Art. 3. Le piantine devono essere accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 18 giugno 1993. Detto certificato deve contenere: indicazioni dettagliate sull'ultimo trattamento subi'to prima dell'esportazione; la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di fragole e' conforme ai requisiti previsti dal presente decreto".