IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Vista  la  domanda presentata dalla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Verona tendente ad ottenere,  ai  sensi
dell'art.   3   della  citata  legge  10  aprile  1954,  n.  125,  il
riconoscimento della denominazione di origine  del  formaggio  "Monte
Veronese";
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  parere  favorevole  del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito  ai
sensi  dell'art.  4  della  richiamata legge n. 125, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 luglio 1992;
  Considerato  che   tale   formaggio   e'   un   prodotto   le   cui
caratteristiche     organolettiche     e    merceologiche    derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali
di preparazione esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la  domanda  intesa  ad
ottenere  il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto
rispondente  alle  caratteristiche  e  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Monte
Veronese",  il  cui  uso  e' riservato al prodotto avente i requisiti
fissati  con  il  presente  decreto  con  particolare  riguardo  alle
caratteristiche derivanti dalla zona di produzione, trasformazione ed
elaborazione delimitata all'art. 2.