Art. 7.
  Per  i  premi  e  le rate di premio che scadranno nei trenta giorni
successivi  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto   e'
prorogato  a  quarantacinque  giorni il termine di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile.
  Fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza del termine  come
sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione
ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.
  Fino alla scadenza dello stesso termine, la Praevidentia S.p.a., e'
obbligata  nei  confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in
base ai predetti documenti.