Art. 13. 1. Allo scopo di assicurare un incremento costante delle risorse biologiche del mare e di non vanificare gli effetti del fermo, le unita' abilitate allo strascico ed al traino pelagico nei compartimenti marittimi in cui e' stato effettuato il fermo sono obbligate a sospendere l'attivita', nelle otto settimane successive alla fine del periodo di fermo, nei giorni di venerdi', sabato e domenica. 2. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attivita' nei giorni di sabato e domenica le unita' abilitate allo strascico ed al traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli. 3. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attivita' nel giorno di domenica in tutto l'anno, nonche' nel giorno di sabato dal 1 aprile al 31 ottobre le unita' abilitate allo strascico ed al traino pelagico nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Imperia. 4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1, 2 e 3 le navi abilitate a sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse per la pesca delle seppie, ad altri sistemi da posta), nonche' asservite ad impianti di acquacoltura, previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca, possono esercitare l'attivita' anche nei giorni di sabato e domenica. Detta sospensione sara' relativa a tutto il periodo di pesca stagionale abilitato. 5. Nei giorni di fermo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unita', anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. 6. Nei giorni di cui al precedente comma 5 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattivita' a causa di avverse condizioni meteomarine. 7. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 8. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi, che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', attuano il fermo tecnico, al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine il Ministero della marina mercantile rilascia, a domanda dell'armatore, apposita autorizzazione. 9. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalita' di cui al precedente comma 8, l'armatore e' tenuto a comunicare la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca alla capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti di bordo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 14 luglio 1993 Il Ministro: COSTA