Art. 10. 1. Al fine di conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave domanda in quadruplice copia, di cui una in bollo secondo lo schema allegato B ed allegare documentazione attestante la lunghezza tra le perpendicolari. 2. Qualora l'armatore non produca il documento attestante la lunghezza tra le perpendicolari, per la nave di stazza inferiore alle 70 tsl, e' corrisposto il premio previsto per le navi di lunghezza tra le perpendicolari inferiori a 12 m. 3. L'autorita' marittima, nella cui giurisdizione territoriale la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato ed il regolare imbarco dell'equipaggio.