Art. 2. Materiali e colori 1. Nel rispetto dell'immagine dei vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, il confezionamento di detti vini per l'immissione al consumo in recipienti di capacita' nominale non superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigio-nero, di varia intensita'. 2. I disciplinari di produzione possono consentire, a particolari condizioni, l'utilizzo dei seguenti materiali: terraglia, ceramica, porcellana e legno. 3. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata in recipienti di capacita' compresa tra 5 e 60 litri, oltre ai suddetti materiali, e' ammesso l'uso di acciaio inox alle condizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1982.