Art. 4. 1. Alle navi da pesca abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca, oltre lo strascico ed il traino pelagico, e' consentita l'attivita' di pesca ovvero di acquacoltura o mitilicoltura nel periodo di fermo alle seguenti condizioni: a) che venga temporaneamente sospesa l'abilitazione alla pesca a strascico e/o volante per tutto il periodo di fermo nonche' per i trenta giorni successivi a tale periodo. A tale fine l'armatore e' tenuto a presentare la licenza di pesca presso un ufficio marittimo, entro il giorno precedente l'inizio del fermo, per l'annotazione della sospensione temporanea dell'abilitazione ai sistemi di pesca. Detta annotazione dovra' essere cancellata non prima del trentesimo giorno successivo al completamento del periodo di fermo; b) che vengano sbarcate o sigillate le attrezzature dei sistemi coperti da fermo (reti e divergenti) per l'intero periodo di cui alla precedente lettera a).