Art. 11. 1. Sul premio di fermo spettante per la nave e' operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate e' versato a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 6 , cap. 1028 "Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato, ecc.", ed e' comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. 3. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma 1 non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennita' giornaliera spettante per gli equipaggi. 4. Le ritenute erariali sulle somme di cui al precedente comma 3 sono operate e versate all'erario dall'armatore.