Art. 2. Lavoro dei detenuti 1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (a), e' cosi' modificato: a) il comma primo e' sostituito dal seguente: "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione". a-bis) (( il comma sesto e' sostituito dal seguente: )) (( "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto )) (( esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo )) (( stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, )) (( della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate )) (( attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo )) (( la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati )) (( sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui )) (( all'art. 14- bis della presente legge"; )) (( a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti: )) (( "Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno )) (( dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in )) (( due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per )) (( qualifica o mestiere. )) (( Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e )) (( per il nulla osta agli organismi competenti per il )) (( collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una )) (( commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo )) (( degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia )) (( penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, )) (( eletti all'interno della categoria di appartenenza da un )) (( rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni )) (( sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, da un )) (( rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per )) (( l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante )) (( delle organizzazioni sindacali territoriali. )) (( Alle riunioni della commissione partecipa senza potere )) (( deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, )) (( designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel )) (( regolamento interno dell'istituto. )) (( Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o )) (( designato secondo i criteri in precedenza indicati. )) (( Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul )) (( collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della )) (( legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b). )) (( Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica )) (( la disciplina generale sul collocamento"; )) b) il comma decimo e' sostituito dal seguente: "La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.". b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: (( "Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e )) (( giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa )) (( lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al )) (( lavoro dei detenuti nell'anno precedente"; )) (( 1- bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, )) (( e' inserito il seguente: )) (( "Art. 20-bis ( Modalita' di organizzazione del lavoro). )) (( - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione )) (( penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la )) (( direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee )) (( all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la )) (( specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e )) (( concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, )) (( d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a )) (( titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se )) (( necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private )) (( ed acquistando le relative progettazioni. )) (( 2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in )) (( quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma )) (( dell'articolo 20 (c) , promuove la vendita dei )) (( prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante )) (( apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o )) (( private, che abbiano una propria rete di distribuzione )) (( commerciale. )) (( 3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che )) (( commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria )) (( possono, in deroga alle norme di contabilita' generale dello )) (( Stato e a quelle di contabilita' speciale, effettuare pagamenti )) (( differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti. )) (( 4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 )) (( (d), e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con )) (( regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 )) (e)". )) 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (f), e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del (( comma sedicesimo )) dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.". 2-bis. (( Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. )) (( 354, e' inserito il seguente: )) (( "Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro )) (( penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni regionali )) (( per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal )) (( provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e )) (( sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle )) (( associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e )) (( dai rappresentanti della regione che operino nel settore del )) (( lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del )) (( lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in )) (( servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima )) (( occupazione. )) (( 2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di )) (( direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione )) (( penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro )) (( penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti. )) (( 3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione )) (( penitenziaria devono essere quantitativamente e )) (( qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni )) (( singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta )) (( dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente )) (( elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, )) (( agricole ed ai servizi di istituto. )) (( 4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i )) (( posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese )) (( pubbliche o private o associazioni cooperative nonche' i posti )) (( relativi alle produzioni che imprese private o associazioni )) (( cooperative intendono organizzare e gestire direttamente )) (( all'interno degli istituti. )) (( 5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il )) (( piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, )) (( all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria )) (( disponibile e alle strutture produttive. )) (( 6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare )) (( della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati )) (( dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, )) (( sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario. )) (( 7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le )) (( attivita' lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a )) (( sicurezza attenuata". ))
(a) Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 5 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dalla legge che qui si pubblica, e' il seguente: "Art. 20 (Lavoro) . - Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato. Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14- bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazione sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' in- dicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente". (b) Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro: "Art. 19 (Norme per i detenuti e gli internati). - 1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalita' cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario. 2. I detenuti e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento. 3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale. 4. Quando viene svolta un'attivita' lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita' di cui al comma 3 non e' cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione. 6. Quanto il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica. 7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attivita' artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. (c) Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' riportato alla nota (a) dell'articolo in commento. (d) L'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 (Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e pena su richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei privati), disponeva l'obbligo, a carico dei committenti delle forniture, di versare anticipatamente una quota non inferiore all'80 per cento del prezzo. (e) L'art. 611 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, recante sostituzione delle disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione e contabilita') del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1 febbraio 1891, n. 260, recava norme per la vendita dei manufatti dell'Amministrazione penitenziaria. (f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 21 ( Lavoro all'esterno ). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".