IL PRESIDENTE
  Vista  la  legge  18  novembre 1981, n. 659, recante: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici";
  Vista  la  legge  8  agosto  1985,  n.  413,  recante: "Aumento del
contributo dello Stato a titolo di concorso  nelle  spese  elettorali
sostenute dai partiti politici";
  Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della
regione  a  statuto  speciale  Valle d'Aosta, concernenti i risultati
della consultazione elettorale del 30 maggio 1993 per il  rinnovo  di
quel consiglio regionale;
  Vista  la  conforme  delibera  adottata  in  data  13  luglio  1993
dall'ufficio  di  presidenza  della   Camera   dei   deputati   sulla
ripartizione  del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio
regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta;
  Visti gli articoli  2  e  6  del  regolamento  dei  servizi  e  del
personale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981,
n.  659,  citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso
dello Stato nelle  spese  elettorali  sostenute  per  l'elezione  del
consiglio  regionale  della regione a statuto speciale Valle d'Aosta,
svoltasi il  30  maggio  1993,  contributi  finanziari  nella  misura
indicata   nell'allegato  prospetto,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto.