Art. 2. 1. Tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicita' almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, preferibilmente mediante supporto magnetico, le informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera relative a tutti i propri dimessi, con l'esclusione dei neonati sani ospitati nel nido. Sono altresi' esclusi dall'obbligo di compilare la scheda di dimissione per i propri dimessi gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale (residenze sanitarie assistenziali; comunita' protette; strutture manicomiali residuali) e gli istituti di cura di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. 2. Il direttore sanitario provvede ad attivare sistemi di verifica della completezza, tempestivita' e qualita' delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, in ottemperanza all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991.