ALLEGATO V VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA - NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA', - OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA' PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO Parte A Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita' I. Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante. 1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl. 1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione. 1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.6 Frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka con peduncoli e foglie. 1.7 Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi: - Castanea Mill., escluso il legname scortecciato, - Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1): a) Codice NC b) Designazione delle merci a) 4401 10 b) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili a) 4401 22 b) Legno in piccole placche o in particelle a) ex 4401 30 b) Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili a) 4403 99 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione - non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.) a) ex 4404 20 b) Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere a) 4406 10 b) Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate a) ex 4407 99 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.). ___________________________ (1) G.U. n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (G.U. n. L. 267 del 14.9.92, pag. 1) 1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill. 2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti. 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies Mill., Apium graveolens L;, Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelagornium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L. 2.2 Vegetali di solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi. 2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato. 2.4 Sementi e bulbi di vegetali destinati alla piantagione di Allium cepa L., Allium porrum L. e Allium schoenoprasum L. 3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L. II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I. 1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci. 1.1 Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso. 1.2 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e di Beta vulgaris L. 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 1.4 Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione. 1.6 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale. 1.7 Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.) 1.8 Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L. 1.9 Frutti (capsule) di Gossypium spp. 1.10 Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), e b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87: a) Codice NC b) Designazione delle merci a) 4401 10 b) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili a) 4401 21 b) Legno in piccole placche o in particelle a) ex 4401 30 b) Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili a) 4403 20 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione a) ex 4404 10 b) Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo a) 4406 10 b) Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate a) ex 4407 10 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle a) ex 4415 10 b) Casse, gabbie e cilindri di legno a) ex 4415 20 b) Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio 1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales). 2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti. 2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione, escluse le sementi. 2.2 Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi. Parte B Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L., Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.. 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: - Castanea Mill., - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., - conifere (Coniferales) - Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale, - Prunus L., originarie di paesi extraeuropei. 3. Frutti di: - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei. 4. Tuberi di Solanum tuberosum L. 5. Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales), - Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L. 6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie: - Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, - Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, - Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, - Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, - Populus L., originario del continente americano, - Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, e b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87: a) Codice NC b) Designazione delle merci a) 4401 10 b) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili a) ex 4401 21 b) Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei a) 4401 22 b) legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere a) ex 4401 30 b) Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili a) ex 4403 20 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di paesi non europei a) 4403 91 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - di quercia (Quercus spp.) a) 4403 99 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) a) ex 4404 10 b) Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - di conifere, originari di paesi non europei a) ex 4404 20 b) Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere a) 4406 10 b) Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate a) ex 4407 10 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di conifere, originario di paesi non europei a) ex 4407 91 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di quercia (Quercus spp.) a) ex 4407 99 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.). a) ex 4415 10 b) Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei a) ex 4415 20 b) Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno, originarie di paesi non europei a) ex 4416 00 b) Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.) Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio. 7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia. II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I. 1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale. 2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.). 3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclude le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl., 4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl. 5. Sementi di Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L. 6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. 7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che: a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87: a) Codice NC b) Designazione delle merci a) 4401 10 b) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili a) 4401 21 b) Legno in piccole placche o in particelle a) ex 4401 30 b) Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili a) 4403 20 b) Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione a) ex 4404 10 b) Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo a) 4406 10 b) Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate a) ex 4407 10 b) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: a) ex 4415 10 b) Casse, gabbie e cilindri di legno a) ex 4415 20 b) Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio. 8. Parti di vegetali di Persea americana P. Mill., e Eucalyptus l'Herit.