IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
    Visti  gli  articoli 1 e 3 della legge  27 febbraio 1992, n. 222,
concernente le norme sul controllo dell'esportazione e  del  transito
di prodotti ad alta tecnologia;
    Sentito,  in    data 19 marzo 1993, il comitato tecnico di cui al
decreto ministeriale 28 settembre 1992 per la formulazione dei pareri
sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti  al  controllo
dello Stato;
    Ritenuta   la   necessita'   di  dare  applicazione  alle  intese
internazionali  in  materia  di  controllo  di   prodotti   ad   alta
tecnologia;
                     Adotta il seguente decreto:
                               Art. 1.
    L'esportazione,  in  via  definitiva e temporanea, ed il transito
dei prodotti e  le  tecnologie  di  cui  allegato  elenco  denominato
"Tabella  Export"  sono  soggetti ad autorizzazione ministeriale ed a
controllo ministeriale.