IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219; Viste le note n. 8047/4049/93/GAB in data 8 luglio 1993 e n. 09301030/12 B del 29 giugno 1993 con le quali, rispettivamente, le prefetture di Roma e di Firenze hanno trasmesso gli elenchi dei soggetti danneggiati dagli eventi criminosi avvenuti a Roma il giorno 14 maggio 1993 ed a Firenze il 27 maggio 1993; Decreta: Art. 1. 1. Ai soggetti di cui agli elenchi che fanno parte integrante del presente decreto, si applicano i benefici disposti con il decreto- legge 12 giugno 1993, n. 186, citato nelle premesse. 2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai coniugi dichiaranti per l'imposta in cui sussiste l'obbligo della dichiarazione congiunta ed ai soci di societa' di persone limitatamente ai redditi attribuiti ai soci in base all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro delle finanze GALLO