ALLEGATO INTEGRAZIONI AI REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE. 1. Al punto 1 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992, dopo il punto 1.5, e' aggiunto quanto segue: "1.6. Ai campioni finora menzionati sono da aggiungere quelli relativi ai prodotti provenienti da Stati terzi prelevati al momento dell'importazione secondo quanto specificato ai successivi punti 2.3. e 2.4.". 2. Al punto 2 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992, dopo il punto 2.2., e' aggiunto quanto segue: "2.3. Per i prodotti di origine vegetale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte degli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre su almeno il 3% delle partite presentate per l'importazione con priorita' per le partite di prodotti orto-frutticoli. Nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni nella misura sopraindicata viene effettuato dagli uffici veterinari di confine terrestre, porto e aeroporto che espletano il loro intervento limitatamente al compito di prelevamento di campioni non essendo tenuti, pertanto, a dover produrre al termine di predetta attivita' ne' attestazioni ne' nulla osta relativi all'importazioneod alla immissione al consumo delle partite campionate. 2.4 Per i prodotti di origine animale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte dei competenti uffici veterinari di confine, porto e aeroporto su almeno l'1% delle partite presentate per l'importazione". 3. Alla fine del punto 4 dell'allegato I al decreto ministeriale 23 dicembre 1992 e' aggiunto quanto segue: "Per i prodotti orto-frutticoli di importazione le indagini prioritarie sono quelle rilevanti indicate nella tabella 5 e includono comunque gli agenti utilizzati nei trattamenti di post- raccolta".