Art. 11.
  1. Sul premio di fermo spettante per la nave e' operata la ritenuta
d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.
  2.  L'importo  corrispondente  alle  ritenute  d'acconto operate e'
versato a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del  premio  al
bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 6 , cap. 1028
"Ritenute  sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni
dello Stato, ecc.", ed e'  comunicato  al  competente  ufficio  delle
imposte  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
  3. La ritenuta d'acconto di  cui  al  precedente  comma  1  non  si
applica  sulle  somme  corrisposte a titolo di indennita' giornaliera
spettante per gli equipaggi.
  4. Le ritenute erariali sulle somme di cui al  precedente  comma  3
sono operate e versate all'erario dall'armatore.