Art. 3. Le autorizzazioni per le attivita' di pesca professionale nelle zone B di riserva generale e C di riserva parziale, di cui al precedente art. 2, sono di norma rilasciate, entro venti giorni dalla richiesta, agli operatori gia' in possesso di licenza di pesca, con priorita' agli iscritti al compartimento marittimo di Trapani e, quindi, ove cio' sia compatibile con la necessita' di conservazione e razionale gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti in altri compartimenti marittimi.