Art. 5.
  Gli  istituti  mutuanti, al fine di consentire gli accrediti di cui
al precedente art. 4, trasmetteranno  al  Ministero  del  bilancio  -
Direzione  generale per l'attuazione della programmazione economica -
Divisione IX, le richieste di pagamento delle rate almeno  90  giorni
prima  della  scadenza,  con  l'indicazione  del  tasso  di interesse
utilizzato per la  determinazione  delle  rate  stesse.  In  caso  di
inosservanza  del predetto termine, sara' corrisposto il pagamento di
un importo pari a quello  della  rata  precedente,  salvo  conguaglio
senza interessi.
  Le  prime  rate di ammortamento saranno comprensive degli eventuali
interessi di preammortamento calcolati e capitalizzati come  all'art.
1 del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 18 marzo 1993
                                       Il direttore generale: BITETTI
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.