MODIFICHE DI STATUTO Art. 18. - 1. L'esercizio finanziario inizia il 1 luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti dal direttore al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale rispettivamente il bilancio preventivo entro il 31 marzo precedente l'inizio dell'esercizio ed il bilancio consuntivo entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio. 2. Entro il 30 aprile, vista la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo e la relativa relazione. Entro il 31 ottobre, vista la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione. (Omissis). Art. 19.- 1. Una quota pari almeno al cinquanta per cento dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione nella Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della banca medesima. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa. La riserva puo' essere investita esclusivamente in titoli di natura obbligazionaria di societa' appartenenti al gruppo Banca Carige e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e/o prestiti subordinati in conto futuri aumenti di capitale della Banca Carige S.p.a. medesima. (Omissis). Titolo VI - NORME TRANSITORIE Art. 23. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 18, l'esercizio relativo all'anno 1993 ha inizio il 1 gennaio 1993 e termina il 30 giugno 1994.