Art. 2. Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto a) dell'art. 1 possono affluire nell'isola: a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune; b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune; c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune; d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali o da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; e) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto B) dell'art. 1 possono affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.