Art. 2. 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 e' attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 (a), prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 (b), ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a pre- stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (c). In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (d). Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (c), e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (e), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace. 5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O. 6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile puo' condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O. 7. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio. ____________ (a) Gli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) cosi' recitano: "Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce: a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma". "Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, n.d.r.)". (b) La legge n. 301/1992 reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento. (c) L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, e' cosi' formulato: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottoufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiuta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". (d) Il D.P.R. n. 1092/1973 approvata il testo unico delle norme sul trattamento di quiscenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.