Art. 8.
  Gli  assicurati della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.
che non abbiano provveduto al pagamento dei premi  o  delle  rate  di
premio  scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente
decreto potranno provvedervi anche presso gli  uffici  e  le  agenzie
della  Praevidentia  S.p.a.  che  ne  curera' l'incasso per conto del
commissario liquidatore, rilasciando all'interessato  certificato  di
assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.