Art. 3. I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 2. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro: DIANA