Art. 2. All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale che comprende: nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca ed il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: E') latitudine 3759'12" Nord; longitudine 01201'42" Est; V) latitudine 3759'12" Nord; longitudine 01200'54" Est; Z) latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01201'24" Est; F') latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01203'00" Est; nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: T') latitudine 3800'08" Nord; longitudine 01224'10" Est; A") latitudine 3759'52" Nord; longitudine 01225'20" Est; B") latitudine 3758'40" Nord; longitudine 01225'20" Est; Z') latitudine 3758'34" Nord; longitudine 01224'10" Est. In tali zone sono vietati: a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dalla capitaneria di porto di Trapani o dal Ministero dell'ambiente, per finalita' di ricerca scientifica o per attivita' cine-fotografiche; d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle spe- cie animali o vegetali e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee; e) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze solide e che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; f) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area; h) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato; i) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie. In tali zone sono consentite: a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, per motivi di servizio e di studio; b) la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Favignana per lo svolgimento di attivita' di visite guidate in superficie o subacquee, in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza; c) la balneazione. Nella zona A dell'isola di Marettimo sono consentite la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti a cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana, frazione di Marettimo, per i quali i comuni di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza. Zona B di riserva generale, che comprende: nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca e la Punta Troia, delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: E') latitudine 3759'12" Nord; longitudine 01201'42" Est; V) latitudine 3759'12" Nord; longitudine 01200'54" Est; U) latitudine 3759'30" Nord; longitudine 01201'00" Est; T) latitudine 3800'48" Nord; longitudine 01201'24" Est; S) latitudine 3800'54" Nord; longitudine 01202'12" Est; R) latitudine 3800'00" Nord; longitudine 01204'12" Est; Q) latitudine 3759'30" Nord; longitudine 01204'12" Est; P) latitudine 3759'30" Nord; longitudine 01203'48" Est; nonche', nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: D') latitudine 3756'54" Nord; longitudine 01205'30" Est; C') latitudine 3756'54" Nord; longitudine 01205'48" Est; B') latitudine 3756'24" Nord; longitudine 01205'48" Est; A') latitudine 3756'00" Nord; longitudine 01202'54" Est; Z) latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01201'24" Est; F') latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01203'00" Est; nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: N') latitudine 3801'07" Nord; longitudine 01220'09" Est; O') latitudine 3801'28" Nord; longitudine 01220'09" Est; P') latitudine 3800'42" Nord; longitudine 01218'56" Est; Q') latitudine 3758'58" Nord; longitudine 01218'32" Est; R') latitudine 3758'58" Nord; longitudine 01219'56" Est; S') latitudine 3759'05" Nord; longitudine 01219'56" Est; nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: G') latitudine 3756'48" Nord; longitudine 01218'04" Est; H') latitudine 3757'08" Nord; longitudine 01217'36" Est; I') latitudine 3758'04" Nord; longitudine 01218'45" Est; L') latitudine 3757'01" Nord; longitudine 01219'31" Est; M') latitudine 3756'48" Nord; longitudine 01218'56" Est; nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A di riserva integrale di Maraone; tale area e' delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al presente decreto sotto il numero 2: A") latitudine 3759'52" Nord; longitudine 01225'20" Est; B") latitudine 3758'40" Nord; longitudine 01225'20" Est; V') latitudine 3758'44" Nord; longitudine 01226'23" Est; U') latitudine 3759'40" Nord; longitudine 01226'23" Est. In tali zone sono vietate: a) la pesca esercitata con reti da traino; b) la pesca subacquea; c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato; d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea. In tali zone sono consentite: a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa; b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio; T) latitudine 3800'48" Nord; longitudine 01201'24" Est; S) latitudine 3800'54" Nord; longitudine 01202'12" Est; R) latitudine 3800'00" Nord; longitudine 01204'12" Est; Q) latitudine 3759'30" Nord; longitudine 01204'12" Est; P) latitudine 3759'30" Nord; longitudine 01203'48" Est; nonche', nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: D') latitudine 3756'54" Nord; longitudine 01205'30" Est; C') latitudine 3756'54" Nord; longitudine 01205'48" Est; B') latitudine 3756'24" Nord; longitudine 01205'48" Est; A') latitudine 3756'00" Nord; longitudine 01202'54" Est; Z) latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01201'24" Est; F') latitudine 3757'24" Nord; longitudine 01203'00" Est; nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: N') latitudine 3801'07" Nord; longitudine 01220'09" Est; O') latitudine 3801'28" Nord; longitudine 01220'09" Est; P') latitudine 3800'42" Nord; longitudine 01218'56" Est; Q') latitudine 3758'58" Nord; longitudine 01218'32" Est; R') latitudine 3758'58" Nord; longitudine 01219'56" Est; S') latitudine 3759'05" Nord; longitudine 01219'56" Est; nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2: G') latitudine 3756'48" Nord; longitudine 01218'04" Est; H') latitudine 3757'08" Nord; longitudine 01217'36" Est; I') latitudine 3758'04" Nord; longitudine 01218'45" Est; L') latitudine 3757'01" Nord; longitudine 01219'31" Est; M') latitudine 3756'48" Nord; longitudine 01218'56" Est; nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A di riserva integrale di Maraone; tale area e' delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al presente decreto sotto il numero 2: A") latitudine 3759'52" Nord; longitudine 01225'20" Est; B") latitudine 3758'40" Nord; longitudine 01225'20" Est; V') latitudine 3758'44" Nord; longitudine 01226'23" Est; U') latitudine 3759'40" Nord; longitudine 01226'23" Est. In tali zone sono vietate: a) la pesca esercitata con reti da traino; b) la pesca subacquea; c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato; d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea. In tali zone sono consentite: a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa; b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio; c) la navigazione e la sosta, entro i 500 metri dalla costa, di natanti appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza; d) le attivita' di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale; e) la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori. Zona C di riserva parziale, che comprende: attorno all'isola di Marettimo il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B gia' precedentemente individuate: C") latitudine 3802'00" Nord; longitudine 01212'12" Est; D") latitudine 3757'12" Nord; longitudine 01208'24" Est; E") latitudine 3754'42" Nord; longitudine 01202'00" Est; attorno alle isole di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B gia' precedentemente individuate: F") latitudine 3752'06" Nord; longitudine 01215'12" Est; G") latitudine 3800'12" Nord; longitudine 01215'12" Est; H") latitudine 3801'36" Nord; longitudine 01218'42" Est. In tali zone sono consentite: a) la pesca sportiva di superficie nonche' la pesca professionale ad esclusione di quella esercitata con reti da traino, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale; b) la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori. Zona D di protezione: comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, cosi' come delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre 1991, citato in premessa. In tale zona sono consentite: a) la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti da traino, fatte salve le limitazioni stabilite dalle autorita' competenti in relazione alla necessita' di effettuare il fermo biologico; b) la pesca sportiva; c) la balneazione e le immersioni con o senza apparecchi autorespiratori.