Art. 6.
                    Incompatibilita' dei sanitari
 
  1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n.
740 (a), e' aggiunto il seguente:
  "A  tutti  i  medici  che  svolgono,  a qualsiasi titolo, attivita'
nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi'
le incompatibilita' (( e le  limitazioni  previste  dai  contratti  e
dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. ))
 2.  Al  primo  comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n.
740 (b) , dopo le parole: "presso cui e' addetto"  sono  inserite  le
seguenti:  ", assicurando in ogni caso la sua (( presenza giornaliera
in istituto per diciotto ore settimanali. ))
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 2 della legge  9  ottobre
          1970,  n.  740, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
             "Art.  2  (Rapporto   di   incarico).   Le   prestazioni
          professionali   rese   in   conseguenza   del  conferimento
          dell'incarico sono disciplinate dalle norme della  presente
          legge.
             Ai medici incaricati non sono applicabili le norme rela-
          tive  alla  incompatibilita'  e  al  cumulo di impieghi ne'
          alcuna altra norma concernente gli impiegati  civili  dello
          Stato.
             A  tutti  i  medici  che  svolgono,  a qualsiasi titolo,
          attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non  sono
          applicabili  altresi'  le incompatibilita' e le limitazioni
          previste dai contratti e dalle convenzioni con il  Servizio
          sanitario nazionale".
             (b)  Il testo vigente dell'art. 14 della legge 9 ottobre
          1970, n.  740, come modificato dall'art. 2 della  legge  15
          gennaio  1991,  n.  26, e dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
             "Art. 14 (Doveri) . - Il medico incaricato e'  tenuto  a
          svolgere  servizio  adeguato  alle  esigenze  dell'istituto
          presso cui e' addetto, assicurando  in  ogni  caso  la  sua
          presenza   giornaliera   in   istituto   per  diciotto  ore
          settimanali e  ad  osservare  le  vigenti  disposizioni  in
          materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.
             Egli   e'   tenuto,   altresi',   alla   osservanza  dei
          regolamenti, per gli istituti di prevenzione e  di  pena  e
          del  regolamento  interno  dell'istituto  cui e' addetto, e
          deve  tener  conto,   compatibilmente   con   le   esigenze
          sanitarie,   delle  disposizioni  impartite  dal  direttore
          dell'istituto o servizio.
             Il medico incaricato addetto agli  istituti  diretti  da
          medici  di  ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive
          tecniche impartite dal direttore.
             Il  medico  incaricato  addetto  agli  istituti presso i
          quali  il  servizio  sanitario  e'  diretto  da  un  medico
          dirigente  e'  tenuto ad osservare le direttive tecniche da
          questi impartite e, qualora se ne  discosti,  deve  fornire
          motivata  spiegazione  al  medico  provinciale, il quale ne
          valuta la fondatezza.
             Fermo  restando  quanto  disposto  dal   secondo   comma
          dell'articolo  2,  al  medico incaricato non possono essere
          affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i  servizi  di
          cui  agli  articoli  51  e  52, salvo il disposto del terzo
          comma dell'articolo 52.
             Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero
          di grazia e giustizia, organizza corsi di  aggiornamento  e
          di specializzazione in medicina carceraria.
             Il personale sanitario che senza giustificato motivo non
          partecipa a detti corsi decade dall'incarico".