(all. 5 - art. 1)
                             ALLEGATO V
     VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE
 SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA - NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER
 POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI
  DELLA COMUNITA', - OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI
 ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA'
       PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO
                               Parte A
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita'
I. Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori
di  organismi  nocivi  concernenti  l'intera  Comunita'  e che devono
essere accompagnati da un passaporto delle piante.
1. Vegetali e prodotti vegetali
  1.1  Vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad  eccezione   delle
sementi,  dei generi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill.,  Eriobotrya  Lindl.,  Malus  Mill.,  Mespilus  L.,
Prunus  L.,  Pyracantha  Roem.,  Pyrus L., Sorbus L., ad eccezione di
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.
  1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L.  destinati
alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
  1.3  Vegetali  delle  specie  a  tuberi  o  stoloni di Solanum L. e
relativi ibridi, destinati alla piantagione.
  1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi
e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
  1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali  di  Citrus  L.  e  relativi
ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
  1.6  Frutti  di  Citrus  clementina Hort. ex Tanaka con peduncoli e
foglie.
  1.7 Legname ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  2,  primo  comma,
che:
  a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti
generi:
  - Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,
  -  Platanus  L.,  compreso  il  legname  che  non  ha conservato la
superficie rotonda naturale, e
  b)   corrisponde  ad  una  delle  seguenti  designazioni  figuranti
nell'allegato I, parte  II  del  regolamento  (CEE)  n.  2658/87  del
Consiglio,  del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune(1):
            a)  Codice NC
            b)  Designazione delle merci
            a)  4401 10
            b)  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine
                o in forme simili
            a)  4401 22
            b)  Legno in piccole placche o in particelle
            a)  ex 4401 30
            b)  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati  in  forma
                di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
            a)  4403 99
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno o squadrato:  - non trattato con  tinte,
                creosoto  o  altri  agenti  di conservazione - non di
                conifere, quercia  (Quercus  spp.)  o  faggio  (Fagus
                spp.)
            a)  ex 4404 20
            b)  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
                non segati per il lungo: - non di conifere
            a)  4406 10
            b)  Traversine  di  legno  per strade ferrate o simili: -
                non impregnate
            a)  ex 4407 99
            b)  Legno segato o tagliato per  il  lungo,  tranciato  o
                sfogliato,  non  piallato,  levigato  o incollato con
                giunture a spina, di spessore superiore a  6  mm,  in
                particolare  travi, assi, elementi di travi composte,
                assicelle: - non di conifere, di legni tropicali,  di
                quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.).
___________________________
(1)  G.U.  n.  L  256  del 7.9.1987, pag. 1 Regolamento modificato da
ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2505/92 della  Commissione  (G.U.  n.
L. 267 del 14.9.92, pag. 1)
  1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la
cui  produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione  di  vegetali  diversi
dai  vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per
la vendita al consumatore  finale  e  per  cui  e'  garantito,  dagli
organismi  ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
  2.1  Vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad  eccezione   delle
sementi,  di  Abies  Mill.,  Apium graveolens L;, Argyranthemum spp.,
Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis  spp.,  Dendranthema
(DC)  Des  Moul.,  Dianthus  L.  e  ibridi, Exacum spp., Fragaria L.,
Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova
Guinea  di  Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L.,
Lupinus L., Pelagornium l'Herit. ex Ait., Picea A.  Dietr., Pinus L.,
Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr.,  Quercus  L.,  Rubus  L.,
Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L.
  2.2  Vegetali  di  solanacee,  ad eccezione di quelli del punto 1.3
destinati alla piantagione, escluse le sementi.
  2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Persea spp. e Strelitziaceae,
con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
  2.4 Sementi e bulbi  di  vegetali  destinati  alla  piantagione  di
Allium cepa L., Allium porrum L. e Allium schoenoprasum L.
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la
cui  produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione  di  vegetali  diversi
dai  vegetali,  prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per
la vendita al consumatore  finale  e  per  cui  e'  garantito,  dagli
organismi  ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiaramente separata da quella  degli  altri  prodotti,
fiori  recisi  e  per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o
altro modo, di Camassia  Lindl.,  Chionodoxa  Boiss.,  Crocus  flavus
Weston  "Golden  Yellow",  Galanthus  L.,  Galtonia candicans (Baker)
Decne, Gladiolus  Tourn.  ex  L.,  Hyacinthus  L.,  Iris  L.,  Ismene
Herbert,  Muscari  Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia
Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone  protette  e  che  devono
essere  accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona
appropriata all'atto dell'introduzione o  della  spedizione  in  tale
zona
Fatti  salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla
sezione I.
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
  1.1 Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso.
  1.2  Vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad  eccezione   delle
sementi, di Populus L. e di Beta vulgaris L.
  1.3   Vegetali,  ad  eccezione  dei  frutti  e  delle  sementi,  di
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,  Cydonia  Mill.,
Eriobotrya  Lindl.,  Eucalyptus  l'Herit.,  Malus Mill., Mespilus L.,
Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem.,  Pyrus  L.,  Sorbus  L.,
esclusa  la  specie  Sorbus  intermedia  (Ehrh.)  Pers. e Stranvaesia
Lindl.
  1.4  Polline  vivo  per  l'impollinazione  di  Chaenomeles  Lindl.,
Cotoneaster  Ehrh.,  Crataegus  L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L.,  Pyracantha  Roem.,  Pyrus  L.,  Sorbus  L.
esclusa  la  specie  Sorbus  intermedia  (Ehrh.)  Pers. e Stranvaesia
Lindl.
  1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.
  1.6 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali
o alla lavorazione industriale.
  1.7  Terra  e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris
L.)
  1.8 Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos jacq., Gossypium  spp.  e
Phaseolus vulgaris L.
  1.9 Frutti (capsule) di Gossypium spp.
  1.10  Legname  ai  sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,
che:
  a)  e'  stato  ottenuto  interamente  o  parzialmente  da  conifere
(Coniferales), e
  b)   corrisponde  ad  una  delle  seguenti  designazioni  figuranti
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:
            a)  Codice NC
            b)  Designazione delle merci
            a)  4401 10
            b)  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine
                o in forme simili
            a)  4401 21
            b)  Legno in piccole placche o in particelle
            a)  ex 4401 30
            b)  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati  in  forma
                di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
            a)  4403 20
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno o squadrato:  - non trattato con  tinte,
                creosoto o altri agenti di conservazione
            a)  ex 4404 10
            b)  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
                non segati per il lungo
            a)  4406 10
            b)  Traversine  di  legno  per strade ferrate o simili: -
                non impregnate
            a)  ex 4407 10
            b)  Legno segato o tagliato per  il  lungo,  tranciato  o
                sfogliato,  non  piallato,  levigato  o incollato con
                giunture a spina, di spessore superiore a  6  mm,  in
                particolare  travi, assi, elementi di travi composte,
                assicelle
            a)  ex 4415 10
            b)  Casse, gabbie e cilindri di legno
            a)  ex 4415 20
            b)  Palette  di  carico  semplici, palette-casse ed altre
                piattaforme di carico: -  diverse  dalle  palette  di
                carico  semplici  e  dalle  palette-casse  ove  siano
                conformi alle norme  stabilite  per  le  "palette  di
                carico-UIC" e portino il relativo marchio
  1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).
2.  Vegetali,  prodotti  ed  altre voci prodotti da produttori la cui
produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone  che  si
occupano  professionalmente  della produzione di vegetali diversi dai
vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e  pronte  per  la
vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi
ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione
e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1  Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i vegetali
di conifere (Coniferales)  destinati  alla  piantagione,  escluse  le
sementi.
2.2  Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., destinati
alla piantagione, escluse le sementi.
                               Parte B
Vegetali, prodotti vegetali ed  altre  voci  originari  di  territori
diversi da quelli indicati nella parte A
I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita'
1.  Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e
delle piante di  acquario,  ma  comprese  le  sementi  di  crucifere,
graminacee,     Trifolium     spp.,     originarie    dell'Argentina,
dell'Australia, della  Bolivia,  del  Cile,  della  Nuova  Zelanda  e
dell'Uruguay,  Capsicum  spp.,  Helianthus  annuus  L.,  Lycopersicon
lycopersicum L., Karsten ex Farw., Medicago  sativa  L.,  Prunus  L.,
Rubus  L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L.,
Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L..
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
   - Castanea Mill.,
   - Castanea Mill.,  Dendranthema  (DC)  Des.  Moul.,  Dianthus  L.,
Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,
   - conifere (Coniferales)
   - Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
   - Prunus L., originarie di paesi extraeuropei.
3. Frutti di:
   - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,
   -  Annona  L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera
L., Passiflora L.,  Prunus  L.,  Psidium  L.,  Pyrus  L.,  Ribes  L.,
Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
   - conifere (Coniferales),
   -  Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L.,
esclusa la specie Quercus suber L.
6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
  a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti
ordini, generi o specie:
   - Castanea Mill., Quercus L.,  compreso  il  legname  che  non  ha
conservato  la  superficie  rotonda naturale, originario dell'America
settentrionale,
   -  Platanus,  compreso  il  legname  che  non  ha  conservato   la
superficie rotonda naturale,
   -  Conifere  (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie
di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha  conservato  la
superficie rotonda naturale,
   -  Pinus  L.,  compreso  il  legname  che  non  ha  conservato  la
superficie rotonda naturale,
   - Populus L., originario del continente americano,
   - Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato
la   superficie    rotonda    naturale,    originario    dell'America
settentrionale, e
b)   corrisponde   a   una   delle  seguenti  designazioni  figuranti
nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:
            a)  Codice NC
            b)  Designazione delle merci
            a)  4401 10
            b)  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine
                o in forme simili
            a)  ex 4401 21
            b)  Legno in  piccole  placche  o  in  particelle:  -  di
                conifere, originario di paesi non europei
            a)  4401 22
            b)  legno  in  piccole  placche o in particelle: - non di
                conifere
            a)  ex 4401 30
            b)  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati  in  forma
                di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
            a)  ex 4403 20
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno o squadrato:  - non trattato con  tinte,
                creosoto   o   altri   agenti  di  conservazione,  di
                conifere, originario di paesi non europei
            a)  4403 91
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno  o squadrato:  - non trattato con tinte,
                creosoto o altri  agenti  di  conservazione:    -  di
                quercia (Quercus spp.)
            a)  4403 99
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno o squadrato:  - non trattato con  tinte,
                creosoto  o  altri agenti di conservazione:  - non di
                conifere, di  quercia  (Quercus  spp.)  o  di  faggio
                (Fagus spp.)
            a)  ex 4404 10
            b)  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
                non  segati per il lungo: - di conifere, originari di
                paesi non europei
            a)  ex 4404 20
            b)  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
                non segati per il lungo: - non di conifere
            a)  4406 10
            b)  Traversine di legno per strade ferrate  o  simili:  -
                non impregnate
            a)  ex 4407 10
            b)  Legno  segato  o  tagliato  per il lungo, tranciato o
                sfogliato, non piallato,  levigato  o  incollato  con
                giunture  a  spina,  di spessore superiore a 6 mm, in
                particolare travi, assi, elementi di travi  composte,
                assicelle:  -  di  conifere,  originario di paesi non
                europei
            a)  ex 4407 91
            b)  Legno segato o tagliato per  il  lungo,  tranciato  o
                sfogliato,  non  piallato,  levigato  o incollato con
                giunture a spina, di spessore superiore a  6  mm,  in
                particolare  travi, assi, elementi di travi composte,
                assicelle: - di quercia (Quercus spp.)
            a)  ex 4407 99
            b)  Legno segato o tagliato per  il  lungo,  tranciato  o
                sfogliato,  non  piallato,  levigato  o incollato con
                giunture a spina, di spessore superiore a  6  mm,  in
                particolare  travi, assi, elementi di travi composte,
                assicelle: - non di conifere, di legni tropicali,  di
                quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.).
            a)  ex 4415 10
            b)  Casse,  gabbie e cilindri di legno originari di paesi
                non europei
            a)  ex 4415 20
            b)  Palette di carico semplici,  palette-casse  ed  altre
                piattaforme  di  carico di legno, originarie di paesi
                non europei
            a)  ex 4416 00
            b)  Botti di legno, compreso il legname  da  bottaio,  di
                quercia (Quercus spp.)
Le  palette  di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano pure oggetto di deroga  ove  siano  conformi  alle  norme
stabilite  per  le  "palette  di  carico-UIC"  e  portino il relativo
marchio.
7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di
terra o di sostanze organiche  solide,  quali  frammenti  di  piante,
humus,  eventualmente  contenente  torba o corteccia, ma non composto
interamente di torba.
   b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato  ai  vegetali,
costituito  interamente  o  parzialmente  dei materiali indicati alla
lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di  torba  o
di  sostanze  solide  inorganiche destinate a rafforzare la vitalita'
dei   vegetali,   originari   della   Turchia,   della   Bielorussia,
dell'Estonia,  della  Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della
Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad eccezione di  Cipro,
Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone protette
Fatti  salvi  i  vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla
sezione I.
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali  o
alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).
3.   Polline   vivo   per  l'impollinazione  di  Chaenomeles  Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia  Mill.,  Eriobotrya  Lindl.,
Malus  Mill.,  Mespilus  L.,  Pyracantha  Roem., Pyrus L., Sorbus L.,
esclude le specie Sorbus  intermedia  (Ehrh.)  Pers.,  e  Stranvaesia
Lindl.,
4.  Parti  di  vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,  Cydonia  Mill.,  Eriobotrya
Lindl.,  Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus
L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.,  e  Stranvaesia
Lindl.
5.  Sementi  di  Dolichos  Jacq.,  Mangifera spp., Beta vulgaris L. e
Phaseolus vulgaris L.
6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.
7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
   a)  e'  stato  ottenuto  interamente  o  parzialmente  da conifere
(Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di paesi  terzi
europei, e
   b)   corrisponde  a  una  delle  seguenti  designazioni  figuranti
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:
            a)  Codice NC
            b)  Designazione delle merci
            a)  4401 10
            b)  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine
                o in forme simili
            a)  4401 21
            b)  Legno in piccole placche o in particelle
            a)  ex 4401 30
            b)  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati  in  forma
                di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
            a)  4403 20
            b)  Legno    grezzo,    anche    scortecciato,    privato
                dell'alburno o squadrato:  - non trattato con  tinte,
                creosoto o altri agenti di conservazione
            a)  ex 4404 10
            b)  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
                non segati per il lungo
            a)  4406 10
            b)  Traversine  di  legno  per strade ferrate o simili: -
                non impregnate
            a)  ex 4407 10
            b)  Legno segato o tagliato per  il  lungo,  tranciato  o
                sfogliato,  non  piallato,  levigato  o incollato con
                giunture a spina, di spessore superiore a  6  mm,  in
                particolare  travi, assi, elementi di travi composte,
                assicelle:
            a)  ex 4415 10
            b)  Casse, gabbie e cilindri di legno
            a)  ex 4415 20
            b)  Palette di carico semplici,  palette-casse  ed  altre
                piattaforme di carico
Le  palette  di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano anche oggetto di deroga ove  siano  conformi  alle  norme
stabilite  per  le  "palette  di  carico-UIC"  e  portino il relativo
marchio.
8. Parti di vegetali di  Persea  americana  P.  Mill.,  e  Eucalyptus
l'Herit.