Art. 3.
  I   servizi  fitosanitari  regionali  comunicheranno  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste i  dati  relativi  alle  partite  di
legname   importate  in  virtu'  del  presente  decreto  e  a  quelle
intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui alle lettere a)
e d) dell'art. 2.
  Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA