Art. 10.
  1. Al  fine  di  conseguire  l'erogazione  delle  somme  spettanti,
l'armatore  deve  presentare  alla  capitaneria di porto del luogo di
iscrizione della nave domanda in quadruplice copia,  di  cui  una  in
bollo  secondo  lo  schema  allegato  B  ed  allegare  documentazione
attestante la lunghezza tra le perpendicolari.
  2. Qualora  l'armatore  non  produca  il  documento  attestante  la
lunghezza tra le perpendicolari, per la nave di stazza inferiore alle
70  tsl,  e'  corrisposto il premio previsto per le navi di lunghezza
tra le perpendicolari inferiori a 12 m.
  3. L'autorita' marittima, nella cui giurisdizione  territoriale  la
nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda
il   periodo   di   fermo   effettuato   ed   il   regolare   imbarco
dell'equipaggio.