Art. 2.
  Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare
solo alla produzione di frutta, devono:
    a) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate;
    b) essere coltivate su superfici:
    situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole
destinate alla vendita e
    situate ad almeno un km dalla piu' vicina piantagione di  fragole
per  la  produzione  di  frutta  o  di  stoloni e che non soddisfa le
condizioni del presente decreto,
    situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere
Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e
    che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla  rimozione
della   coltura   precedente,   sono   state  analizzate  con  metodi
appropriati o trattate per garantire che siano indenni  da  organismi
nocivi del suolo;
    c)  essere  ufficialmente  ispezionate dal servizio fitosanitario
dell'Argentina almeno tre volte durante la  stagione  di  crescita  e
prima  dell'esportazione  per  individuare  l'eventuale  presenza  di
organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati  I  e  II  del
decreto  ministeriale  18  giugno  1993  di qualsiasi altro organismo
nocivo la cui presenza non  e'  nota  nella  Comunita'.  Le  piantine
infette o infettate devono essere eliminate. Le altre piantine devono
se del caso essere sottoposte a trattamento adeguato;
    d)  risultare  indenni,  all'atto  delle  ispezioni, da organismi
nocivi di cui alla lettera c);
    e) essere prive di qualsiasi residuo  di  terra  o  di  vegetali,
nonche' di fiori e di frutti.