Art. 5.
  L'onere  presuntivamente  valutato  in  L.  130.000.000  e' posto a
carico  del  Fondo  della  protezione  civile,  integrato  ai   sensi
dell'art.   3  dell'ordinanza  n.  2202/FPC  del  30  dicembre  1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1993
                                            p. Il Presidente: GRAVINA