Art. 4.
  Le   convenzioni   da  stipularsi  tra  la  Praevidentia  S.p.a.  e
l'Istituto nazionale delle  assicurazioni  -  Gestione  autonoma  del
fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli
3  e  4 del citato decreto-legge n. 576/1978, dovranno in particolare
prevedere:
    a) il rimborso integrale alla  Praevidentia  S.p.a.  delle  spese
direttamente  imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato, nonche' i criteri  per
il  rimborso alla stessa Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente
imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di  cui  all'art.  3
dello stesso decreto-legge;
    b)  il  rimborso  delle  altre spese sostenute dalla Praevidentia
S.p.a. per la liquidazione  dei  sinistri  indicati  alla  precedente
lettera  a), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al
servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra
l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto  della
rivalsa  di cui all'art. 3 del decreto-legge su indicato, al fondo di
garanzia ed il complessivo  ammontare  degli  indennizzi  corrisposti
dalla Praevidentia S.p.a.