Art. 8. Gli assicurati della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Praevidentia S.p.a. che ne curera' l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.