Art. 2. Procedimento 1. L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente. 2. I comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attivita' operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria. 3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' dell'invalidita' permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresi', il giudizio in ordine alla congruita' del costo delle cure mediche gia' effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.