Art. 6. Incompatibilita' dei sanitari 1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (a), e' aggiunto il seguente: "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' (( e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. )) 2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (b) , dopo le parole: "presso cui e' addetto" sono inserite le seguenti: ", assicurando in ogni caso la sua (( presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali. ))
(a) Il testo vigente dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Rapporto di incarico). Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme rela- tive alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale". (b) Il testo vigente dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 14 (Doveri) . - Il medico incaricato e' tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui e' addetto, assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Egli e' tenuto, altresi', alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui e' addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio. Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore. Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario e' diretto da un medico dirigente e' tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza. Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria. Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico".