Art. 2. Limitatamente alla tipologia dei vini "Montefalco" rosso, in via transitoria, fino al 31 agosto 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979. I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini "Montefalco", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Allo scadere del periodo transitorio di cui al comma 1, i vigneti saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla lo- cale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1993 Il Ministro: DIANA