Art. 6. I rapporti tra la Praevidentia S.p.a ed il commissario liquidatore della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La convenzione, tra l'altro, dovra' disciplinare: a) la possibilita' per la Praevidentia S.p.a. di accedere ai locali della sede della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. nonche' a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilita'; b) le modalita' per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576/1978, relativo all'obbligo per la Praevidentia S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri; c) le modalita' e le condizioni per l'utilizzo da parte della Praevidentia S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. La convenzione di cui sopra dovra' essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.