Art. 2.
  1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al  personale  facente
parte  della  missione  di  cui  all'articolo  1  e'  attribuito, con
decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o  dallo
spazio  aereo  corrispondente e sino al rientro in territorio o acque
territoriali italiane e comunque non oltre il 31  dicembre  1993,  il
trattamento  di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n.
642 (a), prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania
e Ungheria. A tal fine l'indennita' speciale di  cui  all'articolo  3
della  citata  legge  viene  fissata  nella  misura  del 70 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in  vigore.  Al
medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo
di  cui  alla  legge  18  maggio 1982, n. 301 (b), ragguagliandosi il
massimale assicurativo minimo  al  trattamento  economico  del  grado
rivestito dagli appartenenti al contingente.
  2.  Al  personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a pre-
stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad
essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui  al
comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  cattivita'  o  di
dispersione e' computato  per  intero  ai  fini  del  trattamento  di
pensione e non determina detrazioni di anzianita'.
  3.  In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di
servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo
comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (c).
In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima  causa,
si  applicano  le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,  n.  1092  (d).  Tali
trattamenti  previsti  per  i  casi  di  decesso  e di invalidita' si
cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,  nonche'  con  la
speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308  (c),  e
dal  regio  decreto-legge  15  luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
legge  5  agosto  1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni (e), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
  4.  Per  il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale
militare di pace.
  5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui
all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti,  possono  essere
condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza
U.E.O.
  6.  Il  personale della Guardia di finanza munito di patente civile
puo' condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri  Paesi
componenti la forza U.E.O.
  7.  E'  autorizzata  la  cessione  gratuita  di  mezzi,  materiali,
supporto logistico e servizi che  si  rendesse  necessaria  ai  Paesi
interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.
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             (a)   Gli  articoli  1  e  3  della  legge  n.  642/1961
          (Trattamento economico del personale  dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
          presso  delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso
          enti, comandi od organismi internazionali) cosi' recitano:
             "Art. 1. - Il personale  militare  dell'Esercito,  della
          Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
          delegazioni o rappresentanze militari  all'estero,  per  un
          periodo superiore a sei mesi, percepisce:
               a)  lo  stipendio  o  la  paga  e  gli altri assegni a
          carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
               b) un assegno di lungo servizio all'estero  in  misura
          mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
               c) le indennita' che possono spettare ai  sensi  delle
          disposizioni contenute negli articoli che seguono.
             Le  disposizioni  che precedono si applicano altresi' in
          caso di destinazione all'estero  presso  enti,  comandi  od
          organismi  internazionali  dai  quali non siano corrisposti
          stipendi o  paghe.    Eventuali  particolari  indennita'  o
          contributi  alle spese connesse alla missione, direttamente
          corrisposti  ai  singoli  dai  predetti  enti,  comandi  od
          organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo
          comma".
            "Art.  3.  -  Al  personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio  all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni  di  servizio,  una   indennita'   speciale   da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dell'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361  (abrogata  dall'art.  18
          della legge 27 dicembre 1973, n. 838, n.d.r.)".
             (b)  La  legge  n.  301/1992  reca  norme  a  tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento.
             (c)  L'art.  3  della legge n. 308/1981, recante norme a
          tutela  del  personale  militare  in  servizio  per   conto
          dell'ONU in zone di intervento, e' cosi' formulato:
             "Art.  3.  -  La pensione spettante in base alle vigenti
          disposizioni alle vedove e agli orfani  degli  ufficiali  e
          dei sottoufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e  del  Corpo  forestale  dello  stato,  caduti vittime del
          dovere in servizio di ordine pubblico  o  di  vigilanza  ad
          infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di
          soccorso,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo  di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
          del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura  pari  al
          trattamento    complessivo    di    attivita'   del   grado
          immediatamente superiore a quello rivestito  dal  congiunto
          all'epoca   del   decesso,   ivi  compresi  gli  emolumenti
          pensionabili, con esclusione  delle  quote  di  aggiuta  di
          famiglia  e  dell'indennita'  integrativa speciale che sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
             Per  le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
          Forze armate, dei Corpi di polizia e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di
          ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture  civili  e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata ordinaria, spettante secondo  le  disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni privilegiate di cui alla tabella  B  annessa  alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
             E'  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni,  e,  se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967,  n.  974.  Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di
          quest'ultima  legge,  va attribuito, se piu' favorevole, il
          trattamento previsto dalla presente legge.
             La pensione spettante, in mancanza della vedova o  degli
          orfani,  ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
          commi precedenti e'  liquidata  applicando  le  percentuali
          previste  dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
             Il trattamento speciale di pensione di cui  al  presente
          articolo  sara'  riliquidato  in  relazione alle variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici attribuiti ai militari in attivita'  di  servizio
          di   grado   corrispondente  a  quello  posto  a  base  del
          trattamento pensionistico".
             (d) Il D.P.R. n.  1092/1973  approvata  il  testo  unico
          delle  norme  sul  trattamento  di quiscenza dei dipendenti
          civili e militari dello Stato.
             (e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla  concessione
          di  un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi
          inabili in seguito ad incidenti di  volo,  e,  in  caso  di
          morte, alle loro famiglie.