Art. 2.
  1. Tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano  con
periodicita'   almeno  trimestrale  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma   di   appartenenza,   preferibilmente   mediante   supporto
magnetico,  le  informazioni  contenute  nelle  schede  di dimissione
ospedaliera relative a tutti i propri dimessi, con  l'esclusione  dei
neonati sani ospitati nel nido. Sono altresi' esclusi dall'obbligo di
compilare  la  scheda di dimissione per i propri dimessi gli istituti
di ricovero a  prevalente  carattere  socio-assistenziale  (residenze
sanitarie  assistenziali;  comunita'  protette; strutture manicomiali
residuali) e gli istituti di cura di cui all'art. 26 della  legge  28
dicembre 1978, n. 833.
  2.  Il direttore sanitario provvede ad attivare sistemi di verifica
della  completezza,  tempestivita'  e  qualita'  delle   informazioni
contenute  nella  scheda  di  dimissione ospedaliera, in ottemperanza
all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991.