Art. 11. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.