Art. 6.
  I  rapporti tra la Praevidentia S.p.a ed il commissario liquidatore
della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. saranno  regolati
con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
  La convenzione, tra l'altro, dovra' disciplinare:
    a)  la  possibilita'  per  la  Praevidentia S.p.a. di accedere ai
locali della sede della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.
nonche' a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa
per prendere  visione  dei  documenti  assicurativi,  ivi  custoditi,
trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilita';
    b)  le  modalita'  per  l'applicazione  della disposizione di cui
all'art. 5, ultimo  comma,  del  citato  decreto-legge  n.  576/1978,
relativo   all'obbligo   per   la  Praevidentia  S.p.a.  di  porre  a
disposizione del commissario liquidatore il personale necessario  per
l'amministrazione  della  liquidazione  dietro  rimborso dei relativi
oneri;
    c) le modalita' e le condizioni per  l'utilizzo  da  parte  della
Praevidentia  S.p.a.  dei locali della sede e degli uffici periferici
della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.
  La convenzione di cui sopra dovra' essere  stipulata  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.