Art. 3.
  Le   piantine   devono   essere   accompagnate   dal    certificato
fitosanitario,  previe  idonee  ispezioni  al  fine  di verificare il
rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto  e  dal  decreto
ministeriale 18 giugno 1993.
  Detto certificato deve contenere:
   indicazioni  dettagliate  sull'ultimo  trattamento  subi'to  prima
dell'esportazione;
   la dichiarazione supplementare che  "la  partita  di  piantine  di
fragole e' conforme ai requisiti previsti dal presente decreto".