Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montefalco" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Montefalco" e' riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Montefalco", obbligatoriamente seguita dalla specificazione bianco o rosso, e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Montefalco" bianco: Grechetto: non inferiore al 50%; Trebbiano toscano: da 20 al 35%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la restante parte. "Montefalco" rosso: Sangiovese: dal 60 al 70%; Sagrantino: dal 10 al 15%; altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la restante parte. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere prodotte nella zona di produzione, appresso indicata, che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, tutti in provincia di Perugia. Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimita' delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare i confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431 e 435. Da localita' Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S.Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimita' di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimita' di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localita' Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che sende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimita' di q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimita' della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia per la localita' di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimita' di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi inbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il con- fine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimita' di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213 in prossimita' di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adeguate con esclusione di quelli impiantati nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmene usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco non deve essere superiore a q. 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso non deve essere superiore a q. 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata. La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72% per il "Montefalco" bianco ed al 70% per il "Montefalco" rosso. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, la eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Montefalco" bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, al "Montefalco" rosso dell'11,5% e al "Montefalco" rosso "riserva" del 12%. Ai fini della vinificazione della tipologia rosso "riserva" le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia, a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole od associate che gia' vinificano o invecchiano al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche. Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di almeno trenta mesi, di cui dodici in botti di legno, con decorrenza dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco e "Montefalco" rosso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Montefalco" bianco: colore: giallo paglierino; odore: leggermente vinoso, fruttato; sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Montefalco" rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico, delicato; sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso "riserva", poveniente da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%, sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50%. Art. 7. Nella designazione del vino "Montefalco" la specificazione aggiuntiva "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione "Montefalco"; in ogni caso la specificazione "riserva" deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Montefalco", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Montefalco" e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato l'audativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone, localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" deve figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco, "Montefalco" rosso, e "Montefalco" rosso "riserva" per l'immissione al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Montefalco", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA