Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire  7.892  milioni  per   l'anno   1993,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario    medesimo,    all'uopo     parzialmente     utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.