(all. 1 - art. 1)
           Disciplinare di produzione della denominazione
            di origine controllata dei vini "Montefalco"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Montefalco" e'  riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La    denominazione    di    origine   controllata   "Montefalco",
obbligatoriamente seguita dalla specificazione  bianco  o  rosso,  e'
riservata   ai   vini  provenienti  dalle  uve  dei  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   "Montefalco" bianco:
    Grechetto: non inferiore al 50%;
    Trebbiano toscano: da 20 al 35%;
    altri vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati   per   la   provincia   di  Perugia,  presi  da  soli  o
congiuntamente, per la restante parte.
  "Montefalco" rosso:
    Sangiovese: dal 60 al 70%;
    Sagrantino: dal 10 al 15%;
    altri  vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati   per   la   provincia   di  Perugia,  presi  da  soli  o
congiuntamente, per la restante parte.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Montefalco" devono essere prodotte nella zona di
produzione,  appresso  indicata,  che  comprende  l'intero territorio
amministrativo del comune di Montefalco e parte  del  territorio  dei
comuni   di   Bevagna,   Gualdo   Cattaneo,   Castel  Ritaldi,  Giano
dell'Umbria, tutti in provincia di Perugia.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    da una linea che, partendo dal  punto  di  incontro  del  confine
comunale  di  Montefalco  con il torrente Teverone a nord-ovest di q.
206, prosegue, in direzione sud,  lungo  il  confine  del  territorio
comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione,
percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la
strada  per  San  Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di
delimitazione   prosegue   risalendo    un    fossatello,    toccando
successivamente  le  quote  254  e  276;  indi  prosegue  oltre detto
fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351
in prossimita' delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest  la  strada
Castel  Ritaldi-Francocci  fino  ad incontrare il confine comunale di
Castel  Ritaldi.  Segue  detto  confine  comunale  in  direzione   C.
Lombricchio   e   prosegue  su  detto  confine,  passando  per  fosso
Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi  di  C.
Mazzoccanti.  Da  questo  punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord-ovest in comune  di  Giano  dell'Umbria,  inizialmente
lungo  una  carrareccia  ivi  esistente,  indi  seguendo un fossato e
toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in  prossimita'  del
passo  della  Puglia.  Di  qui  la  linea  di  delimitazione segue la
carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455.  Di
qui  seguendo  sempre  la carrareccia e poi un tratto di spartiacque,
raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il  centro  abitato  di
Giano  dell'Umbria,  indi prosegue su una carrareccia che tocca quota
530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in  direzione  C.
Casali  (q.  459)  e  della  frazione  Castagnola  e poco prima della
frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.  Di
qui  la  linea  di  delimitazione  percorre  in  direzione nord-ovest
(Tamagnino), la carrareccia esistente,  toccando  successivamente  le
quote  415  e  409.  Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio)
toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta  carrareccia
fino  ad incontrare i confine comunale di Giano dell'Umbria che segue
in direzione nord lungo il  fosso  del  Peccato  fino  a  q.  341  in
prossimita'   di   C.   Regnicolo.  Da  questo  punto,  la  linea  di
delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q.  436  e  q.
389  raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente
le quote 422,  431  e  435.  Da  localita'  Le  Torri,  la  linea  di
delimitazione  continua  lungo  la carreggiabile per S.Terenziano che
percorre in direzione nord-ovest fino in prossimita' di  q.  528.  Di
qui  raggiunge  la  polla d'acqua in prossimita' di q. 524 e segue il
fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322  e  piu'
oltre  lungo  il  fosso  di  Sagrano, proseguendo sempre in direzione
nord, risale a q. 344, raggiunge localita' Il Casino e di qui imbocca
una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui,  la
linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio
seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in
direzione  est  lungo  il  fosso  tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a
raggiungere la carrareccia per  C.  Antica.  Segue  tale  carrareccia
toccando  successivamente  q.  491,  C.  Antica,  q.  479,  q. 451 in
prossimita'  di  C.  Azzolina  e  prosegue  oltre,  sempre  su  detta
carrareccia,  in  direzione  sud-est  passando  per Santa Maria, Case
Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi  q.  320,  punto  di
incontro  con  la  carreggiabile  per  Ponte  di  Ferro, che segue in
direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350  e  382  e,
poco  oltre,  imbocca  la  carrareccia  che  raggiunge  a  q. 415, la
carreggiabile per  C.  Bordoni  che  segue  per  breve  tratto,  indi
riprende la carrareccia che sende a quota 372 e 315. Di qui, la linea
di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio
e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere
la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi
T.  del  Molino  fino  a  q.  287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di
delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in  direzione
nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi in direzione nord-ovest
raggiunge  Ponte  di  Ferro lo supera passando per le quote 257, 251,
247 e  246,  costeggia  Podere  Romita,  C.  Castellani,  C.  Orazio,
Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della Puglia.
Da  questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord,
il fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226 e 228 e  poco  oltre,
devia  in  direzione  est  risalendo  il  fossato  esistente  fino  a
raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte,  in  prossimita'
di  q.  316  che  segue  per  breve  tratto. Quindi risale l'impluvio
esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da  q.  436  la
linea  di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione
sud-est e  la  percorre  toccando  successivamente  q.  427,  q.  435
(Casemarco),  C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino
a raggiungere il fosso  Castellara,  in  prossimita'  della  q.  470.
Discende  tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia
ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove
incrocia  il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino lungo il
quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere  la  q.  550.  Sempre
lungo  il  corso  d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord
per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia  esistente  che
segue  percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi
in direzione nord costeggiando C. Puccini e  raggiunge,  superata  q.
626,  il  fosso  esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale
fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato  C.
Figarelli.    Da  q.  304,  la  linea  di  delimitazione raggiunge la
carreggiabile esistente e la percorre in direzione  ovest  fino  alla
prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a
sud-ovest  colle  del Pino e raggiunge il fosso di Nasso, lo segue in
direzione nord fino alla confluenza di questi con il  rio  dell'Acqua
Rossa  che  risale  in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C.
Bollena.   Attraversa la strada  per  tale  cascina  e  prosegue  per
l'impluvio  che  in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono,
lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare  la  carrareccia
per la localita' di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q.
338  ove  raggiunge  il  fosso  Rapace.  Segue  il  fosso  Rapace, in
direzione nord fino in prossimita' di Limigiano, punto di  confluenza
con  il  fosso  Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e
quindi inbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la
strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il con-
fine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimita' di
C.  Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco
oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile  che  costeggia
ad  est  il  convento  dell'Annunziata  e  a q. 213 in prossimita' di
Capro, riprende la via Ducale che percorre  fino  a  Bevagna  e  piu'
esattamente  fino  in  corrispondenza  di  q.  204  ove  detta strada
raggiunge il torrente Teverone. Da  qui  la  linea  di  delimitazione
segue  il  T.  Teverone  fino  a raggiungere il punto di incontro del
torrente con il confine comunale di Montefalco, a  nord-ovest  di  q.
206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  debbono  essere   quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche.
   Sono pertanto da considerarsi idonei tutti i vigneti di  giacitura
ed  esposizione  adeguate  con  esclusione  di  quelli impiantati nei
fondovalle.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere quelli generalmene usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Montefalco" bianco non deve
essere  superiore  a  q.  130  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la produzione del vino a
denominazione di origine  controllata  "Montefalco"  rosso  non  deve
essere   superiore  a  q.  110  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata.
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in   coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata  in  rapporto  alla
effettiva superficie vitata.
   La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di  categoria  interessate  di  anno  in anno, prima della vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione   puo'
stabilire  limiti massimi di produzione di uva per ettaro inferiori a
quelli  fissati  dal   presente   disciplinare,   dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72%
per il "Montefalco" bianco ed al 70% per il "Montefalco" rosso.
   Qualora  la  resa  uva-vino  superi  i  limiti sopra riportati, la
eccedenza  non  avra'   diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Montefalco" bianco un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo
del  10,5%,  al "Montefalco" rosso dell'11,5% e al "Montefalco" rosso
"riserva" del 12%.
   Ai fini della vinificazione della  tipologia  rosso  "riserva"  le
relative  uve  devono  essere oggetto di specifica denuncia annuale e
sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione
delle uve medesime.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  obbligatorio
devono  essere  effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  dei
comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione
di cui all'art. 3.
   E'  inoltre  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste,  tenuto  conto delle situazioni tradizionali, consentire che
tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito  territoriale  dei
comuni di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito
del  comune di Marsciano in provincia di Perugia, a condizione che si
tratti di casi preesistenti di aziende singole od associate che  gia'
vinificano  o  invecchiano  al  momento  dell'entrata  in  vigore del
presente disciplinare di produzione.
   Nella vinificazione sono  ammesse  solo  le  pratiche  enologiche,
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai vini di cui sopra le loro
specifiche caratteristiche.
   Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco"  rosso
non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo
di  invecchiamento  obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1›
novembre dell'anno di produzione delle uve.
   Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco"  rosso
"riserva"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento
obbligatorio minimo di almeno trenta mesi, di cui dodici in botti  di
legno,  con  decorrenza dal 1› novembre dell'anno di produzione delle
uve.
                               Art. 6.
   I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco"  bianco
e  "Montefalco"  rosso  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Montefalco" bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: leggermente vinoso, fruttato;
    sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Montefalco" rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico, delicato;
    sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 23 per mille.
   E'   facolta'   del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
   Il  vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso
"riserva", poveniente da uve aventi un titolo alcolometrico  volumico
minimo  naturale di 12%, sottoposto alle condizioni di invecchiamento
di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50%.
                               Art. 7.
   Nella  designazione  del  vino  "Montefalco"   la   specificazione
aggiuntiva  "riserva"  deve  figurare  in etichetta al di sotto della
dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto  non  puo'
essere  intercalata  tra  quest'ultima  dicitura  e  la denominazione
"Montefalco"; in ogni caso la specificazione "riserva" deve  figurare
in  caratteri  di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione "Montefalco", della stessa evidenza e  riportati  sulla
medesima base colorimetrica.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine "Montefalco" e' vietato l'uso  di  qualificazioni  aggiuntive
diverse  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi  compresi  gli  aggettivi   superiore,   extra,   fine,   scelto,
selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
l'audativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone, localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Montefalco" deve figurare l'annata di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco,
"Montefalco"  rosso,  e "Montefalco" rosso "riserva" per l'immissione
al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un
volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di  sughero  e,  per
quanto   riguarda  l'abbigliamento  e  la  tipologia,  confacenti  ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Montefalco", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli  articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA