IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
maggio 1993, rep. n. 288, con il quale - nelle more della nomina  del
capo del Dipartimento per la protezione civile e su proposta dell'on.
Vito  Riggio,  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  al   prefetto   Francesco   Gravina,   coordinatore
dell'ufficio  emergenze,  e' stata delegata, tra l'altro, la facolta'
di assumere a carico del "Fondo della protezione civile"  impegni  di
spesa   e  di  firmare  gli  ordinativi  di  pagamento  tratti  sulla
contabilita' speciale n. 1425 intestata al "Fondo" medesimo;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66  del  20  marzo  1993,  che
dispone  la  proroga  al 30 giugno 1993 della gestione fuori bilancio
del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12  agosto
1982, n. 547;
  Visto  il  decreto  15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di
concerto con  il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre
1988, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza, connessa
all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri, cariche  di
rifiuti   industriali  tossici  e  nocivi,  tali  da  richiederne  lo
smaltimento urgente;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  1988,  n.  527,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;
 Visto  il  decreto  in data 8 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989, con il quale vengono individuati
nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep  Sea  Carrier  e
nella   regione  Toscana  l'ambito  territoriale  per  lo  stoccaggio
provvisorio controllato e per il pretrattamento ai fini del trasporto
e dello smaltimento  dei  rifiuti  industriali  di  presunta  origine
italiana trasportati dalla Nigeria dalla nave Deep Sea Carrier;
  Vista  l'ordinanza  n.  1764/FPC  in data 8 luglio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989, con la quale sono
stati nominati un commissario straordinario ad acta per il compimento
delle operazioni relative allo scarico, al ricondizionamento ed  alle
analisi,  nonche' alla individuazione e predisposizione delle aree di
stoccaggio provvisorio controllato, al  trasporto  ed  al  successivo
smaltimento   dei  rifiuti  sopra  indicati  e  due  vice  commissari
straordinari ad acta rispettivamente per tutte le  attivita'  tecnico
operative   rientranti  nella  competenza  funzionale  dell'autorita'
portuale e per la realizzazione delle aree di stoccaggio  provvisorio
controllato;
  Vista  l'ordinanza  n.  1662/FPC  del  27 febbraio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1989, con la quale  si  e'
provveduto   a   determinare   il  compenso  mensile  forfettario  da
corrispondere al predetto commissario per il compimento di  attivita'
analoghe  afferenti  allo  smaltimento  dei rifiuti trasportati dalla
nave Karin B;
  Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990, che dispone che a far
data dal 1  gennaio 1991 cessano i poteri  straordinari  delegati  ai
commissari ad acta;
  Vista  l'ordinanza  30 dicembre 1991, n. 2202/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio  1992,  recante,  fra  l'altro,
ulteriori  disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle
attivita' ancora necessarie per  il  completamento  delle  operazioni
relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi
Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong;
  Considerato  che  l'assolvimento  degli  incarichi  di cui sopra ha
comportato notevole impegno, sia per  la  particolare  situazione  di
massima  urgenza  con  la  quale  si  sono dovute effettuare tutte le
operazioni che per la complessita' e la delicatezza degli interventi;
  Viste le relazioni mensili sullo stato di avanzamento  dei  lavori,
predisposte  e  trasmesse  dal  commissario  straordinario ad acta in
ottemperanza al disposto dell'art. 5, secondo comma, della  precitata
ordinanza n. 1764/FPC;
  Vista   la   relazione   conclusiva   in   data  29  dicembre  1990
sull'attivita' del commissario straordinario ad acta,  redatta  dalla
commissione  per  l'adempimento  della  risoluzione  della Camera dei
deputati del 20 luglio 1988, costituita con ordinanza n. 1677/FPC del
31 marzo 1989;
  Ritenuto di dover compensare il commissario straordinario  ad  acta
ed i vice commissari straordinari ad acta per le prestazioni rese;
  Ritenuto  altresi'  di  dover  riconoscere l'indennita' di missione
prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;
  Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 5696/93/U.L./1  in
data  27  marzo  1993, con la quale si esprime parere favorevole alla
corresponsione del compenso di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al dott. Gianfranco Bartolini, nominato  commissario  straordinario
ad  acta  con  ordinanza  n.  1764/FPC  dell'8  luglio  1989, per gli
interventi finalizzati alla effettuazione delle  operazioni  indicate
in  premessa,  e'  attribuito  un  compenso forfettario mensile di L.
3.000.000 a decorrere dall'8 luglio 1989 e fino al 31 dicembre 1990.