Art. 4.
  1. Alle navi da pesca abilitate all'esercizio di altri  sistemi  di
pesca,  oltre  lo  strascico  ed  il  traino  pelagico, e' consentita
l'attivita' di pesca  ovvero  di  acquacoltura  o  mitilicoltura  nel
periodo di fermo alle seguenti condizioni:
    a)  che venga temporaneamente sospesa l'abilitazione alla pesca a
strascico e/o volante per tutto il periodo di  fermo  nonche'  per  i
trenta  giorni  successivi  a tale periodo. A tale fine l'armatore e'
tenuto a presentare la licenza di pesca presso un ufficio  marittimo,
entro  il  giorno  precedente  l'inizio  del fermo, per l'annotazione
della sospensione temporanea dell'abilitazione ai sistemi  di  pesca.
Detta  annotazione  dovra' essere cancellata non prima del trentesimo
giorno successivo al completamento del periodo di fermo;
    b) che vengano sbarcate o sigillate le attrezzature  dei  sistemi
coperti da fermo (reti e divergenti) per l'intero periodo di cui alla
precedente lettera a).