Art. 7. Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto e' prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la Praevidentia S.p.a., e' obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.