IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1993, rep. n. 288, con il quale - nelle more della nomina del capo del Dipartimento per la protezione civile e su proposta dell'on. Vito Riggio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - al prefetto Francesco Gravina, coordinatore dell'ufficio emergenze, e' stata delegata, tra l'altro, la facolta' di assumere a carico del "Fondo della protezione civile" impegni di spesa e di firmare gli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale n. 1425 intestata al "Fondo" medesimo; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993, che dispone la proroga al 30 giugno 1993 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1988, con il quale fu dichiarata la situazione di emergenza, connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri, cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente; Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45; Visto il decreto in data 8 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989, con il quale vengono individuati nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep Sea Carrier e nella regione Toscana l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato e per il pretrattamento ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti industriali di presunta origine italiana trasportati dalla Nigeria dalla nave Deep Sea Carrier; Vista l'ordinanza n. 1764/FPC in data 8 luglio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario ad acta per il compimento delle operazioni relative allo scarico, al ricondizionamento ed alle analisi, nonche' alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento dei rifiuti sopra indicati e due vice commissari straordinari ad acta rispettivamente per tutte le attivita' tecnico operative rientranti nella competenza funzionale dell'autorita' portuale e per la realizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato; Vista l'ordinanza n. 1662/FPC del 27 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1989, con la quale si e' provveduto a determinare il compenso mensile forfettario da corrispondere al predetto commissario per il compimento di attivita' analoghe afferenti allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalla nave Karin B; Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990, che dispone che a far data dal 1 gennaio 1991 cessano i poteri straordinari delegati ai commissari ad acta; Vista l'ordinanza 30 dicembre 1991, n. 2202/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992, recante, fra l'altro, ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attivita' ancora necessarie per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Zanoobia, Karin B, Rosso, Deep Sea Carrier e Hai Xiong; Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra ha comportato notevole impegno, sia per la particolare situazione di massima urgenza con la quale si sono dovute effettuare tutte le operazioni che per la complessita' e la delicatezza degli interventi; Viste le relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori, predisposte e trasmesse dal commissario straordinario ad acta in ottemperanza al disposto dell'art. 5, secondo comma, della precitata ordinanza n. 1764/FPC; Vista la relazione conclusiva in data 29 dicembre 1990 sull'attivita' del commissario straordinario ad acta, redatta dalla commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, costituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989; Ritenuto di dover compensare il commissario straordinario ad acta ed i vice commissari straordinari ad acta per le prestazioni rese; Ritenuto altresi' di dover riconoscere l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede; Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero 5696/93/U.L./1 in data 27 marzo 1993, con la quale si esprime parere favorevole alla corresponsione del compenso di cui trattasi; Decreta: Art. 1. Al dott. Gianfranco Bartolini, nominato commissario straordinario ad acta con ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, per gli interventi finalizzati alla effettuazione delle operazioni indicate in premessa, e' attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 a decorrere dall'8 luglio 1989 e fino al 31 dicembre 1990.