Art. 3. Accertamenti sanitari 1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a: invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilita' di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta Direzione generale; effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; puo' essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita e' eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione medica ospedaliera.