Art. 5. L'onere presuntivamente valutato in L. 130.000.000 e' posto a carico del Fondo della protezione civile, integrato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 1993 p. Il Presidente: GRAVINA