Art. 4. Le convenzioni da stipularsi tra la Praevidentia S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge n. 576/1978, dovranno in particolare prevedere: a) il rimborso integrale alla Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato, nonche' i criteri per il rimborso alla stessa Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge; b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Praevidentia S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera a), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge su indicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Praevidentia S.p.a.