Art. 3.
                        Accertamenti sanitari
  1.  La  commissione  medica  ospedaliera  esegue  gli  accertamenti
sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:
   invitare  l'interessato  a  presentarsi  a  visita medica, dandone
comunicazione per conoscenza al Ministero della  difesa  -  Direzione
generale  delle  pensioni; nell'invito viene indicata la possibilita'
di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora
l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti  alla  data
di  convocazione  per  la visita medica, l'invito viene rinnovato per
una seconda volta;  in  tal  caso,  la  mancata  presentazione  senza
giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la
restituzione della pratica alla predetta Direzione generale;
   effettuare   la  visita  medica  diretta  a  richiedere  eventuali
accertamenti strumentali e/o di laboratorio;  puo'  essere  presa  in
considerazione  la  documentazione  sanitaria rilasciata da strutture
sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita e' eseguita a
domicilio  soltanto  nel  caso  in  cui  le  condizioni   di   salute
dell'interessato  non  gli permettano di recarsi presso la sede della
commissione medica ospedaliera.