IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia; Sentito, in data 19 marzo 1993, il comitato tecnico di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1992 per la formulazione dei pareri sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato; Ritenuta la necessita' di dare applicazione alle intese internazionali in materia di controllo di prodotti ad alta tecnologia; Adotta il seguente decreto: Art. 1. L'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e le tecnologie di cui allegato elenco denominato "Tabella Export" sono soggetti ad autorizzazione ministeriale ed a controllo ministeriale.