Art. 4.
  1.  Il  formaggio a denominazione di origine "Toma piemontese" deve
recare  apposto  all'atto  della  sua  immissione   al   consumo   il
contrassegno  di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto, nel quale risultano individuati la  provenienza
geografica   e   gli   estremi  della  decretazione  con  cui  si  e'
riconosciuta la denominazione stessa, a  garanzia  della  rispondenza
alle specifiche prescrizioni normative.