(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
  Limitatamente alla tipologia dei vini "Montefalco"  rosso,  in  via
transitoria,  fino  al  31  agosto  1996, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare
ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15  della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art.
2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979.
  I soggetti  che  intendono  porre  in  commercio  a  partire  dalla
vendemmia 1993 i vini "Montefalco", provenienti da vigneti non ancora
iscritti,   conformemente   alle   disposizioni  di  cui  all'annesso
disciplinare, sono tenuti ad effettuare la  denuncia  dei  rispettivi
terreni  vitati  all'apposito  albo  dei vigneti entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Allo scadere del periodo transitorio di cui al comma 1,  i  vigneti
saranno   cancellati   d'ufficio   dal  rispettivo  albo,  qualora  i
produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare  a  detti
vigneti  le  modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
alle disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare  di
produzione    dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato  regionale  all'agricoltura.  Il  predetto  ufficio,
compiuti  i  necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla lo-
cale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai  fini
delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA