.  all'atto  di:  -  ispezioni
                ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella
                zona circostante avente un raggio di  almeno  250  m,
                una   volta   in   luglio/agosto   e   una  volta  in
                settembre/ottobre,      -   sopralluoghi    ufficiali
                effettuati  almeno una volta nel periodo da luglio ad
                ottobre nella zona circostante avente  un  raggio  di
                almeno 1 Km, in luoghi adeguati e in particolare dove
                sono   presenti   vegetali  che  possono  fungere  da
                indicatori, e  -  prove  ufficiali  eseguite  secondo
                adeguati    metodi   di   laboratorio   su   campioni
                ufficialmente prelevati,  dopo  l'inizio  dell'ultimo
                ciclo  vegetativo  completo,  da  vegetali  che hanno
                presentato  sintomi  di  Erwinia  amylovora   (Burr.)
                Winsl. et al.  nel campo o in altre parti della "zona
                tampone",  e  dd)  dal  quale, come dalle altre parti
                della "zona tampone", non sono state  rimosse,  senza
                preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante-
                ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr) Winsl.
                et al.
            c)  E,   F   (Champagne-Ardennes,  Alsace  -  escluso  il
                dipartimento del Bas Rhin-Lorraine,  Franche  Comte',
                Rhone-Alpes,  Bourgogne, Auvergne Provence-Alpes-Cote
                d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon),  IRL,  I,  P,
                UK, (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica)
            a)  22.  Vegetali  di  Allium porrum., Apium L., Beta L.,
                Brassica napus L., Brassica rapa L., e Daucus L.,  ad
                eccezione di quelli destinati alla piantagione
            b)  La partita o il lotto non contengono piu' dell'1%, in
                peso, di terra
            c)  DK, IRL, P (Azzorre), UK
            a)  23.  Vegetali  di  Beta  vulgaris  L., destinati alla
                piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali
                di cui all'allegato IV.A.I. 35.1 e 35.2, all'allegato
                IV.A.II.26 e  all'allegato  IV.B.  22,  constatazione
                ufficiale    che   i   vegetali:   aa)   sono   stati
                singolarmente sottoposti ad  una  prova  ufficiale  e
                sono  risultati  indenni da Beet necrotic yellow vein
                virus (BNYVV), oppure  bb)  sono  stati  ottenuti  da
                sementi  rispondenti ai requisiti di cui all'allegato
                IV.B. 27, e - ottenute in zone  notoriamente  indenni
                da  BNYVV,  oppure  -  ottenute su un terreno o su un
                substrato di coltura sottoposto  ad  esame  ufficiale
                con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e -
                sottoposte  a  campionamento  e  risultate indenni da
                BNYVV all'atto dell'esame del campione  b)  l'ente  o
                l'organismo  di  ricerca  che detiene il materiale di
                cui  trattasi,  informa  il  servizio  ufficiale   di
                protezione  dei vegetali del proprio Stato membro del
                materiale tenuto
            c)  DK, IRL, P (Azzorre), UK
            a)  24.  Vegetali  di  Begonia L. e Euphorbia pulcherrima
                Willd., esclusi quelli  per  i  quali  e'  dimostrato
                dall'imballaggio  o dallo sviluppo del fiore (o della
                brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati
                alla vendita a  consumatori  finali  non  interessati
                alla  produzione  professionale  di piante, destinati
                alla piantagione, ad eccezione delle sementi
            b)  Constatazione  ufficiale  che:  a)  i  vegetali  sono
                originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia
                tabaci  Genn.,  oppure  b)  nessun indizio di Bemisia
                tabaci   Genn. e' stato  osservato  su  vegetali  nel
                luogo  di  produzione all'atto di ispezioni ufficiali
                effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre  mesi
                precedenti    al   commercializzazione,   oppure   c)
                immediatamente  prima  della  commercializzazione   i
                vegetali  sono stati sottoposti ad idoneo trattamento
                atto ad eradicare Bemisia tabaci  Genn.,  sono  stati
                ispezionati  e  sono risultati esenti da indizi della
                presenza di forme vitali di detto organismo nocivo
            c)  DK, IRL, P, UK
            a)  25.1 Vegetali di Beta vulgaris L. da foraggio
            b)  Constatazione ufficiale che la partita di vegetali a)
                e' stata sottoposta a  trattamento  termico  atto  ad
                eliminare   un'eventuale   contaminazione   con  Beet
                necrotic  yellow  vein  virus,  oppure  b)  e'  stata
                sottoposta  a  trattamento di rimozione della terra e
                delle  radici  laterali  e  di  devitalizzazione  dei
                vegetali stessi
            c)  DK, IRL, P (Azzorre) UK
            a)  25.2  Vegetali  di  Beta  vulgaris  L. destinati alla
                lavorazione industriale
            b)  Constatazione ufficiale che i vegetali sono destinati
                alla lavorazione industriale, consegnati  ad  aziende
                di  trasformazione  dotate  di  adeguati  impianti di
                eliminazione controllata dei rifiuti atti ad impedire
                la diffusione del BNYVV, e  trasportati  in  modo  da
                garantire   che   non   si  corra  alcun  rischio  di
                diffusione di detto organismo nocivo
            c)  DK, IRL, P (Azzorre) UK
            a)  26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole
            b)  Constatazione ufficiale che la terra o i residui sono
                stati  trattati  in  modo  da   eliminare   eventuali
                contaminazioni con Beet necrotic yellow vein virus
            c)  DK, IRL, P (Azzorre), UK
            a)  27. Sementi di Beta vulgaris L.
            b)  Constatazione ufficiale: a) che le sementi soddisfano
                le  condizioni  di  cui  all'allegato  I.B.  3  della
                direttiva 66/400/CEE, oppure b) che le  sementi  sono
                state  ottenute da una coltura effettuata in una zona
                notoriamente indenne da Beet necrotic yellow vein vi-
                rus
            c)  DK, IRL, P (Azzorre) UK
            a)  28. Sementi di Gossypium spp.
            b)  Constatazione  ufficiale: a) che la lanugine del seme
                e' stata rimossa con acido, e b) che  nessun  sintomo
                di  Glomerella  Gossypii  Edgerton e' stato osservato
                nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo
                vegetativo    completo,    e    che    un    campione
                rappresentativo  e' stato analizzato e trovato esente
                da Glomerella gossypii Edgerton in queste analisi
            c)  EL, I (Sicilia)
            a)  29. Sementi di Mangifera spp.
            b)  Constatazione   ufficiale   che   le   sementi   sono
                originarie    di   zone   notoriamente   indenni   da
                Sternochetus mangifera Fabricius
            c)  E, P
            a)  30. Macchine agricole usate
            b)  Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e
                frammenti di vegetali
            c)  DK, IRL, P (Azzorre UK
(*) (Scozia, Irlanda  del  Nord,  Inghilterra:  le  seguenti  contee:
Bedfordshire,  Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland,
Cornwall,  Cumbria,  Devon,   Dorset,   Durham,   Essex,   Hampshire,
Hertfordshire,  Humberside,  Isola  di  Man, Isola di Wight, Isole di
Schilly,    Kent,    Lincolnshire,     Norfolk,     Northamptonshire,
Northumberland,   Nottinghamshire,  Oxfordshire,  Somerset,  Suffolk,
Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire
South, Yorkshire West, e le seguenti parti di contee:  Avon: la  zona
della  contea  a  nord  del  limite  meridionale  dell'autostrada M4;
Derbyshire: i  distretti  di  North  East  Derbyshire,  Chesterfield,
Bolsover; Leicestershire: i distretti di Charnwood, Melton, Ruthland,
Harborough,  Oadby  and Wigston, Leicester, Blaby; Yorkshire North: i
distretti  di   Scarborough,   Ryedale,   Hambleton,   Richmondshire,
Harrogate, York, Selby)