Art. 4.
            Verbale della commissione medica ospedaliera
  1. Per ciascuna persona visitata la commissione medica  ospedaliera
redige un verbale degli accertamenti eseguiti, provvedendo a:
   esprimere  il giudizio diagnostico sulle infermita'/lesioni denun-
ciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermita'  o
lesioni guarite senza esiti,
la  commissione le riportera' nel giudizio diagnostico come pregresse
ed  esprimera'  comunque  il  giudizio  medico-legale  sul  nesso  di
causalita' e sulla congruita' delle eventuali spese di cura;
   formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia
medico-legale,  permettano  la  individuazione  o  meno  del rapporto
causale diretto tra l'incidente e le infermita'/lesioni riportate;
   esprimere il giudizio medico-legale:
    a) sul nesso di causalita' tra  l'incidente  occorso  durante  le
attivita'   operative   ed  addestrative  delle  Forze  armate  e  le
lesioni/infermita' causalmente collegate ad esso;
    b) sul carattere permanente o meno  della  eventuale  conseguente
invalidita';
    c)   sul   grado  (espresso  in  percentuale)  della  invalidita'
permanente,  secondo  la   tabella   indicativa   delle   percentuali
d'invalidita'  per  le  minorazioni e malattie invalidanti, approvata
con  decreto  ministeriale  5  febbraio  1992,  del  Ministero  della
sanita';
    d)  sulla  congruita' del costo delle cure mediche, inerenti alle
affezioni  riportate   nell'incidente,   gia'   effettuate   e/o   da
effettuare, necessarie a limitare il danno.
  Per  la invalidita' non ancora a carattere permanente, per le quali
non e' possibile  stabilire  il  grado  percentuale,  la  commissione
provvede,  comunque,  ad  esprimere  il giudizio di cui al precedente
punto d), indicando inoltre la misura del periodo  di  tempo  che  si
ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.
  2.  Ai  fini  della concessione della elargizione di cui all'art. 1
del decreto-legge n. 46/1993, la commissione  medica  ospedaliera  fa
risultare  nel  verbale  il proprio parere circa la relazione causale
tra le lesioni/infermita' da cui e' derivata la morte del dante causa
e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.
  3. La commissione si pronuncia a maggioranza.  Nel  verbale  devono
essere  riportati,  altresi',  i  motivi  per  i quali la commissione
medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni  eventualmente
formulate dal medico di fiducia.