(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
INTEGRAZIONI AI REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI
   UFFICIALI  INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITA' MASSIME
   DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI  TOLLERATE  NEI
   PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE.
   1.  Al punto 1 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre
1992, dopo il punto 1.5, e' aggiunto quanto segue:
   "1.6. Ai campioni finora  menzionati  sono  da  aggiungere  quelli
relativi  ai prodotti provenienti da Stati terzi prelevati al momento
dell'importazione secondo quanto specificato ai successivi punti 2.3.
e 2.4.".
   2. Al punto 2 dell'allegato I al decreto ministeriale 23  dicembre
1992, dopo il punto 2.2., e' aggiunto quanto segue:
   "2.3.  Per  i  prodotti  di origine vegetale importati dagli Stati
terzi, il prelievo dei  campioni  viene  effettuato  da  parte  degli
uffici  di  sanita' marittima, aerea e di confine terrestre su almeno
il 3% delle partite presentate per l'importazione con  priorita'  per
le partite di prodotti orto-frutticoli.
   Nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni
nella  misura  sopraindicata viene effettuato dagli uffici veterinari
di confine  terrestre,  porto  e  aeroporto  che  espletano  il  loro
intervento  limitatamente  al compito di prelevamento di campioni non
essendo tenuti, pertanto, a dover produrre  al  termine  di  predetta
attivita' ne' attestazioni ne' nulla osta relativi all'importazioneod
alla immissione al consumo delle partite campionate.
   2.4 Per i prodotti di origine animale importati dagli Stati terzi,
il  prelievo  dei  campioni  viene effettuato da parte dei competenti
uffici veterinari di confine, porto e aeroporto su almeno l'1%  delle
partite presentate per l'importazione".
   3.  Alla  fine del punto 4 dell'allegato I al decreto ministeriale
23 dicembre 1992 e' aggiunto quanto segue:
   "Per  i  prodotti  orto-frutticoli  di  importazione  le  indagini
prioritarie   sono  quelle  rilevanti  indicate  nella  tabella  5  e
includono comunque gli agenti utilizzati  nei  trattamenti  di  post-
raccolta".