Art. 4.
  Il Dipartimento della protezione  civile  provvedera'  alla  nomina
della commissione di collaudo.
  All'uopo  viene  accantonata la percentuale dell'1% del contributo,
con cui il Dipartimento provvedera'  direttamente  alla  liquidazione
delle parcelle dei collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI