Art. 2.
  1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza  disarmo  della
nave,   l'esecuzione   di  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria delle navi e l'effettuazione di operazioni tecniche per
il rinnovo dei  certificati  di  sicurezza  che  scadano  durante  il
periodo di fermo.
  2.  Ai  fini  dell'effettuazione  dei  lavori  di cui al precedente
comma, le navi possono, durante il periodo di  fermo,  raggiungere  i
luoghi in cui sono effettuati i lavori, attestati da apposito impegno
del   cantiere,   previo   sbarco  delle  attrezzature  da  pesca  ed
autorizzazione del capo del compartimento presso il  quale  e'  stato
iniziato il fermo.
  3.  L'autorizzazione  alla  navigazione  e'  rilasciata per il solo
periodo di tempo strettamente necessario  per  raggiungere  il  luogo
presso il quale sono eseguiti i lavori.