Art. 2. 1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi e l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza che scadano durante il periodo di fermo. 2. Ai fini dell'effettuazione dei lavori di cui al precedente comma, le navi possono, durante il periodo di fermo, raggiungere i luoghi in cui sono effettuati i lavori, attestati da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca ed autorizzazione del capo del compartimento presso il quale e' stato iniziato il fermo. 3. L'autorizzazione alla navigazione e' rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale sono eseguiti i lavori.