Art. 13.
  1. Allo scopo di assicurare un incremento  costante  delle  risorse
biologiche  del  mare  e  di non vanificare gli effetti del fermo, le
unita'  abilitate  allo  strascico  ed   al   traino   pelagico   nei
compartimenti  marittimi  in  cui  e'  stato effettuato il fermo sono
obbligate a sospendere l'attivita', nelle otto  settimane  successive
alla  fine  del  periodo  di  fermo, nei giorni di venerdi', sabato e
domenica.
  2. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate
a sospendere l'attivita' nei giorni di sabato e  domenica  le  unita'
abilitate   allo   strascico  ed  al  traino  pelagico  iscritte  nei
compartimenti marittimi da Trieste a Termoli.
  3. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate
a sospendere l'attivita' nel giorno  di  domenica  in  tutto  l'anno,
nonche'  nel  giorno  di sabato dal 1  aprile al 31 ottobre le unita'
abilitate allo strascico ed  al  traino  pelagico  nei  compartimenti
marittimi da Manfredonia a Imperia.
  4.  In  deroga  a quanto stabilito nei precedenti commi 1, 2 e 3 le
navi abilitate a sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari,
nasse per la pesca delle seppie, ad altri sistemi da posta),  nonche'
asservite   ad   impianti   di   acquacoltura,   previa   sospensione
dell'abilitazione  a  tutti  gli  altri  sistemi  di  pesca,  possono
esercitare  l'attivita'  anche nei giorni di sabato e domenica. Detta
sospensione sara' relativa a tutto il  periodo  di  pesca  stagionale
abilitato.
  5.  Nei  giorni di fermo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non e'
consentito l'esercizio della pesca con i sistemi  a  strascico  ed  a
traino  pelagico  a  nessuna  unita',  anche  se proveniente da altri
compartimenti marittimi.
  6. Nei giorni di cui al precedente comma  5  non  si  fa  luogo  al
recupero  di  eventuali  giornate  di  inattivita' a causa di avverse
condizioni meteomarine.
  7. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale
imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale
di lavoro.
  8. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea,  nonche'  le  navi,
che  effettuano la pesca dei gamberi di profondita', attuano il fermo
tecnico, al termine di ogni campagna di  pesca,  in  ragione  di  due
giorni  per  ogni  cinque di attivita'. A tal fine il Ministero della
marina  mercantile  rilascia,  a  domanda   dell'armatore,   apposita
autorizzazione.
  9.  Ai  fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalita'
di cui al precedente comma 8, l'armatore e' tenuto  a  comunicare  la
data  di  inizio  e  termine  di  ciascuna  campagna  di  pesca  alla
capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti  di
bordo.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni  Sicilia  e
Sardegna  che  operino  oltre  il  limite  del  mare territoriale dei
suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi  che  esercitano  per
consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                   Il Ministro: COSTA