Art. 2.
  Durante  il  periodo  di  vigenza  dei  divieti  di cui al punto a)
dell'art. 1 possono affluire nell'isola:
    a) autoveicoli  appartenenti  a  persone  stabilmente  residenti,
secondo  le  risultanze  degli  atti anagrafici, con esclusione delle
persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;
    b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana,  previa  autorizzazione  rilasciata
dal comune;
    c)   autoveicoli   i   cui  proprietari  possono  dimostrare  che
trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa  autorizzazione
rilasciata dal comune;
    d)  autoveicoli  con  targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso  nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali o da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5  della
legge  n.  556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
    e) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non  in  contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
    f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
    g)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno di cui al decreto n.  1176  dell'8  giugno
1979  del  Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
    h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che
trascorreranno con il loro veicolo  almeno  sette  giorni  nell'unico
campeggio esistente nell'isola.
  Durante  il  periodo  di  vigenza  del  divieto  di cui al punto B)
dell'art. 1 possono affluire nell'isola gli autobus  appartenenti  ad
imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.