Art. 2.
 All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono
individuate le zone  appresso  elencate  con  i  relativi  regimi  di
tutela:
  Zona A di riserva integrale che comprende:
   nell'isola  di  Marettimo  il tratto di mare prospiciente la costa
tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca ed il faro a sud di
Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente
i punti appresso elencati e puntualmente indicati  nella  cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 1:
 E') latitudine 37›59'12" Nord; longitudine 012›01'42" Est;
 V) latitudine 37›59'12" Nord; longitudine 012›00'54" Est;
 Z) latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›01'24" Est;
 F') latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›03'00" Est;
   nell'isola  di  Maraone  l'area  delimitata dalla linea di costa e
dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente  indicati
nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
 T') latitudine 38›00'08" Nord; longitudine 012›24'10" Est;
 A") latitudine 37›59'52" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 B") latitudine 37›58'40" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 Z') latitudine 37›58'34" Nord; longitudine 012›24'10" Est.
 In tali zone sono vietati:
  a)  l'asportazione,  anche  parziale,  e  il  danneggiamento  delle
formazioni geologiche e minerali;
  b) la pesca sia professionale  che  sportiva  con  qualunque  mezzo
esercitata;
  c)  l'immersione  con  apparecchi  autorespiratori,  fatte salve le
immersioni autorizzate dalla capitaneria di porto di  Trapani  o  dal
Ministero  dell'ambiente,  per finalita' di ricerca scientifica o per
attivita' cine-fotografiche;
  d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle spe-
cie animali o vegetali e in  genere  qualunque  attivita'  che  possa
costituire   pericolo   o   turbamento  delle  stesse,  ivi  compresa
l'immissione di specie estranee;
  e) l'alterazione, diretta o indiretta,  dell'ambiente  bentonico  e
delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche delle acque,
nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze solide  e  che  possano
modificare,  anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino;
  f) l'introduzione di  armi,  di  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
  g)  le  attivita'  che possono comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca  da
attuarsi sull'area;
  h)  la  navigazione,  l'accesso  e  la  sosta  di navi e natanti di
qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;
  i)  la  detenzione  di  attrezzature  per  la  pesca subacquea e di
superficie.
 In tali zone sono consentite:
  a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi  genere
e  tipo,  debitamente  autorizzati  dalla  capitaneria  di  porto  di
Trapani, per motivi di servizio e di studio;
  b)  la  navigazione  e  la  sosta  senza  ancoraggio   di   natanti
appartenenti  ai  cittadini  residenti nel comune di Favignana per lo
svolgimento di attivita' di visite guidate in superficie o subacquee,
in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali  il  comune  di
Favignana  rilascia  le  relative  autorizzazioni  che  devono essere
esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
  c) la balneazione.
 Nella zona A dell'isola di Marettimo sono consentite la  navigazione
e  la  sosta  senza  ancoraggio  di  natanti appartenenti a cittadini
residenti o  proprietari  di  abitazioni  nel  comune  di  Favignana,
frazione  di Marettimo, per i quali i comuni di Favignana rilascia le
relative autorizzazioni che devono essere esibite  a  richiesta  agli
organi di sorveglianza.
 Zona B di riserva generale, che comprende:
 nell'isola  di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra
la punta che delimita a sud-ovest  Cala  Bianca  e  la  Punta  Troia,
delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso
elencati  e  puntualmente  elencati  nella  cartografia  allegata  al
presente decreto sotto il numero 1:
 E') latitudine 37›59'12" Nord; longitudine 012›01'42" Est;
 V) latitudine 37›59'12" Nord; longitudine 012›00'54" Est;
 U) latitudine 37›59'30" Nord; longitudine 012›01'00" Est;
 T) latitudine 38›00'48" Nord; longitudine 012›01'24" Est;
 S) latitudine 38›00'54" Nord; longitudine 012›02'12" Est;
 R) latitudine 38›00'00" Nord; longitudine 012›04'12" Est;
 Q) latitudine 37›59'30" Nord; longitudine 012›04'12" Est;
 P) latitudine 37›59'30" Nord; longitudine 012›03'48" Est;
   nonche', nella stessa  isola  di  Marettimo,  il  tratto  di  mare
prospiciente  la  costa  tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta
Libeccio e delimitato dalla linea di costa  e  dalla  congiungente  i
punti  appresso  elencati  e  puntualmente indicati nella cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 1:
 D') latitudine 37›56'54" Nord; longitudine 012›05'30" Est;
 C') latitudine 37›56'54" Nord; longitudine 012›05'48" Est;
 B') latitudine 37›56'24" Nord; longitudine 012›05'48" Est;
 A') latitudine 37›56'00" Nord; longitudine 012›02'54" Est;
 Z) latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›01'24" Est;
 F') latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›03'00" Est;
   nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa  tra
Capo  Grosso  e  lo  Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente
punti appresso elencati e  puntualmente  indicati  nella  cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 2:
 N') latitudine 38›01'07" Nord; longitudine 012›20'09" Est;
 O') latitudine 38›01'28" Nord; longitudine 012›20'09" Est;
 P') latitudine 38›00'42" Nord; longitudine 012›18'56" Est;
 Q') latitudine 37›58'58" Nord; longitudine 012›18'32" Est;
 R') latitudine 37›58'58" Nord; longitudine 012›19'56" Est;
 S') latitudine 37›59'05" Nord; longitudine 012›19'56" Est;
   nell'isola  di  Favignana  il tratto di mare prospiciente la Punta
Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso  elencati
e  puntualmente  indicati  nella  cartografia  allegata  al  presente
decreto sotto il numero 2:
 G') latitudine 37›56'48" Nord; longitudine 012›18'04" Est;
 H') latitudine 37›57'08" Nord; longitudine 012›17'36" Est;
 I') latitudine 37›58'04" Nord; longitudine 012›18'45" Est;
 L') latitudine 37›57'01" Nord; longitudine 012›19'31" Est;
 M') latitudine 37›56'48" Nord; longitudine 012›18'56" Est;
   nell'isola di Formica l'area di mare compresa in  via  di  massima
all'interno  di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un
chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea  retta  posta  a
circa  300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A di
riserva  integrale  di  Maraone;  tale  area  e'   delimitata   dalla
congiungente  i punti appresso elencati nella cartografia al presente
decreto sotto il numero 2:
 A") latitudine 37›59'52" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 B") latitudine 37›58'40" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 V') latitudine 37›58'44" Nord; longitudine 012›26'23" Est;
 U') latitudine 37›59'40" Nord; longitudine 012›26'23" Est.
 In tali zone sono vietate:
  a) la pesca esercitata con reti da traino;
  b) la pesca subacquea;
  c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di  navi
e  natanti  di  qualsiasi  genere  e  tipo,  salvo  quanto di seguito
specificato;
  d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.
 In tali zone sono consentite:
  a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi  genere
e tipo oltre i 500 metri dalla costa;
  b)  la  navigazione  e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri
dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria  di  porto  di
Trapani,  o  dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di
studio;
 T) latitudine 38›00'48" Nord; longitudine 012›01'24" Est;
 S) latitudine 38›00'54" Nord; longitudine 012›02'12" Est;
 R) latitudine 38›00'00" Nord; longitudine 012›04'12" Est;
 Q) latitudine 37›59'30" Nord; longitudine 012›04'12" Est;
 P) latitudine 37›59'30" Nord; longitudine 012›03'48" Est;
   nonche', nella stessa  isola  di  Marettimo,  il  tratto  di  mare
prospiciente  la  costa  tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta
Libeccio e delimitato dalla linea di costa  e  dalla  congiungente  i
punti  appresso  elencati  e  puntualmente indicati nella cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 1:
 D') latitudine 37›56'54" Nord; longitudine 012›05'30" Est;
 C') latitudine 37›56'54" Nord; longitudine 012›05'48" Est;
 B') latitudine 37›56'24" Nord; longitudine 012›05'48" Est;
 A') latitudine 37›56'00" Nord; longitudine 012›02'54" Est;
 Z) latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›01'24" Est;
 F') latitudine 37›57'24" Nord; longitudine 012›03'00" Est;
   nell'isola  di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra
Capo Grosso e lo Scoglio  Faraglione  delimitato  dalla  congiungente
punti  appresso  elencati  e  puntualmente indicati nella cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 2:
 N') latitudine 38›01'07" Nord; longitudine 012›20'09" Est;
 O') latitudine 38›01'28" Nord; longitudine 012›20'09" Est;
 P') latitudine 38›00'42" Nord; longitudine 012›18'56" Est;
 Q') latitudine 37›58'58" Nord; longitudine 012›18'32" Est;
 R') latitudine 37›58'58" Nord; longitudine 012›19'56" Est;
 S') latitudine 37›59'05" Nord; longitudine 012›19'56" Est;
   nell'isola di Favignana il tratto di mare  prospiciente  la  Punta
Faraglione  e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati
e  puntualmente  indicati  nella  cartografia  allegata  al  presente
decreto sotto il numero 2:
 G') latitudine 37›56'48" Nord; longitudine 012›18'04" Est;
 H') latitudine 37›57'08" Nord; longitudine 012›17'36" Est;
 I') latitudine 37›58'04" Nord; longitudine 012›18'45" Est;
 L') latitudine 37›57'01" Nord; longitudine 012›19'31" Est;
 M') latitudine 37›56'48" Nord; longitudine 012›18'56" Est;
   nell'isola  di  Formica  l'area di mare compresa in via di massima
all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa  un
chilometro  dalla  costa,  chiusa ad ovest da una linea retta posta a
circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona A  di
riserva   integrale   di  Maraone;  tale  area  e'  delimitata  dalla
congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al  presente
decreto sotto il numero 2:
 A") latitudine 37›59'52" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 B") latitudine 37›58'40" Nord; longitudine 012›25'20" Est;
 V') latitudine 37›58'44" Nord; longitudine 012›26'23" Est;
 U') latitudine 37›59'40" Nord; longitudine 012›26'23" Est.
 In tali zone sono vietate:
  a) la pesca esercitata con reti da traino;
  b) la pesca subacquea;
  c)  la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi
e natanti di  qualsiasi  genere  e  tipo,  salvo  quanto  di  seguito
specificato;
  d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.
 In tali zone sono consentite:
  a)  la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere
e tipo oltre i 500 metri dalla costa;
  b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro  i  500  metri
dalla  costa,  debitamente  autorizzati dalla capitaneria di porto di
Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio  e  di
studio;
  c)  la  navigazione  e  la sosta, entro i 500 metri dalla costa, di
natanti  appartenenti  ai  cittadini  residenti  o   proprietari   di
abitazioni nel comune di Favignana per i quali il comune di Favignana
rilascia  le  relative  autorizzazioni  che  devono  essere esibite a
richiesta agli organi di sorveglianza;
  d)  le  attivita'  di  pesca  sportiva  di  superficie  e  di pesca
professionale secondo quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia  di  pesca  marittima,  previa  autorizzazione rilasciata dal
comune di Favignana per la pesca  sportiva  e  dalla  capitaneria  di
porto di Trapani per la pesca professionale;
  e) la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori.
 Zona C di riserva parziale, che comprende:
 attorno  all'isola  di  Marettimo il tratto di mare delimitato dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati  nella
cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui
sono comprese le zone A e B gia' precedentemente individuate:
 C") latitudine 38›02'00" Nord; longitudine 012›12'12" Est;
 D") latitudine 37›57'12" Nord; longitudine 012›08'24" Est;
 E") latitudine 37›54'42" Nord; longitudine 012›02'00" Est;
   attorno  alle  isole  di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il
tratto  di  mare  delimitato  dalla  congiungente  i  punti  appresso
elencati  e  puntualmente  indicati  nella  cartografia  allegata  al
presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A
e B gia' precedentemente individuate:
 F") latitudine 37›52'06" Nord; longitudine 012›15'12" Est;
 G") latitudine 38›00'12" Nord; longitudine 012›15'12" Est;
 H") latitudine 38›01'36" Nord; longitudine 012›18'42" Est.
   In tali zone sono consentite:
  a) la pesca sportiva di superficie nonche' la  pesca  professionale
ad  esclusione  di  quella  esercitata  con  reti  da  traino, previa
autorizzazione rilasciata  dal  comune  di  Favignana  per  la  pesca
sportiva  e  dalla  capitaneria  di  porto  di  Trapani  per la pesca
professionale;
  b) la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori.
 Zona D di protezione:
 comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro  della
riserva,  cosi'  come  delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre
1991, citato in premessa.
 In tale zona sono consentite:
  a) la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti
da traino, fatte  salve  le  limitazioni  stabilite  dalle  autorita'
competenti  in  relazione  alla  necessita'  di  effettuare  il fermo
biologico;
  b) la pesca sportiva;
  c)  la  balneazione  e  le  immersioni  con  o   senza   apparecchi
autorespiratori.