Art. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina della commissione di collaudo. All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% del contributo, con cui il Dipartimento provvedera' direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1993 Il Presidente: CIAMPI