Art. 4. 1. Il formaggio a denominazione di origine "Toma piemontese" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si e' riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.