Art. 3.
                        Giudizio di idoneita'
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il
termine entro il  quale  debbono  essere  presentate  le  domande  di
partecipazione   al   giudizio  di  idoneita'  corredate  dai  titoli
valutabili.
  2. E' valutabile qualsiasi  titolo  scientifico,  di  studio  o  di
servizio,  atto  a  dimostrare una specifica ed elevata competenza in
materia naturalistico-ambientale.
  3.  Il  giudizio  di  idoneita'  e'  formulato,  sulla  base  della
valutazione  dei  titoli, da una commissione nominata con decreto del
Ministro dell'ambiente e composta da un consigliere di Stato,  da  un
consigliere  della  Corte  dei conti o da un consigliere di tribunale
amministrativo  regionale,  che  la  presiede,   da   un   professore
universitario avente una particolare qualificazione nel settore e dal
direttore del Servizio conservazione della natura.