Art. 3.
 Le autorizzazioni per le attivita' di pesca professionale nelle zone
B di riserva generale e C di riserva parziale, di cui  al  precedente
art. 2, sono di norma rilasciate, entro venti giorni dalla richiesta,
agli  operatori  gia'  in possesso di licenza di pesca, con priorita'
agli iscritti al compartimento marittimo di Trapani  e,  quindi,  ove
cio'  sia  compatibile con la necessita' di conservazione e razionale
gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti  in  altri
compartimenti marittimi.