Art. 2.
                         Lavoro dei detenuti
 
  1.  L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (a), e' cosi'
modificato:
    a) il comma primo e' sostituito dal seguente:
  "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli  internati  al  lavoro  e  la  loro
partecipazione  a  corsi  di  formazione  professionale.  A tal fine,
possono  essere   istituite   lavorazioni   organizzate   e   gestite
direttamente   da  imprese  pubbliche  o  private  e  possono  essere
istituiti corsi di formazione professionale organizzati e  svolti  da
aziende  pubbliche,  o  anche da aziende private convenzionate con la
regione".
       a-bis) (( il comma sesto e' sostituito dal seguente:        ))
(( "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto   ))
(( esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo     ))
(( stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari,   ))
(( della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate  ))
(( attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo ))
(( la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati        ))
(( sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui         ))
(( all'art. 14- bis della presente legge";                         ))
(( a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:            ))
(( "Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno             ))
(( dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in    ))
(( due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per      ))
(( qualifica o mestiere.                                           ))
(( Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e   ))
(( per il nulla osta agli organismi competenti per il              ))
(( collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una           ))
(( commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo ))
(( degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia       ))
(( penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo,   ))
(( eletti all'interno della categoria di appartenenza da un        ))
(( rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni     ))
(( sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, da un       ))
(( rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per ))
(( l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante    ))
(( delle organizzazioni sindacali territoriali.                    ))
(( Alle riunioni della commissione partecipa senza potere          ))
(( deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati,  ))
(( designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel       ))
(( regolamento interno dell'istituto.                              ))
(( Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o        ))
(( designato secondo i criteri in precedenza indicati.             ))
(( Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul  ))
(( collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della ))
(( legge 28 febbraio 1987, n. 56 (b).                              ))
(( Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica  ))
(( la disciplina generale sul collocamento";                       ))
    b) il comma decimo e' sostituito dal seguente:
  "La  durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di
tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa
e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi
di formazione professionale di cui al comma primo e'  garantita,  nei
limiti  degli  stanziamenti  regionali, la tutela assicurativa e ogni
altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti  in  ordine  a  tali
corsi.".
    b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
(( "Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e         ))
(( giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa ))
(( lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al  ))
(( lavoro dei detenuti nell'anno precedente";                      ))
(( 1- bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  ))
(( e' inserito il seguente:                                        ))
(( "Art. 20-bis ( Modalita' di organizzazione del lavoro).         ))
(( - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione             ))
(( penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la          ))
(( direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee          ))
(( all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la     ))
(( specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e       ))
(( concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti,      ))
(( d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a    ))
(( titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se         ))
(( necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ))
(( ed acquistando le relative progettazioni.                       ))
(( 2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in     ))
(( quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma ))
(( dell'articolo 20 (c) , promuove la vendita dei                  ))
(( prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante         ))
(( apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o       ))
(( private, che abbiano una propria rete di distribuzione          ))
(( commerciale.                                                    ))
(( 3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che  ))
(( commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria       ))
(( possono, in deroga alle norme di contabilita' generale dello    ))
(( Stato e a quelle di contabilita' speciale, effettuare pagamenti ))
(( differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.           ))
(( 4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 ))
(( (d), e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con          ))
(( regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 )) (e)".                  ))
  2.  Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (f), e' aggiunto il seguente:
     "4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  e  la
disposizione  di  cui  al  secondo periodo del (( comma sedicesimo ))
dell'articolo 20 si applicano anche ai  detenuti  ed  agli  internati
ammessi  a  frequentare corsi di formazione professionale all'esterno
degli istituti penitenziari.".
       2-bis. (( Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. ))
(( 354, e' inserito il seguente:                                   ))
(( "Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro               ))
(( penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni regionali    ))
(( per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal           ))
(( provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e     ))
(( sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle         ))
(( associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e ))
(( dai rappresentanti della regione che operino nel settore del    ))
(( lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del   ))
(( lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in  ))
(( servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima  ))
(( occupazione.                                                    ))
(( 2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di ))
(( direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione    ))
(( penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro   ))
(( penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti.        ))
(( 3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione           ))
(( penitenziaria devono essere quantitativamente e                 ))
(( qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni   ))
(( singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta  ))
(( dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente   ))
(( elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, ))
(( agricole ed ai servizi di istituto.                             ))
(( 4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i     ))
(( posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese          ))
(( pubbliche o private o associazioni cooperative nonche' i posti  ))
(( relativi alle produzioni che imprese private o associazioni     ))
(( cooperative intendono organizzare e gestire direttamente        ))
(( all'interno degli istituti.                                     ))
(( 5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il  ))
(( piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti,            ))
(( all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria    ))
(( disponibile e alle strutture produttive.                        ))
(( 6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare    ))
(( della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati  ))
(( dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria,  ))
(( sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.   ))
(( 7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le         ))
(( attivita' lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a   ))
(( sicurezza attenuata".                                           ))
 
             (a)  Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio
          1975, n.  354, come modificato dall'art. 5 della  legge  10
          ottobre 1986, n. 663, e dalla legge che qui si pubblica, e'
          il seguente:
             "Art. 20 (Lavoro) . - Negli istituti penitenziari devono
          essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
          degli  internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
          di formazione professionale. A  tal  fine,  possono  essere
          istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
          imprese  pubbliche  o  private  e  possono essere istituiti
          corsi di formazione professionale organizzati e  svolti  da
          aziende  pubbliche o anche da aziende private convenzionate
          con la regione.
             Il lavoro penitenziario non ha carattere  afflittivo  ed
          e' remunerato.
             Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i  condannati e per i
          sottoposti alle misure di sicurezza della colonia  agricola
          e della casa di lavoro.
             I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura
          e  di  custodia  e  dell'ospedale  psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche.
             L'organizzazione e i  metodi  del  lavoro  penitenziario
          devono  riflettere  quelli del lavoro nella societa' libera
          al fine di  far  acquisire  ai  soggetti  una  preparazione
          professionale  adeguata  alle normali condizioni lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale.
          Nell'assegnazione dei soggetti  al  lavoro  si  deve  tener
          conto   esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione
          durante lo stato  di  detenzione  o  di  internamento,  dei
          carichi  familiari,  della  professionalita', nonche' delle
          precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
          essi   potranno   dedicarsi   dopo   la   dimissione,   con
          l'esclusione  dei detenuti e internati sottoposti al regime
          di sorveglianza particolare di  cui  all'articolo  14-  bis
          della presente legge.
          Il   collocamento   al   lavoro  da  svolgersi  all'interno
          dell'istituto avviene nel rispetto di  graduatorie  fissate
          in  due  apposite  liste delle quali una generica e l'altra
          per qualifica o mestiere.
          Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste
          e per  il  nulla-osta  agli  organismi  competenti  per  il
          collocamento,  e'  istituita,  presso  ogni  istituto,  una
          commissione composta dal direttore, da un  appartenente  al
          ruolo  degli  ispettori  o  dei sovrintendenti del Corpo di
          polizia penitenziaria e da un rappresentante del  personale
          educativo,    eletti   all'interno   della   categoria   di
          appartenenza, da un rappresentante unitariamente  designato
          dalle organizzazione sindacali piu' rappresentative sul pi-
          ano   nazionale,   da  un  rappresentante  designato  dalla
          commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
          competente e  da  un  rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali territoriali.
          Alle  riunioni  della  commissione  partecipa  senza potere
          deliberativo  un  rappresentante  dei  detenuti   e   degli
          internati, designato per sorteggio secondo le modalita' in-
          dicate nel regolamento interno dell'istituto.
          Per  ogni  componente  viene indicato un supplente eletto o
          designato secondo i criteri in precedenza indicati.
          Al lavoro all'esterno si applicano la  disciplina  generale
          sul  collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo
          19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
          Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  articolo  si
          applica la disciplina generale sul collocamento.
             Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle
          norme  di  contabilita' generale dello Stato e di quelle di
          contabilita' speciale, possono, previa  autorizzazione  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia,  vendere prodotti delle
          lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o  anche  inferiore
          al  loro  costo,  tenuto  conto,  per quanto possibile, dei
          prezzi  praticati  per  prodotti corrispondenti nel mercato
          all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
             I detenuti  e  gli  internati  che  mostrino  attitudini
          artigianali,   culturali   o   artistiche   possono  essere
          esonerati  dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi   ad
          esercitare,   per  proprio  conto,  attivita'  artigianali,
          intellettuali o artistiche.
             I  soggetti  che  non  abbiano  sufficienti   cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
          La  durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i
          limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia  di  lavoro
          e,  alla  stregua  di  tali leggi, sono garantiti il riposo
          festivo  e  la  tutela  assicurativa  e  previdenziale.  Ai
          detenuti  e  agli  internati  che  frequentano  i  corsi di
          formazione  professionale  di  cui  al   comma   primo   e'
          garantita,  nei  limiti  degli  stanziamenti  regionali, la
          tutela assicurativa e  ogni  altra  tutela  prevista  dalle
          disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
          Entro  il  31  marzo  di  ogni anno il Ministro di grazia e
          giustizia trasmette al Parlamento una  analitica  relazione
          circa  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di legge
          relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente".
             (b) Si trascrive il testo dell'art. 19  della  legge  28
          febbraio  1987, n. 56, contenente norme sull'organizzazione
          del mercato del lavoro:
             "Art. 19 (Norme per i detenuti e gli internati). - 1. La
          commissione circoscrizionale per  l'impiego,  su  richiesta
          delle   direzioni  degli  istituti  penitenziari  esistenti
          nell'ambito della circoscrizione, stabilisce  le  modalita'
          cui   la   sezione   circoscrizionale  deve  attenersi  per
          promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro  da  parte
          di  imprese  che,  in possesso dei requisiti indicati dalle
          direzioni  stesse,  appaiono  idonee   a   collaborare   al
          trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da
          ammettere,   a   norma   delle  leggi  vigenti,  al  lavoro
          extrapenitenziario.
             2.  I  detenuti  e  gli  internati  hanno  facolta'   di
          iscriversi  nelle  liste di collocamento e, finche' permane
          lo stato di detenzione o di  internamento,  sono  esonerati
          dalla  conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta
          del detenuto o dell'internato, la  direzione  dell'istituto
          penitenziario  provvede a segnalare periodicamente lo stato
          di detenzione o di internamento.
             3.  Lo  stato  di  detenzione  o  di  internamento   non
          costituisce  causa  di decadenza dal diritto all'indennita'
          di disoccupazione ordinaria o speciale.
             4.   Quando   viene   svolta   un'attivita'   lavorativa
          remunerata   all'interno   o   all'esterno  degli  istituti
          penitenziari,  l'indennita'  di  cui  al  comma  3  non  e'
          cumulabile   con   la   retribuzione   fino  a  concorrenza
          dell'ammontare della retribuzione medesima.
             5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
          proposta  della   commissione   centrale   per   l'impiego,
          determina  i  criteri di computo dell'anzianita' figurativa
          che deve essere riconosciuta agli ex detenuti  o  internati
          che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni
          dalla  scarcerazione,  in relazione alla durata del periodo
          di carcerazione.
             6. Quanto il lavoro a domicilio  si  svolge  all'interno
          degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla
          direzione   dell'istituto   medesimo  le  somme  dovute  al
          lavoratore al netto delle  ritenute  previste  dalle  leggi
          vigenti,  dimostrando  ad essa l'adempimento degli obblighi
          relativi  alla  tutela   assicurativa,   previdenziale   ed
          infortunistica.
             7.   Per   il  lavoro  a  domicilio  svolto  all'interno
          dell'istituto  penitenziario,  si  applicano,   in   quanto
          compatibili,  le  disposizioni della legge sull'ordinamento
          penitenziario  in  materia  di  svolgimento  di   attivita'
          artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.
             (c)  Il testo vigente dell'art. 20 della legge 26 luglio
          1975, n.  354, e' riportato alla nota (a) dell'articolo  in
          commento.
             (d) L'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 (Parziale
          reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia
          e  giustizia  dell'importo  delle  forniture eseguite negli
          istituti di prevenzione e pena su richiesta delle pubbliche
          amministrazioni e  dei  privati),  disponeva  l'obbligo,  a
          carico   dei   committenti   delle  forniture,  di  versare
          anticipatamente una quota non inferiore  all'80  per  cento
          del prezzo.
             (e) L'art. 611 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, recante
          sostituzione  delle  disposizioni contenute nella parte III
          (Amministrazione e contabilita') del  regolamento  generale
          per  gli  stabilimenti  carcerari 1› febbraio 1891, n. 260,
          recava    norme    per    la    vendita    dei    manufatti
          dell'Amministrazione penitenziaria.
             (f)  Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio
          1975, n.  354, come modificato dall'art. 1,  comma  2,  del
          D.L.  13  maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni
          nella legge 12 luglio 1991, n.   203,  e  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  21  ( Lavoro all'esterno ). - 1. I detenuti e gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'articolo 15.
             2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati  al lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente
          autorita' giudiziaria.
             3. Quando si tratta di imprese private, il  lavoro  deve
          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
             4.  Per  ciascun condannato o internato il provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
             4-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti e la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati   ammessi   a  frequentare  corsi  di  formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari".