Art. 3. Giudizio di idoneita' 1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di partecipazione al giudizio di idoneita' corredate dai titoli valutabili. 2. E' valutabile qualsiasi titolo scientifico, di studio o di servizio, atto a dimostrare una specifica ed elevata competenza in materia naturalistico-ambientale. 3. Il giudizio di idoneita' e' formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un professore universitario avente una particolare qualificazione nel settore e dal direttore del Servizio conservazione della natura.