(all. 1 - art. 1)
                        MODIFICHE DI STATUTO
   Art. 18. - 1. L'esercizio  finanziario  inizia  il  1›  luglio  di
ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
   I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti dal
direttore  al  consiglio  di amministrazione ed al collegio sindacale
rispettivamente il bilancio preventivo entro il 31  marzo  precedente
l'inizio  dell'esercizio  ed  il  bilancio  consuntivo  entro  il  30
settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.
   2. Entro il 30 aprile, vista la relazione del collegio  sindacale,
il  consiglio  di amministrazione approva il bilancio preventivo e la
relativa relazione.
   Entro il 31 ottobre, vista la relazione del collegio sindacale, il
consiglio di amministrazione approva  il  bilancio  consuntivo  e  la
relativa relazione.
   (Omissis).
   Art.  19.-  1.  Una  quota  pari almeno al cinquanta per cento dei
proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione
nella Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di  Genova  e  Imperia
viene  assegnata  ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione
di aumenti di capitale della banca medesima. A tale  riserva  restano
acquisiti  gli  interessi  maturati  tempo per tempo sulla stessa. La
riserva puo' essere investita  esclusivamente  in  titoli  di  natura
obbligazionaria  di  societa' appartenenti al gruppo Banca Carige e/o
in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e/o  prestiti  subordinati
in  conto  futuri  aumenti  di  capitale  della  Banca  Carige S.p.a.
medesima.
   (Omissis).
                    Titolo VI - NORME TRANSITORIE
   Art.  23.  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.   18,
l'esercizio  relativo  all'anno  1993  ha inizio il 1› gennaio 1993 e
termina il 30 giugno 1994.