Art. 2.
                            Procedimento
  1. L'ufficio al quale  e'  stata  presentata  la  domanda  provvede
all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi
militari  di  regione,  dipartimenti  militari  marittimi, comandi di
regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.
  2. I comandi di cui sopra  provvedono  ad  accertare  se  le  Forze
armate  abbiano  svolto  attivita'  operative  ed addestrative, nelle
circostanze  di  tempo  e  di  luogo   denunciate   dall'interessato,
redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far
risultare  se  siano  in  corso  procedimenti da parte dell'autorita'
giudiziaria.
  3. Le commissioni mediche  ospedaliere  di  cui  all'art.  165  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il
giudizio  sanitario  sulle  cause  e  sull'entita'   dell'invalidita'
permanente  del  danneggiato  ovvero  sulle cause della sua morte. Le
stesse commissioni mediche esprimono, altresi', il giudizio in ordine
alla congruita' del costo delle cure mediche gia' effettuate  e/o  da
effettuare,    inerenti    alle   affezioni   riportate   a   seguito
dell'incidente e necessarie a limitare il danno.